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" Attività di cantiere, necessario assicurare massima precauzione"
fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Sicurezza sul lavoro
21/10/2011 - In due interessanti sentenze la Corte di Cassazione si trova a chiarire
sul principio di precauzione in alcune attività lavorative
caratterizzate da un apprezzabile rischio infortunistico, quali
un’attività di scavo nel primo caso, e i lavori ad alta quota nel
secondo caso.
Attività di scavo
Nel caso della sentenza n.12467/2011 si trattava di attività di scavo ad una profondità inferiore a 1,5 metri: la Corte ammette che non è direttamente applicabile la disposizione di cui all’art. 13 del D.P.R. n.164/56 che richiede solo per pozzi e trincee profondi più di m 1,50 e in condizioni di instabilità, l’applicazione delle necessarie armature di sostegno.
Tuttavia datore di lavoro è comunque tenuto ad adottare, in base alla norma generale di cui all’art. 2087 del codice civile, tutte le precauzioni che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e le acquisizioni del progresso tecnico, consentano di tutelare l’incolumità del lavoratore.
Protezione dei ponteggi
La normativa dettata dal D.P.R. n.164/56, torna nella sentenza n.13769/2011 in tema di protezione dei ponteggi. La Corte sostiene che nonostante l’abrogazione ad opera del Testo unico di Sicurezza, gli artt. 16-23-24-27 del D.P.R. n.164/56, che dettano norme per la sicurezza dei ponteggi e opere provisionali, continuano a trovare applicazione all’interno del D.Lgs. 81/2008, coordinandosi con gli articoli 122-126-128 e con le prescrizioni dell‘allegato XVIII in materia di ponteggi.
Nel caso di specie, un infortunio aveva riguardato un lavoratore che era caduto a causa di un ponteggio privo di tavola fermapiede e corrente intermedio e senza assicurazione delle assi di calpestio.
La Corte ha affermato che anche in questo caso, le violazioni di sicurezza che riguardano i ponteggi sono rimaste inalterate nel passaggio tra vecchia e nuova disciplina e con esse il sistema di responsabilità per l'infortunio occorso.
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Attività di scavo
Nel caso della sentenza n.12467/2011 si trattava di attività di scavo ad una profondità inferiore a 1,5 metri: la Corte ammette che non è direttamente applicabile la disposizione di cui all’art. 13 del D.P.R. n.164/56 che richiede solo per pozzi e trincee profondi più di m 1,50 e in condizioni di instabilità, l’applicazione delle necessarie armature di sostegno.
Tuttavia datore di lavoro è comunque tenuto ad adottare, in base alla norma generale di cui all’art. 2087 del codice civile, tutte le precauzioni che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e le acquisizioni del progresso tecnico, consentano di tutelare l’incolumità del lavoratore.
Protezione dei ponteggi
La normativa dettata dal D.P.R. n.164/56, torna nella sentenza n.13769/2011 in tema di protezione dei ponteggi. La Corte sostiene che nonostante l’abrogazione ad opera del Testo unico di Sicurezza, gli artt. 16-23-24-27 del D.P.R. n.164/56, che dettano norme per la sicurezza dei ponteggi e opere provisionali, continuano a trovare applicazione all’interno del D.Lgs. 81/2008, coordinandosi con gli articoli 122-126-128 e con le prescrizioni dell‘allegato XVIII in materia di ponteggi.
Nel caso di specie, un infortunio aveva riguardato un lavoratore che era caduto a causa di un ponteggio privo di tavola fermapiede e corrente intermedio e senza assicurazione delle assi di calpestio.
La Corte ha affermato che anche in questo caso, le violazioni di sicurezza che riguardano i ponteggi sono rimaste inalterate nel passaggio tra vecchia e nuova disciplina e con esse il sistema di responsabilità per l'infortunio occorso.
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