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"D.lgs. 81/08 e 231/01: la responsabilità amministrativa "
fonte puntosicuro.it / Normativa
15/12/2011 -
Responsabilità amministrativa
dell'ente derivante da reato penale - D.Lgs. n. 231/2001
1.
Aspetti generali
La c.d.
sentenza Thyssen della Corte d'Assise del Tribunale di Torino del 14 novembre
2011 inquadra in modo esemplare la materia in oggetto: “La responsabilità delle
persone giuridiche (precisamente degli "enti"), fino ad allora
sconosciuta nel nostro sistema giuridico, è stata introdotta con il D.L.gs n.
231/2001, in esecuzione della Convenzione OCSE del 17/12/1997, sulla lotta alla
corruzione dei pubblici ufficiali stranieri e del secondo protocollo del
19/6/1997, sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee: entrambi
atti che prevedono appunto la responsabilità della persona giuridica, in linea
con quanto già stabilito in molti Stati e nell'elaborazione di reati in sede
internazionale (Unione Europea, Consiglio d'Europa, Nazioni Unite).
Con la
legge n. 300/2000, il cui articolo 11 conteneva la delega al Governo in
materia, il Parlamento ha indicato i principi fondamentali: per quanto qui
rileva, la scelta di gravare gli enti di una responsabilità amministrativa e
non penale; i diversi criteri di incolpazione a seconda che autori del reato
siano i vertici ovvero semplici dipendenti; l'applicazione delle norme del
codice di procedura penale, in quanto compatibili; l'irrogazione delle sanzioni
da parte del Giudice che conosce il reato (commesso dalla o dalle persone
fisiche).
Il D.Lgs n. 231/2001 ha
originariamente previsto una così ristretta categoria di reati (v. articoli 25
e 26), rispetto a quelli indicati alle lettere da a) a d) del citato articolo
11 della legge n. 300/2000, da indurre la migliore dottrina a parlare di
"montagna che partorisce un topolino"; è opportuno ricordare come il
reato per cui qui si procede e cioè l'omicidio colposo (e le lesioni personali
colpose) commesso con violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro
fosse già ricompreso nel citato articolo 11, insieme ad altri reati logicamente
riferibili a carenze organizzative di impresa, come quelli riguardanti
l'ambiente e l'inquinamento.
Il
legislatore ha successivamente e gradualmente ampliato il numero e la tipologia
di reati presupposti rispetto alla responsabilità della persona giuridica, con
vari interventi; l'ultimo, per quanto qui interessa, relativo proprio alla
introduzione dell'omicidio colposo (e delle lesioni colpose) commesso con
violazione della normativa antinfortunistica, di cui all'art. 25 septies; con
il che si deve affermare che i principi fondamentali in materia di
responsabilità delle persone giuridiche, contenuti nella citata legge n.
300/2000, sono stati dal legislatore originariamente dettati anche con riguardo
ai delitti colposi ed anche con riguardo proprio al delitto per cui qui si
procede. In altre parole, la - relativamente - recente introduzione anche di
questa tipologia di reati e in particolare di quello di cui all'art. 589 2°
comma c.p., è avvenuta come completamento del quadro legislativo originario,
che già lo indicava e che anche di esso teneva conto e non, invece, come corpo
estraneo successivamente aggiunto.
Nonostante
il D.Lgs citato sia stato emanato nel 2001, la sua applicazione concreta è proceduta
con lentezza, come testimoniato dalle non numerose sentenze, anche della Corte
di Cassazione, in materia”.
Il
D.Lgs.
8 giugno 2001, n. 231, recante “
Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica a norma dell’art. 11 della legge 29
settembre 2000 n. 300”, dunque, disciplina la responsabilità degli enti
collettivi e individuali, come ha stabilito recentemente la Cassazione, "
per
gli illeciti amministrativi dipendenti da reato" [commesso dalle
figure apicali o dai sottoposti dell'ente], rappresenta "l'epilogo di un
lungo cammino volto a contrastare il fenomeno della
criminalità d'impresa,
attraverso il superamento del principio, insito nella tradizione giuridica
nazionale, societas delinquere non potest e nella prospettiva di omogeneizzare
la normativa interna a quella internazionale di matrice prevalentemente
anglosassone, ispirata al c.d. pragmatismo giuridico" [Corte di
Cassazione, Sezioni Unite Penali, Sentenza 27 marzo 2008 (dep. 2 luglio 2008),
n. 26654].
