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"Discariche, come valutare l'esistenza di un danno ambientale"
fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Ambiente
04/11/2011 - La Corte di Cassazione, con sentenza n.36818 chiarisce che, per causare
un danno ambientale grave è necessario un incremento dell'inquinamento
rispetto al livello normale. Nel caso di una discarica ciò si verifica
allorquando vengono conferiti in discarica un numero di rifiuti
inquinanti superiore a quello che la discarica è in grado di contenere.
La vicenda processuale
Nel caso presentato alla Corte, erano stati condannati un socio e un responsabile legale di una società autorizzata all’esercizio della discarica di rifiuti speciali non pericolosi in quanto avevano accettato lo smaltimento di rifiuti speciali tossici e nocivi, senza nemmeno delimitare la zona adibita allo stoccaggio di quelli contenenti amianto.
Il mancato controllo sui rifiuti immessi in discarica
La Corte afferma che il controllo che questi soggetti avrebbero dovuto esercitare sui rifiuti non poteva essere unicamente di tipo visivo ma deve essere effettivo. In particolare dal dettato dell’ art. 1, co. 3 del D.M. 141/1998 risulta evidente che il gestore della discarica deve effettivamente verificare che i rifiuti siano accompagnati dal formulario e che sulla base di questo possano o non possono essere conferiti in discarica in base ad un controllo sulle caratteristiche del rifiuto.
La nozione di danno ambientale
La difesa dei ricorrenti, ha poi sostenuto l’insussistenza del danno ambientale in quanto sulla discarica, che è già di per sé un luogo inquinato, non erano stati riscontrati danni specifici a falde acquifere o ad altri fattori ambientali. La Corte però chiarisce che la configurazione del danno ambientale non è legato al livello di inquinamento in senso assoluto, ma all’incremento dell’inquinamento rispetto ai livelli precedenti.
In base all’articolo 300 co 2 del Codice Ambiente (D.Lgs. 152/2006), il danno è effettivamente legato ad un deterioramento rispetto alle condizioni originarie di un sito, un deterioramento che viene quindi provocato «al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell’introduzione nel suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microorganismi nocivi per l’ambiente».
La normativa e la giurisprudenza citati sono disponibili sulla nostra Banca dati Sicuromnia
La vicenda processuale
Nel caso presentato alla Corte, erano stati condannati un socio e un responsabile legale di una società autorizzata all’esercizio della discarica di rifiuti speciali non pericolosi in quanto avevano accettato lo smaltimento di rifiuti speciali tossici e nocivi, senza nemmeno delimitare la zona adibita allo stoccaggio di quelli contenenti amianto.
Il mancato controllo sui rifiuti immessi in discarica
La Corte afferma che il controllo che questi soggetti avrebbero dovuto esercitare sui rifiuti non poteva essere unicamente di tipo visivo ma deve essere effettivo. In particolare dal dettato dell’ art. 1, co. 3 del D.M. 141/1998 risulta evidente che il gestore della discarica deve effettivamente verificare che i rifiuti siano accompagnati dal formulario e che sulla base di questo possano o non possono essere conferiti in discarica in base ad un controllo sulle caratteristiche del rifiuto.
La nozione di danno ambientale
La difesa dei ricorrenti, ha poi sostenuto l’insussistenza del danno ambientale in quanto sulla discarica, che è già di per sé un luogo inquinato, non erano stati riscontrati danni specifici a falde acquifere o ad altri fattori ambientali. La Corte però chiarisce che la configurazione del danno ambientale non è legato al livello di inquinamento in senso assoluto, ma all’incremento dell’inquinamento rispetto ai livelli precedenti.
In base all’articolo 300 co 2 del Codice Ambiente (D.Lgs. 152/2006), il danno è effettivamente legato ad un deterioramento rispetto alle condizioni originarie di un sito, un deterioramento che viene quindi provocato «al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell’introduzione nel suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microorganismi nocivi per l’ambiente».
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