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"Più sicurezza in silos e cisterne - Pubblicato il DPR ambienti confinati"
fonte Italia Oggi / Sicurezza sul lavoro
10/11/2011 -
È
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il "Decreto
del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 - Regolamento recante
norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in
ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma
8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.", che
entrerà in vigore dal 23 novembre 2011.
Il
decreto che nasce per meglio regolamentare la sicurezza nelle attività
lavorative svolte in ambienti comunemente definiti come confinati.
Numerose
sono le novità accolte da molti (parti sociali, tecnici etc.) con largo favore (si veda anche la newsletter
n° 6 di settembre 2011 del Ministero del lavoro).
Il
decreto nasce sulla scia dei vari incidenti che si sono tristemente succeduti
nel triennio 2008 – 2010 traendo conclusioni per molti aspetti complementari o
diverse dai decreti e da tutte le linee guida (ed.2001 e ed.2008) che lo hanno
preceduto. Operando sulla base della qualificazione degli attori e su regole
chiare, pone in campo nuovi e diverse parametri di confronto rispetto al
passato. In realtà, buona parte degli argomenti era già contenuta di fatto nel
D.lgs. 81/08 ma viene ribadita con forza in un unico testo indirizzato al
settore in modo da rafforzarne la
valenza preventiva.
In
particolare, due gli aspetti di novità che saranno oggetto di adeguamento da
parte delle aziende chiamate ad operare in Ambienti
confinati. Veniamo ora alle novità.
La prima novità
riguarda la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che possono
operare in spazi confinati. In aggiunta a tutti gli obblighi già gravanti in
materia, si è provveduto (in attesa, si legge, della definizione di un
complessivo sistema di qualificazione) a definire in maniera puntuale una serie
di requisiti in modo da selezionare i soggetti destinati a tali attività. In
specifico è prevista:
-
l’obbligatorietà di informazione, formazione e addestramento specifici, da
rinnovare periodicamente. Ovviamente l’aspetto più qualificante è
l’addestramento che possiamo intendere come riferito all’uso degli strumenti di
prevenzione (DPI, rilevatori ecc.) ma anche alle procedure da adottare in caso
di anomalia o emergenza;
-
il possesso di DPI specifici, strumentazioni ed attrezzature, idonei a
prevenire i rischi propri dell’ attività. Qui ci permettiamo di osservare che
anche il committente, sulla base della propria valutazione dei rischi, dovrà
avere la capacità di comprendere se le dotazioni del fornitore sono idonee dal
punto di vista della sicurezza, altrimenti questo tipo di qualificazione
perderebbe di effettività;
-
l’obbligo di presenza, durante tali attività, di personale esperto (non
inferiore al 30% della forza lavoro destinata alla attività medesima) con
contratti definiti;
-
l’integrale rispetto degli obblighi contributivi;
-
l’applicazione delle norme, non solo alla azienda che acquisisce il contratto o
che esegue i lavori al proprio interno, ma anche a qualsiasi soggetto della
filiera (subappalti, ecc). A questo proposito il decreto si sofferma ampiamente
sulla regolamentazione degli appalti,
al fine di evitare quanto già visto in passato negli incidenti più grandi.
Dal
testo esaminato non appaiono eccezioni per le aziende che effettuano
autonomamente i lavori in oggetto,quindi i requisiti applicabili dovranno
essere rispettati con riferimento al personale coinvolto in tali attività.
La seconda novità riguarda
la specifica indicazione della necessità di una procedura per la esecuzione dei
lavori in spazi confinati.
Il
titolo dell’articolo 3 del suddetto decreto è “
Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di
inquinamento o confinati”.
La
richiesta esplicita di una
procedura
scritta con specifici requisiti che sia adottata durante tutte le fasi, o
altri criteri quali l’informazione prima dell’accesso (per un periodo non
inferiore ad un giorno) o l’individuazione di un
rappresentante del committente formato ed addestrato che vigili
sulle attività, sono
novità di rilievo,
peraltro già prospettate nelle linee guida ISPESL del 2008. L’idea di definire
un processo univoco e ben delineato per l’esecuzione di attività pericolose è
qualcosa che nella cultura anglosassone era ben presente a partire da metà
degli anni ’90 e che ha trovato larga attuazione in alcuni settori come il
petrolchimico proprio per la tipologia di lavoro di cui stiamo parlando. Ma
l’allargamento dell’approccio a tutti i settori, anche a quelli in cui il
lavoro in spazi confinati può apparire meno pericoloso, punta all’obiettivo di
evitare la sottovalutazione del rischio che in molti degli incidenti degli
ultimi anni è stata una delle cause rilevanti per l’accadimento degli stessi.