Il sistema
sanzionatorio previsto dal D.lgs. n. 231 “fuoriesce dagli schemi
tradizionali del diritto penale, incentrati sulla distinzione tra pene e misure
di sicurezza, tra pene principali e pene accessorie, ed è rapportato alle nuove
costanti criminologiche delineate nel citato decreto”. Il sistema “è
"sfaccettato", legittima distinzioni soltanto sul piano
contenutistico, nel senso che rivela uno stretto rapporto funzionale tra la
responsabilità accertata e la sanzione da applicare, opera certamente sul piano
della deterrenza e
persegue una massiccia finalità special-preventiva”
[Verbale incontro 12 aprile 2010 della Procura di Torino con gli operatori ASL
per discutere i problemi interpretativi ed operativi emergenti
dall’applicazione del D.Lgs 81/08].
Partendo
dalla constatazione che “
i reati di cui si discute rappresentano spesso
l'espressione di scelte non individuali ed autonome ma strumentali rispetto
agli obiettivi societari, sì è cercato di aggredire le cause strutturali
degli infortuni sul lavoro ed è stata perciò avvertita la necessità di
introdurre temperamenti volti a riaffermare un bilanciamento degli interessi
contrapposti presenti nelle strutture complesse ed a proporre modelli di
recupero della legalità attraverso il contenimento del rischio di lesione dei
beni giuridici oggetto di tutela” [Sentenza Tribunale Trani sez. distaccata di
Molfetta, 26 ottobre 2009].
Il
Decreto Legislativo n. 231/2001 ha dunque introdotto nel nostro ordinamento la
previsione di una
responsabilità amministrativa degli enti collettivi, ma
anche individuali, in sede penale (inizialmente innanzitutto per reati
contro la pubblica amministrazione) che si va a cumulare con la responsabilità
penale delle persone fisiche che materialmente hanno commesso l’illecito purché
quest’ultimo sia stato compiuto nell’interesse o vantaggio dell’ente stesso.
La
responsabilità dell’ente è in ogni caso autonoma in quanto sussiste anche
qualora l’autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile.
Questa
responsabilità in un senso lato e giuridicamente atecnico di natura “penale” e
il richiamo degli artt. 2 e 30 del D.Lgs. n. 81/2008 testo unico di sicurezza
sul lavoro al D.Lgs. 231/01 hanno messo
in evidenza la necessità di un’efficiente organizzazione d’impresa e
della gestione consapevole dei rischi operativi al fine di prevenire i reati
presupposto per l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, tra i quali quelli in
materia antinfortunistica e ambientale.
L’adeguamento
a queste normative costituisce lo strumento e l’opportunità per assicurare tali
risultati. In particolare
la responsabilità ex D.Lgs. 231/01 è una
responsabilità diretta in quanto “deriva da un fatto proprio dell’ente, cioè da
una colpa dell’organizzazione dell’impresa (ed autonoma rispetto alla
responsabilità dell’autore del reato) (cfr. Trib. Milano Gip, 26 febbraio
2007; anche Cass pen, sez. II, 20 dicembre 2005-30 gennaio 2006 n. 3615).
L’art.
25 septies del D.Lgs. 231/01, introdotto dalla legge 123/07 e poi modificato
dall’art. 300 del D.Lgs. 81/2008, ha esteso la responsabilità amministrativa
degli enti alle fattispecie di
omicidio colposo (art 589 c.p.) e
lesioni
personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) entrambi commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della
salute sul lavor
o.
