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"La gestione dei rifiuti da manutenzione nel settore antincendio"
fonte puntosicuro.it / Rischio incendio
21/12/2011 - UMAN (Associazione dei
costruttori di materiali antincendio), un’associazione che rappresenta molte
aziende che operano nel mercato dell'antincendio, ha recentemente prodotto e
aggiornato diversi documenti dedicati alla manutenzione dei
sistemi antincendio.
In
particolare nel mese di ottobre è stato aggiornato un documento dedicato alla
gestione dei rifiuti da manutenzione,
una sorta di vademecum d’ausilio alle aziende impegnate quotidianamente nella
manutenzione antincendio per la
corretta gestione dei principali rifiuti originati dalle specifiche attività.
Nel
documento, dal titolo “
Linea Guida: la gestione dei rifiuti da manutenzione.
Settore antincendio” e redatto dall’ing. Maurizio Gangemi, si indica che
per contribuire a un’adeguata gestione dello smaltimento dei rifiuti prodotti
durante l’attività di manutenzione, UMAN ha adottato una strategia avente come
obiettivo “la realizzazione di sistema di rete, a livello nazionale,
dell’attività di manutenzione nel settore dell’antincendio”. E nell’arco di un
anno il confronto fra aziende e consulenti che si occupano dell’attività di
manutenzione nel settore
dell’antincendio
ha portato alla definizione del presente documento.
Nell’introduzione
della linea guida si sottolinea che secondo la direttiva 2008/98 viene definito «
rifiuto» qualsiasi “sostanza od oggetto di cui il detentore si
disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi. In altre parole, l’essere
elencato nella lista del catalogo Europeo dei Rifiuti non caratterizza di per sé
una sostanza od un materiale come rifiuto: per qualificare ‘rifiuto’ una
sostanza, un materiale o, più in generale, un bene risulta determinante il
comportamento che il soggetto tiene o è obbligato a tenere o intende tenere”.
Un
secondo aspetto fondamentale su cui si sofferma il documento riguarda il fatto
che “il
produttore di un rifiuto è
uno dei pochi soggetti (e a volte l’unico) in grado di fornire informazioni
relative ad importanti caratteristiche quali la pericolosità, la possibilità di
riutilizzo, o la presenza di specifiche sostanze nel rifiuto. In pratica, la
conoscenza del processo produttivo o del ciclo di consumo che ha generato quel
rifiuto è un dato imprescindibile dalla sua classificazione”. E gli obiettivi
di migliore gestione e valorizzazione dei rifiuti possono “essere conseguiti
solo a fronte di una maggiore consapevolezza (a livello del singolo cittadino,e
delle piccole, medie e grandi imprese) delle problematiche e delle opportunità
che caratterizzano la produzione e la
gestione dei rifiuti”
(Fonte: nota informativa sul sistri e le differenti categorie di rifiuti
versione 1.1 - 15 giugno 2010).
Dopo
aver fornito informazioni sull’
attribuzione
del codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), (allegato D al D. Lgs
152/2006) e sulla
classificazione e
identificazione dei rifiuti pericolosi, la linea guida propone la disamina
di alcuni
casi pratici.
Ne
vediamo brevemente alcuni, rimandando il lettore ad una lettura esaustiva del
documento UMAN.
Ricordando
che “il rifiuto si genera nel momento in cui dall’attività di manutenzione si
producono scarti (es. polvere estinguente/ schiuma/componenti sostituite od
estintori interi da sostituire) di diverso genere provenienti dall’ attività di
manutenzione
stessa” (scarto è “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o
abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”), in caso di
manutenzione esterna (effettuata presso
gli stabili del cliente)
con beni
oggetto di manutenzione di proprietà del cliente, abbiamo due possibilità:
-
“
il Cliente decide di prendere in carico
il rifiuto. In questo caso il Cliente si configura come detentore del
rifiuto. Il Cliente, in quanto detentore del rifiuto, può prendere in carico il
rifiuto e provvedere da sé alla gestione dello stesso con conseguente
conferimento a soggetti terzi autorizzati nelle modalità e nei tempi previsti
dal D.Lgs. 152/06;
-
il manutentore decide di farsi carico
del rifiuto. In questo caso il Manutentore si configura come produttore del
rifiuto. Il manutentore, in quanto produttore del rifiuto, può farsi carico del
conferimento del rifiuto presso il proprio deposito temporaneo. Il trasporto
del rifiuto dal sito del Cliente (luogo di produzione dello stesso) deve essere
effettuato da mezzo autorizzato dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali (vedi
art. 212 comma 8 del D. Lgs. 152/06). Il manutentore può effettuare il trasporto
del rifiuto solo se ha precedentemente provveduto ad autorizzare un automezzo
al trasporto del codice CER con cui è identificato il rifiuto prodotto in conto
proprio (vedi art. 212 comma 8 del D. Lgs. 152/06)”.