Si
delinea in alternativa alle suddette procedure anche l’imminente uscita di
buone prassi in corso di approvazione (qualora validate dalla Commissione
consultiva permanente). Probabilmente sarà comunque necessario un adeguamento
dei contenuti delle buone prassi alla effettiva organizzazione del lavoro dei
vari soggetti coinvolti.
Le
due novità configurano una porzione interessante di un
sistema di gestione in cui molti dei requisiti richiesti coprono
punti specifici, ad es., della norma OHSAS 18001. È di fatto escluso il mero
intervento di formazione in aula fine a sé stessa a cui abbiamo tutti assistito
negli ultimi anni.
Addestramento
fattivo, formazione
permanente su DPI precisi ed atti allo scopo. Il futuro di questa specifica
parte di lavorazioni taglia nettamente i ponti con la sicurezza fatta sulla
carta e poco fattiva.
Lo
scenario è di fatto completamente diverso. La procedura che il costituisce il
cuore del DPR, sarà definita e fatta rispettare dal datore di lavoro, o chi per
lui, dopo avere bene analizzato le fattispecie di lavori a cui potrà/vorrà
partecipare. Non potrà essere generica perché ad essa è legata la scelta della
organizzazione del lavoro (costituzione delle squadre), dei metodi di lavoro e
soprattutto la scelta dei DPI di terza categoria. In questo senso, e non in
altri, le buone prassi prospettate potranno essere di aiuto ma non
determinanti, in quanto anche solo la presenza di due tipi di ambienti
confinati porterà a procedure dedicate e specifiche di quella azienda e del mondo
in cui opera. La procedura diventa quindi il cuore stesso delle scelte e del
know how dell’azienda qualificata a lavorare in ambiente confinato che a questo
punto deve essere perfettamente conosciuto, definito ed analizzato.
Gli
stessi criteri di soccorso, sono legati al tipo di intervento svolto, alle
attrezzature in dotazione all’ impresa, ai DPI scelti, all’addestramento
ricevuto e non ultimo alle capacità fattive dei dipendenti dell’impresa.
La
formazione sarà generica ed introduttiva solo in piccola parte, ma sarà
prepotentemente effettuata sulla procedura aziendale dedicata al tipo di
lavorazioni svolte.
Infine,
l’addestramento riveste, in questo settore, importanza particolare. In questo
caso si rivelano preziose le linee guida ISPESL del giugno del 2008, che
tracciano suggerimenti importanti sui DPI necessari, sugli equipaggiamenti e
sulla strumentazione atta ad individuare la presenza di sostanze pericolose.
Le
suddette linee suggeriscono un aggiornamento dell’addestramento almeno annuale.
Si tratta di un addestramento approfondito e multisettoriale che spazia dalle
tecniche di ingresso a quelle di recupero, passando per le analisi in campo
delle atmosfere riscontrate. Anche se non viene definita la competenza dei
docenti trattandosi di tecniche di soccorso unite ad una conoscenza
approfondita dei DPi di terza categoria, delle schede delle sostanze presenti e
dei relativi limiti, così come della strumentazione, di fatto apre scenari in
cui più professionisti e medici operino di concerto per offrire adeguato
addestramento, la cui durata è normata nei termini minimi (almeno un giorno).
Riassumendo,
il nuovo DPR esprime concetti conosciuti e già espressi nella normativa
attuale, ma resi chiari ed espliciti per una salvaguardia fattiva che riconduca
ad un sistema
di gestione della sicurezza più complessivo. Difficile infatti immaginare
la gestione, l’aggiornamento e la manutenzione di corsi, attrezzature,
strumentazioni, senza un approccio definito da un sistema gestionale più o meno
complesso.
Le
novità espresse in maniera chiara, per chiunque operi in questo settore, vanno
nella giusta direzione e possono essere un chiaro esempio di fattiva
prevenzione con l’obiettivo dichiarato di evitare le tragedie viste in passato.
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