News
"Sull’obbligo di vigilare costantemente sul delegato alla sicurezza"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza alimentare
19/12/2011 - Si
esprime ancora sulla delega
di funzioni la Corte di Cassazione in questa sentenza ribadendo che la
stessa non comporta di per sé sempre e comunque l’esonero
di responsabilità da parte del datore di lavoro al quale permane l’obbligo di
vigilare costantemente sul delegato e che risponde allorquando si accerti una
sua difettosa o omessa verifica ovvero una sua scelta impropria del
collaboratore. La delega di funzioni, infatti, sostiene la suprema Corte, per
quanto formalmente corretta ed efficace in quanto sussiste l’idoneità tecnico
professionale del delegato nonché il trasferimento effettivo dei poteri in capo
allo stesso e la sua autonomia finanziaria, non può giustificare un sostanziale
disinteresse del datore di lavoro giacché questi è tenuto sempre e comunque ad
esercitare un concreto controllo sul generale andamento della gestione di
impresa e sulle funzioni delegate in modo da poter intervenire in via
sostitutiva in caso di mancato o inidoneo esercizio della delega.
Le decisioni della suprema Corte
Il caso e l’iter
giudiziario
Il Tribunale ha condannato il responsabile civile di una
società per il reato di omicidio colposo
in danno di un dipendente della società stessa avendo riscontrato nel suo
comportamento una condotta colposa consistita nell'omettere di richiedere
all’infortunato l'osservanza delle disposizioni aziendali vigenti in materia di
sicurezza così che lo stesso, operaio specializzato con la qualifica di
motoseghista, utilizzava il proprio trattore
per l'esecuzione di alcuni lavori sul cantiere, rimanendo schiacciato a causa
del ribaltamento del mezzo durante una manovra. La Corte di Appello ha
successivamente confermata la sentenza di condanna dell’imputato per cui lo
stesso ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione.
Nel suo ricorso l’imputato
ha lamentato che la Corte di merito non aveva tenuto conto del comportamento
abnorme dell’infortunato dovuto all’uso improprio del trattore né dell'esistenza
di una valida ed efficace delega della funzione di sorveglianza sul cantiere,
conferita allo stesso nella sua qualità di capo operaio, e non aveva tenuto
conto altresì che lo stesso aveva frequentato, dopo il conferimento di detta
delega, specifici corsi di
formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
Le decisioni della suprema Corte
Il ricorso è stato
ritenuto manifestamente infondato da parte della Corte di Cassazione che ha
confermata la condanna dell’imputato. Il ricorrente, ha affermato la suprema
Corte, ha lamentato di essere stato erroneamente chiamato in giudizio quale
responsabile civile in quanto l'evento sarebbe stato determinato dalla condotta
abnorme ed assolutamente imprevedibile della vittima la quale, agendo di
propria iniziativa ed in spregio alle disposizioni impartitegli, aveva caricato
il legname sul proprio trattore, senza aspettare l'arrivo del mezzo aziendale.
Lo stesso ricorrente ha inoltre contestato quanto affermato dalla sentenza di
primo grado che aveva ricondotto la sua responsabilità anche nella scelta come preposto
dell’infortunato essendo risultato lo stesso privo di qualsiasi conoscenza
della normativa antinfortunistica e addirittura anche dei propri compiti. Comunque
la Corte di Appello aveva esclusa l'abnormità della condotta della vittima e
non aveva dato neanche rilievo al conferimento della delega di funzioni alla
stessa da parte del datore di lavoro.
“
Come affermato più volte”, ha precisato
la Sez. IV, “
la delega di funzioni, di
per sé, non comporta sempre e comunque l'esonero di responsabilità del datore
di lavoro, essendogli, infatti, per esplicita indicazione normativa (contenuta
ora nel Decreto Legislativo n. 81 del
2008, articolo 16, comma 3, che ha recepito il pregresso consolidato
orientamento di questa Corte), pur sempre imposto l'obbligo di vigilare
costantemente sul delegato (o di predisporre ogni misura idonea affinché il
controllo possa essere svolto in concreto, eventualmente affidando il compito a
soggetti particolarmente qualificati). Con la possibile conseguenza di una
persistente responsabilità (o corresponsabilità del datore di lavoro allorché si
accerti una difettosa od omessa verifica ovvero una scelta impropria del
collaboratore”.
“
Ciò significa”, ha proseguito la suprema
Corte, “
che la delega di funzioni, per
quanto formalmente corretta ed efficace (sussistendo l'idoneità
tecnico-professionale del delegato, il trasferimento effettivo dei poteri in
capo al delegato e l'autonomia finanziaria del delegato), non può legittimare
un sostanziale disinteresse del datore di lavoro, giacché questi è sempre
tenuto (onde l'inosservanza può essere fonte di responsabilità) ad esercitare
un concreto controllo sul generale andamento della gestione dell'impresa e, in
un tale ambito, anche sulle funzioni delegate, sì da poter provvedere, nel
caso, in via sostitutiva, per far fronte al mancato o inidoneo esercizio della
delega”.
Giustamente è stata
quindi affermata, ha concluso la Corte di Cassazione, la responsabilità del
datore di lavoro per la scelta del preposto, il quale, come evidenziato dal
giudice di primo grado, anche a prescindere da quanto indiscutibilmente
emergente dagli atti, aveva dimostrato nel corso dell'esame dibattimentale di
non conoscere le regole più elementari in materia di prevenzione
degli infortuni e sicurezza sul lavoro nonché dei propri compiti.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1160 volte.
Pubblicità