Il
reato di
omicidio colposo (art. 589 c.p.) “si realizza quando si
cagioni, per colpa, la morte di una persona con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro”. In tal caso:
- il “
bene
giuridico tutelato è la vita umana, che viene protetta sia nell’interesse
dell’individuo che nell’interesse della collettività;
- il
soggetto
attivo è chiunque sia tenuto ad osservare o a far osservare norme di
prevenzione o protezione: datore di lavoro, dirigenti, preposti (anche di
fatto) e lavoratori” (ma anche committenti, responsabili dei lavori,
coordinatori per la sicurezza, medici competenti, fabbricanti di macchine e
impianti, responsabili del servizio prevenzione e protezione ecc.);
- la
condotta consiste nel cagionare la morte ed essa sia avvenuta per effetto dell’
inosservanza
di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul
lavoro;
-
l’elemento
soggettivo consiste nella colpa specifica, ossia nella inosservanza di
norme precauzionali, (previste in particolare dalle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro
[ma anche l'inosservanza di ordini e discipline]) volte ad impedire gli eventi
dannosi” (
ma anche nella colpa generica, ossia l'imprudenza,
l'imperizia, la negligenza).
Riguardo
invece alle
lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.)
con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - il
“bene giuridico tutelato dalla norma è l’interesse dello Stato alla sicurezza
della persona fisica, con particolare riferimento all’integrità fisica e
psicofisica della persona”.
Ci sono
alcuni elementi oggettivi di cui tener conto:
- “per
lesione deve intendersi qualsiasi causa di danno alla persona, che determini
una malattia nel corpo o nella mente;
- le
lesioni possono essere cagionate con qualunque mezzo idoneo;
- si
ritiene che l’evento del reato sia unico e consista nella malattia, dovendosi
con essa intendere qualsiasi alterazione anatomica o funzionale
dell’organismo”.
Il
D.lgs. 231/01 prevede la responsabilità
amministrativa dell’Ente – al
cui accertamento, nell’ambito del giudizio penale nei confronti degli imputati
persone fisiche, consegue la comminazione di sanzioni pecuniarie ed
interdittive – correlata e conseguente alla commissione, nell’
interesse o/e
a
vantaggio dell’Ente medesimo, di determinati reati (c.d. “
reati
presupposto”, tra cui figurano anche l’omicidio colposo e le lesioni gravi
e gravissime colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche ex
art. 25 septies D.lgs. 231/01, come modificato dall’art. 300 D.lgs. 81/08) da
parte di due categorie di soggetti:
- gli “
apicali”,
definiti dall’art. 5, c. 1, lett. a) D.lgs. 231/01 come «
persone che
rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione
dell'ente o di una sua unità organizzativa
dotata di autonomia finanziaria e
funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e
il controllo dello stesso» (rilevano i rapporti di
gruppo fra
imprese, anche con imprese estere, ed i rapporti di fatto)
- i “
sottoposti”,
definiti dall’art. 5, c. 1, lett. b) D.lgs. 231/01 come «
persone sottoposte
alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)».
Tali soggetti non sono necessariamente
dipendenti, bastando, a
qualificarli tali, la circostanza che abbiano ricevuto un
incarico da un
soggetto in posizione apicale (
fornitori, consulenti, collaboratori ecc.).
2.
S
oggetti
L'art.
1, dedicato ai soggetti, stabilisce che “il decreto legislativo disciplina la
responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato e
che le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di
personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità
giuridica. Mentre non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali,
agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni
di rilievo costituzionale” [Verbale incontro 12 aprile 2010 della Procura di
Torino con gli operatori ASL per discutere i problemi interpretativi ed
operativi emergenti dall’applicazione del D.Lgs 81/08].
3. P
rincipio di legalità
L'art.
2 del DLgs 231/01 riprendendo i principi dell'art. 2 c.p., e dell'art. 1 della
legge 689/81, “afferma l'incomprimibile principio di legalità, secondo il quale
l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se
la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative
sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima
della commissione del fatto”.
Al
riguardo “va puntualizzato che la responsabilità "amministrativa" per
i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione
delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono stati
previsti nell’art. 25-septies del DLgs 231/01 a seguito dell’entrata in vigore
dalla legge 123/07, in data
25/8/2007”.
