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"Ok a demolizione e ricostruzione, ma solo con la stessa sagoma "
fonte edilportale.com / Edilizia
28/11/2011 - Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono rispettare
volumetria e sagoma preesistente. Le regioni non possono derogare a
questo principio sancito dal
Testo Unico dell’Edilizia perché la distinzione tra attività di nuova costruzione e ristrutturazione rientra tra le competenze dello Stato.
Si è espressa in questi termini la Corte Costituzionale con la sentenza 309/2011, depositata il 23 novembre scorso.
La Corte è stata chiamata a pronunciarsi su una questione di legittimità sollevata dal Tar Lombardia a fronte di un ricorso presentato per l’annullamento di una Dia da parte di un comune.
L’Amministrazione aveva infatti annullato una Dia contrastante con il Prg, ma conforme alla normativa regionale, che prevedeva la demolizione di un fabbricato e la sua successiva ricostruzione con la stessa volumetria, ma con una sagoma diversa.
Dopo le valutazioni del caso, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli articoli 27 comma 1 e 103 della LR 12/2005, e dell’articolo 22 della LR 7/2010.
I giudici hanno ricordato che il governo del territorio rientra tra le competenze concorrenti. Sul territorio coesistono interessi pubblici diversi: la conservazione del paesaggio è affidata allo Stato, mentre la fruizione del territorio spetta alla Regione. Ne consegue che il legislatore regionale non può decidere cosa possa essere classificato come nuova costruzione e quali interventi rientrino invece nelle ristrutturazioni. S così fosse, ha sottolineato la Corte, la difformità normativa tra le Regioni genererebbe ricadute rilevanti sul paesaggio.
Si è espressa in questi termini la Corte Costituzionale con la sentenza 309/2011, depositata il 23 novembre scorso.
La Corte è stata chiamata a pronunciarsi su una questione di legittimità sollevata dal Tar Lombardia a fronte di un ricorso presentato per l’annullamento di una Dia da parte di un comune.
L’Amministrazione aveva infatti annullato una Dia contrastante con il Prg, ma conforme alla normativa regionale, che prevedeva la demolizione di un fabbricato e la sua successiva ricostruzione con la stessa volumetria, ma con una sagoma diversa.
Dopo le valutazioni del caso, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli articoli 27 comma 1 e 103 della LR 12/2005, e dell’articolo 22 della LR 7/2010.
I giudici hanno ricordato che il governo del territorio rientra tra le competenze concorrenti. Sul territorio coesistono interessi pubblici diversi: la conservazione del paesaggio è affidata allo Stato, mentre la fruizione del territorio spetta alla Regione. Ne consegue che il legislatore regionale non può decidere cosa possa essere classificato come nuova costruzione e quali interventi rientrino invece nelle ristrutturazioni. S così fosse, ha sottolineato la Corte, la difformità normativa tra le Regioni genererebbe ricadute rilevanti sul paesaggio.
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