Se
il rifiuto è
classificato come non pericoloso
“non ci sono limiti quantitativi per il trasporto in conto proprio”, mentre se il rifiuto è
classificato come pericoloso le “quantità trasportabili in conto
proprio non possono eccedere i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno”. E
il rifiuto “deve essere preso in carico nel deposito temporaneo del manutentore
(vedi art. 183 comma bb) del D. Lgs. 152/06) e registrato entro 10 giorni o sul
registro di carico/scarico (se non
obbligato all’iscrizione al Sistri) o sul
registro
cronologico Sistri (se obbligato all’iscrizione al Sistri)”. Nel documento
si riportano informazioni anche sullo smaltimento successivo.
Si
ricorda che sempre in caso di
manutenzione
esterna (effettuata presso gli stabili del cliente)
ma con beni oggetto di manutenzione a noleggio cioè di proprietà del
manutentore, produttrice e detentrice del rifiuto è l’azienda di
manutenzione. Dunque il Cliente, “non essendo né detentore né produttore del
rifiuto, non può prendere in carico il rifiuto”: è il manutentore che deve
farsi carico del rifiuto.
Vediamo
un caso di
manutenzione interna
(effettuata presso gli stabili del manutentore) su beni oggetto di manutenzione
di proprietà del cliente.
In
questo caso il Manutentore, che si configura sia come produttore che come
detentore del rifiuto, deve farsi carico del conferimento del rifiuto. E in
questo caso “il trasporto del bene oggetto di manutenzione dal sito del Cliente
può essere effettuato con semplice Documento di Trasporto in conto
lavorazione”.
Riguardo
alla
sostituzione di estintori fuori
norma si sottolinea che nel Decreto Ministeriale 7/1/2005 “Norme tecniche e
procedurali per la classificazione ed
omologazione di estintori portatili di incendio” all’Art. 11 comma 2 è
riportato:
gli estintori portatili
d’incendio, approvati di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell’interno
del 20 dicembre 1982, potranno essere utilizzati per diciotto anni, decorrenti
dalla data di produzione punzonata su ciascun esemplare prodotto. E dunque
un estintore portatile, prodotto in base al D.M. 20/12/82 “che ha 18 anni e un
giorno, dalla data punzonata, non può più essere utilizzato come estintore”.
Tuttavia
“il fatto che l’estintore abbia superato il 18° anno dalla data punzonata sul
serbatoio, non è un requisito sufficiente a farlo diventare automaticamente un
rifiuto. Ciò che lo determina è la definizione di ‘rifiuto’ (qualsiasi sostanza
od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo
di disfarsi)”. E l’azienda di manutenzione “che durante le fasi di manutenzione
ha identificato l’estintore fuori norma sa già di avere l’intenzione e l’obbligo
di disfarsene in quanto l’apparecchio non può più essere utilizzato come
estintore”.
Nella
Linea Guida vengono riportati gli adempimenti necessari in
due diversi casi:
-
estintore reso fuori norma durante le fasi di manutenzione e ritiro contestuale;
-
estintore reso fuori norma durante le fasi di manutenzione dalla precedente
azienda di manutenzione.
Il
documento si conclude con un capitolo dedicato al
SISTRI ( Sistema di
controllo della Tracciabilità dei Rifiuti), un sistema centralizzato per la
tracciatura dei movimenti dei rifiuti che è stato oggetto di due distinti
provvedimenti legislativi tra agosto e settembre 2011, relativi all’abrogazione
prima e la reintroduzione poi con alcuni importanti correttivi.
Queste
alcune delle scadenze e indicazioni con riferimento alla Legge 14 settembre
2011, n. 148 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138:
-
“fino al
15 dicembre 2011 si
procederà con la verifica delle componenti software e hardware;
-
il
9 febbraio 2012 il SISTRI entrerà
in operatività;
-
entro il
16 dicembre 2011 verranno
individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, verranno applicate, le
procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi;
-
i consorzi di recupero potranno essere delegati all’adempimento degli obblighi
amministrativi dei produttori di rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da
parte di sistemi di gestione”.
Associazione
Costruttori Materiali Antincendio, “ Linea Guida: la
gestione dei rifiuti da manutenzione. Settore antincendio”, redatto
dall’ing. Maurizio Gangemi, revisione Ottobre 2011 (Formato PDF, 133 kB).
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