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"Infortunio in itinere, limiti al riconoscimento dell'indennizzo"
fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Sicurezza sul lavoro
06/12/2011 -
Il principio di diritto
In materia di assicurazione contro gli infortuni, l'infortunio "in itinere", secondo la Corte, non può essere ravvisato nel caso di un incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo per raggiungere il luogo di lavoro, quando l'uso del veicolo privato non rappresenti una necessità e possa essere sostituito agevolmente da un mezzo pubblico.
Se quindi si sceglie liberamente la propria auto o altro mezzo privato in luogo del mezzo pubblico, (riconosciuto come quello che comporta il minimo grado di esposizione al rischio della strada, Cass. n. 19940/2004) va rimessa alla discrezionalità del giudice di merito la valutazione sull’indennizabilità di un infortunio che era quindi possibile evitare scegliendo il mezzo di trasporto più sicuro.
Ragioni del mancato indennizzo
In tal modo la Corte ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore contro una Corte d'Appello che aveva respinto la richiesta di indennizzo per infortunio "in itinere" ad un lavoratore, sostenendo che il fatto che il servizio pubblico esista (nel caso si trattava di un treno) ma abbia orari scomodi per il lavoratore - come addotto dal ricorrente durante il processo di merito - non può essere motivazione sufficiente a legittimare l'infortunio in itinere ed il conseguente indennizzo.
In materia di assicurazione contro gli infortuni, l'infortunio "in itinere", secondo la Corte, non può essere ravvisato nel caso di un incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo per raggiungere il luogo di lavoro, quando l'uso del veicolo privato non rappresenti una necessità e possa essere sostituito agevolmente da un mezzo pubblico.
Se quindi si sceglie liberamente la propria auto o altro mezzo privato in luogo del mezzo pubblico, (riconosciuto come quello che comporta il minimo grado di esposizione al rischio della strada, Cass. n. 19940/2004) va rimessa alla discrezionalità del giudice di merito la valutazione sull’indennizabilità di un infortunio che era quindi possibile evitare scegliendo il mezzo di trasporto più sicuro.
Ragioni del mancato indennizzo
In tal modo la Corte ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore contro una Corte d'Appello che aveva respinto la richiesta di indennizzo per infortunio "in itinere" ad un lavoratore, sostenendo che il fatto che il servizio pubblico esista (nel caso si trattava di un treno) ma abbia orari scomodi per il lavoratore - come addotto dal ricorrente durante il processo di merito - non può essere motivazione sufficiente a legittimare l'infortunio in itinere ed il conseguente indennizzo.
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