Pertanto
“perché la norma possa essere applicata ai casi in questione è necessario che
la condotta delle società, che si ritiene causalmente rilevante, sia stata compiuta,
o comunque si sia protratta, dopo il 25/8/2007”.
L'art.
3 del D.lgs. 231/01 chiarisce poi che “l'ente non può essere ritenuto
responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più
reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità
amministrativa dell'ente; aggiunge che, se la legge del tempo in cui è stato
commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui
disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile”
[Verbale incontro 12 aprile 2010 della Procura di Torino con gli operatori ASL
per discutere i problemi interpretativi ed operativi emergenti
dall’applicazione del D.Lgs 81/08].
L’art. 25-septies del Dlgs
231/2001.
In
origine la legge delega dalla quale è poi derivato il decreto n. 231 del 2001
conteneva tra le fattispecie di reato, per le quali si sarebbe dovuta applicare
la responsabilità amministrativa dell'ente, la violazione delle norme in
materia di sicurezza, oltre che di ambiente. L'attuazione della delega era in
seguito avvenuta in modo parziale, essendo stati stralciati proprio i reati di
lesione ed omicidio colposi commessi in violazione delle disposizioni
antinfortunistiche.
Queste
materie furono eliminate dal testo definitivo, che in sostanza dette attuazione
solo al punto A) della delega, per cui solo determinati reati dolosi in tema di
concussione, corruzione e frode entrarono a far parte della sezione terza,
giacché individuati come presupposti di riferimento per l'applicazione della responsabilità
amministrativa degli enti per fatti di reato, dando in tal guisa rilevanza agli
aspetti essenziali delle Convenzioni PIF e OCSE.
Successivamente,
l'art. 9 della legge 123/07 ha introdotto nel decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231 l'articolo 25-sexies, inserendo, per la prima volta, dei reati
colposi tra quelli che possono determinare responsabilità amministrativa.
Quindi
l'
articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 è
stato così sostituito dall'art. 300 del DLgs 81 del 9.4.2008:
1. In relazione al delitto di
cui all’articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione dell’articolo
55, comma 2, del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla Legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica
una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per
il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive
di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore
ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal
comma 1, in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del Codice penale,
commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote
e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al
precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9,
comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di
cui all’articolo 590, terzo comma, del Codice penale, commesso con violazione
delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una
sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna
per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni
interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei
mesi.
L’art. 55 D.Lgs. n. 81/2008:
2. Nei casi previsti al comma
1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la
violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui
all’articolo 31, comma 6 [che si
riporta di seguito], lettere a), b), c), d), f) e g);
L’art. 31
D.Lgs. n. 81/2008:
6. L’istituzione del servizio
di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità
produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di
cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive
modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli
articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;
b) nelle centrali
termoelettriche;
c) negli impianti ed
installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo
1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la
fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali
con oltre 200 lavoratori [questa voce
è esclusa dall'art. 55, comma 2]
f) nelle industrie estrattive
con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero
e cura pubbliche[ai sensi dell'art. 1
del Dlgs 2312001 sono esclusi lo Stato, gli
enti pubblici territoriali, e altri enti pubblici non economici] e
private con oltre 50 lavoratori.
b) in aziende in cui si
svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui
all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni
mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di
amianto;
c) per le attività disciplinate
dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità
presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno [Verbale incontro 12 aprile
2010 della Procura di Torino con gli operatori ASL per discutere i problemi
interpretativi ed operativi emergenti dall’applicazione del D.Lgs 81/08].
4.
Le sanzioni
L’articolo
9 del DLgs 231/01 prevede le seguenti sanzioni:
Le
sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
a) la
sanzione pecuniaria;
b) le
sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la
pubblicazione della sentenza.
Per
l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione
pecuniaria, che viene applicata per quote. Il valore di ogni quota viene
stabilita dal Giudice nella misura compresa tra € 258,00 ad € 1549,00. Quindi
si va da un minimo di euro 64.500 (250 quote per il valore minimo di 258 euro)
a 1.549.370 Euro (1000 quote per il valore massimo di 1549,00 euro)
2. Le
sanzioni interdittive sono:
a)
l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione
o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
commissione dell'illecito;
c) il
divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere
le prestazioni di un pubblico servizio;
d)
l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale
revoca di quelli già concessi;
e) il
divieto di pubblicizzare beni o servizi.
