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"Niente Tarsu sui rifiuti industriali"
fonte Italia Oggi / Normativa
09/01/2012 -
La Tarsu non si paga sui rifiuti industriali.
I comuni non possono assimilarli a quelli urbani senza apposita delibera e alcune aree non possono in ogni caso essere soggette a questa procedura regolamentare, come appunto le «aree industriali».
Anche perché, peraltro, la responsabilità dello smaltimento dei rifiuti prodotti in contesti urbani dalle industrie ricade sui produttori e quindi l’ente locale non dovrebbe richiedere un corrispettivo in termine di tasse per un servizio speciale assolto dall’impresa stessa.
Ad affermarlo è la Ctp Reggio Emilia con la sentenza n. 180/4/11, depositata nei giorni scorsi, che ha parzialmente annullato un avviso di accertamento Tarsu da quasi 70 mila euro emesso da un comune nei confronti di una società attiva nella costruzione di prefabbricati in cemento armato.
L’impresa, dopo aver tentato invano l’adesione, ricorreva in giudizio ritenendo che, con riferimento alla tipologia di rifiuti speciali prodotti (residui e scarti della lavorazione, non assimilabili «ope legis» ai rifiuti urbani), non sussistesse obbligo di dichiarazione per le superfici adibite alla loro produzione.
Pertanto, il tributo sarebbe risultato illegittimo per carenza di presupposto (una quota parte del debito è invece stato riconosciuto e la società ha fatto acquiescenza).
L’azienda evidenziava di aver sempre provveduto allo smaltimento dei rifiuti con l’apposita procedura di conferimento prevista dalla legge, facendosi carico dei relativi costi.
I comuni non possono assimilarli a quelli urbani senza apposita delibera e alcune aree non possono in ogni caso essere soggette a questa procedura regolamentare, come appunto le «aree industriali».
Anche perché, peraltro, la responsabilità dello smaltimento dei rifiuti prodotti in contesti urbani dalle industrie ricade sui produttori e quindi l’ente locale non dovrebbe richiedere un corrispettivo in termine di tasse per un servizio speciale assolto dall’impresa stessa.
Ad affermarlo è la Ctp Reggio Emilia con la sentenza n. 180/4/11, depositata nei giorni scorsi, che ha parzialmente annullato un avviso di accertamento Tarsu da quasi 70 mila euro emesso da un comune nei confronti di una società attiva nella costruzione di prefabbricati in cemento armato.
L’impresa, dopo aver tentato invano l’adesione, ricorreva in giudizio ritenendo che, con riferimento alla tipologia di rifiuti speciali prodotti (residui e scarti della lavorazione, non assimilabili «ope legis» ai rifiuti urbani), non sussistesse obbligo di dichiarazione per le superfici adibite alla loro produzione.
Pertanto, il tributo sarebbe risultato illegittimo per carenza di presupposto (una quota parte del debito è invece stato riconosciuto e la società ha fatto acquiescenza).
L’azienda evidenziava di aver sempre provveduto allo smaltimento dei rifiuti con l’apposita procedura di conferimento prevista dalla legge, facendosi carico dei relativi costi.
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