L’interesse o il vantaggio
Secondo
l'articolo 5 del DLgs 231/2001 l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo
interesse o a suo vantaggio:
a) [
figure
apicali] da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa
dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano,
anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) [
sottoposti]
da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di
cui alla lettera a).
L'ente
non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo
proprio o di terzi.
Al
riguardo si osserva che "l'interesse, quanto meno concorrente, della
società va valutato ex ante; mentre il vantaggio richiede una verifica ex
post".
Ci può
essere quindi responsabilità in presenza di un interesse, anche senza vantaggio.
La
lettura del secondo comma lascia però comprendere che, “
pur in presenza di
un vantaggio, l'ente non possa rispondere in assenza di un reato commesso anche
nel suo interesse”.
L'interesse
ed il vantaggio “possono anche essere non patrimoniali, purché siano
concretamente ed obiettivamente individuabili”. L'interesse “deve essere
infatti oggettivo, concreto e non va agganciato alle mere intenzioni
dell'autore del reato ed in generale al movente che lo spinto a porre in essere
la condotta”.
Il dubbio
che è stato posto in dottrina è che nei reati di natura colposa il soggetto non
agisce per un fine criminale rendendo vano il criterio dell'interesse [Verbale
incontro 12 aprile 2010 della Procura di Torino con gli operatori ASL per
discutere i problemi interpretativi ed operativi emergenti dall’applicazione
del D.Lgs 81/08].
In
realtà nella sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Trani
(Sezione di Molfetta) in relazione ai fatti della Truck Center, viene
circostanziato che
“i reati introdotti dalla legge n. 123, riproposti dal
DLG 81/08, sono reati di evento e scaturiscono da una condotta colposa
connotata da negligenza, imprudenza, imperizia oppure inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini o discipline. Se da un lato la morte o le lesioni
rappresentano l'evento, dall'altro proprio la condotta è il fatto colposo che
sta alla base della produzione dell'evento. Ne discende che, allorquando nel
realizzare la condotta il soggetto agisca nell'interesse dell'ente, la
responsabilità di quest'ultimo risulta sicuramente integrata”.
Quindi
“il requisito dell'interesse o del vantaggio è pienamente compatibile con la
struttura dell'illecito introdotta dall'art. 9 della legge n. 123, perpetuata
nell'applicazione dall'art. 300 del d.lgs. 81/08, dovendosi di volta in volta
accertare solo se la condotta che ha determinato l'evento la morte o le lesioni
personali sia stata o meno determinata da scelte rientranti oggettivamente
nella sfera di interesse dell'ente oppure se la condotta medesima abbia comportato
almeno un beneficio a quest'ultimo senza apparenti interessi esclusivi di
altri” [Verbale incontro 12 aprile 2010 della Procura di Torino con gli
operatori ASL per discutere i problemi interpretativi ed operativi emergenti
dall’applicazione del D.Lgs 81/08].
6. La colpa organizzativa
È
chiaro che “in forza del rapporto d'
immedesimazione organica con il suo
dirigente apicale, l'ente risponde per fatto proprio, senza involgere
minimamente il divieto di responsabilità penale per fatto altrui posto dall'art.
27 Cost.” [Tribunale di Novara, 26 ottobre 2010].
In tal
senso “
l'autonoma responsabilità amministrativa dell'ente si basa su fatto
proprio di quest'ultimo imputabile non a titolo oggettivo, sebbene per
colpa
di organizzazione, dovuta alla omessa predisposizione di un insieme di
accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione del reato presupposto:
è il riscontro di tale
deficit organizzativo che consente l'imputazione
all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo” [Tribunale
di Novara, 26 ottobre 2010].
Come
già osservato “la sussistenza dell'interesse (considerato dal punto di vista
soggettivo) o del vantaggio (considerato dal punto di vista oggettivo) è
sufficiente all'integrazione della responsabilità fino a quando sussiste
l'immedesimazione organica tra dirigente apicale ed ente”.
L'ente
“non risponde solo allorché il fatto è stato commesso dal singolo
"nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (cfr., art. 5 co. 2),
non riconducibile neppure parzialmente all'interesse dell'ente, ossia nel caso
in cui non sia più possibile configurare la citata immedesimazione”.
In
effetti, “al di fuori di tale ipotesi, per non rispondere per quanto ha
commesso il suo rappresentante l'ente deve provare di avere adottato le misure necessarie
ad impedire la commissione di reati del tipo di quello realizzato”.
Da ciò
“ne consegue l'inversione dell'onere della prova e la necessità che l'ente
fornisca innanzitutto "la prova che l'organo dirigente ha adottato ed
efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli
di organizzazione e di gestione idonei a tal fine'" (cfr., art. 6,
lett. a))”.
Il
concetto di colpa organizzativa è legato alla “mancata adozione di tali
modelli, in
presenza dei mentovati presupposti oggettivi e soggettivi, è sufficiente a
costituire quella
"rimproverabilità" posta a fondamento della
fattispecie sanzionatoria, costituita dall'omissione delle previste doverose
cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire talune tipologie
criminose”: “i
n tale concetto di
"rimproverabilità" è implicata una nuova forma normativa di
colpevolezza
per omissione organizzativa e gestionale, avendo il legislatore
ragionevolmente tratto dalle concrete vicende occorse in questi decenni, in
ambito economico e imprenditoriale, la legittima e fondata convinzione della
necessità
che qualsiasi complesso organizzativo costituente un ente adotti modelli
organizzativi e gestionali idonei a prevenire la commissione di determinati
reati, che l'esperienza ha dimostrato funzionali ad interessi strutturati e
consistenti, giacché le "
principali e più pericolose manifestazioni di
reato sono poste in essere da soggetti a struttura organizzativa complessa"(cfr., Relazione ministeriale) [Tribunale di Novara, 26 ottobre 2010].
Nella
sentenza n. 36083/09, la Cassazione ha spiegato che la mancata
adozione di tali
modelli, in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi
sopra indicati, è sufficiente a costituire quella
"rimproverabilità" di cui alla Relazione ministeriale al decreto legislativo
e non a caso ha tenuto a precisare che "in tale concetto di
rimproverabilità è implicata una forma nuova, normativa, di colpevolezza per
omissione organizzativa e gestionale".
Si
tratta, in definitiva, di
colpa organizzativa e gestionale presunta,
stante l'inversione dell'onere della prova [Tribunale di Novara, 26 ottobre
2010].
I
modelli di organizzazione e gestione “rappresentano quindi un ulteriore cardine
del nuovo sistema di responsabilità e tanto spiega la premura del legislatore
nel dettare le linee guida ispiratrici del loro contenuto, lasciando alla
concreta organizzazione dell'ente il compito di rendere possibile una propria
deresponsabilizzazione, adattando quelle regole generali alle proprie esigenze
operative nella comune spinta verso una prevenzione del rischio di commissione
di simili reati” [Sentenza Tribunale Trani 26 ottobre 2009].
La
fondamentale importanza dello strumento discende dalla circostanza che, se
preventivamente adottati ed attuati, i modelli possono determinare l'esenzione
da responsabilità e, se adottati ed attuati posteriormente ma prima
dell'apertura del dibattimento di primo grado, gli stessi garantiscono sia una
riduzione della sanzione pecuniaria, sia, a determinate condizioni,
l'inoperatività delle sanzioni interdittive” [Sentenza Tribunale Trani 26
ottobre 2009].
In tal
modo “l'ente non rimane più insensibile al rispetto delle norme di
prevenzione”: “Il contrario avveniva in passato allorquando le ricadute erano
unicamente sul singolo anche se l'attività illecita era stata realizzata per
procurare giovamento all'ente”.
7.
Esimente
Il
D.lgs. 231/2001, nell’ottica di una incentivazione e sensibilizzazione di una
cultura aziendale improntata alla prevenzione del rischio di reati, prevede per
l’ente una sorta di esonero dalla responsabilità qualora, in occasione di un
procedimento penale per uno dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001, dimostri
una serie di condizioni tra cui, in particolare,
l’adozione ed efficace
attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a
prevenire
reati della specie di quello verificatosi (i c.d.
compliance programs statunitensi)
e la creazione di un organo interno dotato
di “autonomi poteri di iniziativa e di controllo” per verificare il
funzionamento, la corretta ed effettiva attuazione e l’aggiornamento di detti
modelli (art. 6 D.lgs. 231/2001 - il Cosiddetto OdV - Organismo di
vigilanza).
L’Ente
va esente da responsabilità quando:
-
coloro che hanno commesso uno dei cd. reati presupposto, hanno agito nell'interesse
esclusivo proprio o di terzi
-
l’Ente ha
adottato (formalmente, con delibera del CdA)
ed
efficacemente
attuato (adottando procedure, individuando OdV, formando il personale e gli
altri destinatari, praticando audit e controlli a campione e a sorpresa sul
rispetto delle procedure gestionali e operative) un
Modello di organizzazione e gestione
idoneo a
prevenire
reati della medesima specie di quello in concreto verificatosi.
Il
regime è differente a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto in
posizione apicale (art. 6 D.lgs. 231/01), nel qual caso l'onere della prova
dell'idoneità ed efficacia del modello organizzativo è attribuito all'ente,
piuttosto che da un soggetto in posizione subordinata (art. 7 D.lgs. 231/01),
nel qual caso l'onere della prova è attribuito all'accusa. Indubbiamente la
posizione difensiva dell’Ente è, astrattamente, più agevole se il reato è
commesso dai sottoposti.
Nell'ipotesi
in cui il reato sia stato commesso da soggetti aventi posizione apicale che, di
certo, non agivano nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, l'ente deve
senz'altro rispondere a meno che, giusto art. 6 D.Lgs. citato, non fornisca la
prova di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del
reato, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati
della specie di quello verificatosi (cfr., Cass. pen., sez. VI, 9.7.2009 n.
36083).
Per
quel che riguarda la compatibilità della
elusione
fraudolenta
delle misure con la
imputazione
colposa dei reati-presupposto di
cui agli art. 589 e 590 c.p. va evidenziato che
La
misura che costituisce la conditio sine qua non per la contestazione
dell'imputazione colposa
non coincide con l’adozione del comportamento
prescritto dalla legge (norma antinfortunistica), ma è costruita in modo da
orientare
concretamente il soggetto – salvo che esso non eluda il controllo –
all’adozione di quel comportamento.
Occorre
osservare quanto segue:
- la
violazione della misura può non comportare necessariamente la violazione della
norma;
- la
violazione della misura può comportare la violazione della norma, ma questa non
determinare necessariamente, secondo le regole delle
nesso di causalità,
il verificarsi dell’evento morte/lesioni;
- la
coscienza e volontà di eludere una misura e la norma correlata non
necessariamente si traducono nella coscienza e volontà di determinare il
verificarsi dell’evento morte/lesioni
8.
Reati presupposto
1.8.1.
Aspetti generali
Il
catalogo dei reati rilevanti ai fini della responsabilità di cui al D.lgs.
231/2001 è espressamente previsto dal Legislatore che nel corso degli anni ha
ampliato (e sta ancora ampliando) le ipotesi delittuose rientranti in tale elenco
anche in adempimento a specifici obblighi comunitari in tale senso.
In
materia di sicurezza
sul lavoro, la legge n. 123/2007 ha introdotto nel novero di tali
reati-presupposto anche l’omicidio colposo (589 codice penale) e le lesioni
personali colpose gravi o gravissime (589 codice penale) commessi in violazione
delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies
D.lgs. 231/2001).
Il
successivo D.lgs. 80/2008 (Testo Unico sulla tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro) all’art. 30 ha confermato anche per tale
settore la natura esimente dell’adozione ed attuazione di modelli organizzativi
idonei ed efficaci.
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