News
"Gli accordi Stato-Regioni sulla formazione e l’e-learning "
fonte puntosicuro.it / Formazione ed informazione
09/01/2012 - Passate le feste, sotto
l’albero di Natale che abbiamo appena disfatto abbiamo trovato, oltre ai provvedimenti
finalizzati al superamento della crisi economica italiana ed europea, l’approvazione,
da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e
le Province Autonome, di alcuni importanti schemi
di accordo
sulla formazione.
Parliamo in particolare degli accordi
sui corsi di formazione
per
lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del
responsabile
del servizio di prevenzione e protezione dei rischi e degli accordi per
la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81. Accordo, quest’ultimo, che disciplina la durata, i
contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei
lavoratori e delle lavoratrici, dei preposti e dei dirigenti, nonché la
formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del
medesimo D.Lgs. n. 81/08.
Ora la domanda che ci dobbiamo
porre - al di là degli indubbi passi avanti nel tentativo di migliorare complessivamente
la qualità della formazione - è questa:
si
è fatto tutto quello che si poteva per rendere più efficace la formazione e per
incrementare il numero di lavoratori formati?
Per rispondere a questa domanda
possiamo rileggere gli accordi approvati attraverso un taglio particolare,
quello della
formazione via e-Learning
sulla sicurezza e salute sul lavoro.
Nell’
allegato I agli accordi si ammette che se la formazione alla
sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il modello di
formazione in grado di garantire il più elevato livello di interattività,
l’evoluzione delle nuove tecnologie, i cambiamenti dei ritmi di vita e della
stessa concezione della formazione hanno reso possibile l’affermazione di una
modalità peculiare e attuale di formazione a distanza, indicata con il termine
e-Learning.
Dove con
e-Learning “si intende un modello formativo interattivo e
realizzato previa collaborazione interpersonale all’interno di gruppi didattici
strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati
(forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che
consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro”. Un modello
che non si deve limitare, tuttavia, “alla semplice fruizione di materiali
didattici via internet, all’uso della mail tra docente e studente o di un forum
online dedicato ad un determinato argomento”. Un modello che sfrutti la
piattaforma informatica come “strumento di realizzazione di un percorso di
apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle
attività didattico-formative in una comunità virtuale”.
Questa è una modalità formativa
in grado di “annullare di fatto la
distanza
fisica esistente tra i componenti della comunità di studio, in una
prospettiva di piena condivisione di materiali e conoscenze, di conseguenza
contribuendo alla nascita di una comunità di pratica online”.
In questo senso gli
e-tutor, i
formatori, devono essere in grado di “garantire la costante
raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli utenti, attraverso
un continuo raffronto con utenti, docenti e comitato scientifico”.
Senza dimenticare che
nell’attività e-learning “va garantito che i discenti abbiano possibilità di
accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l’uso del personal computer
e buona conoscenza della lingua utilizzata”.
L’allegato pone una serie di
condizioni alla modalità e-Learning in
relazione a:
-
sede e strumentazione: ad esempio la formazione “può svolgersi
presso la sede del soggetto formatore, presso l’azienda o presso il domicilio
del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate
orario di lavoro effettivo. E la formazione va realizzata attraverso una
strumentazione idonea a permettere l’utilizzo di tutte le risorse necessarie
allo svolgimento del percorso formativo ed il riconoscimento del lavoratore
destinatario della formazione”;
-
programma e materiale didattico formalizzato;
-
tutor: “deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a
disposizione per la gestione del percorso formativo. Tale soggetto deve essere
in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o
professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata
nei settori pubblici o privati”;
-
valutazione: ad esempio “devono essere previste prove di
autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di
valutazione ‘in itinere’ possono essere effettuate (ove tecnologicamente
possibile) in presenza telematica”;
-
durata: deve essere indicata la durata del tempo di studio
previsto, il quale va ripartito su unità didattiche omogenee. Deve essere
possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare
prova che l’intero percorso sia stato realizzato. La durata della formazione
deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della
piattaforma per l’e-Learning;
-
materiali: il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai
destinatari. Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del
percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di
tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di
effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative. L’accesso
ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non
consenta di evitare una parte del percorso)”.
Dunque
regole precise che possono finalmente garantire una
qualità della formazione a distanza e
far emergere i prodotti qualitativamente validi ed efficaci distinguendoli da
quelli che non lo sono.
Tuttavia questa nuova tipologia
di formazione è relegata dagli accordi approvati a certe specifiche
aree formative. Vediamo quali.
L’accordo sui corsi di formazione
per lo svolgimento diretto da parte del
datore
di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi prevede la
possibilità di erogazione delle modalità di apprendimento e-Learning (con le condizioni
previste nell’allegato I) per il
modulo
1 (
normativo) ed il
modulo 2 (
gestionale), ma non per il modulo 3 (tecnico) e 4 (relazionale).
Al fine di “rendere dinamica e
adeguata all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica l’offerta
formativa” l’utilizzo della
modalità e-Learning è prevista anche per l’
aggiornamento
(periodicità quinquennale) e per le verifiche annuali sul
mantenimento delle competenze acquisite.
L’accordo relativo alla
formazione di lavoratori, preposti e
dirigenti prevede che “ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di
apprendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica e
nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica
dei discenti e dei docenti, viene consentito l’impiego di piattaforme
e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni
di cui all’Allegato I”.
In particolare l’utilizzo delle
modalità di apprendimento e-Learning “è consentito per:
- la
formazione generale per i lavoratori (4 ore per tutti i settori);
- la
formazione dei dirigenti (16 ore);
- i
corsi di aggiornamento previsti al punto 9 (Aggiornamento, ndr) del
presente accordo;
- la
formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del
punto 5” (formazione particolare aggiuntiva per il preposto);
-
progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da
Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo,
che prevedano l’utilizzo delle modalità di apprendimento
e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti”.
È dunque
esclusa la formazione
e-Learning per la formazione specifica nei lavoratori (4, 8 o 12 ore a
seconda della classe di rischio) e la formazione del preposto su temi come la
valutazione dei rischi dell’azienda con riferimento al contesto in cui il
preposto opera, l’individuazione delle misure tecniche/organizzative/procedurali
di prevenzione e protezione e le modalità di esercizio della funzione di
controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e
aziendali e dell’uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a
loro disposizione.
Il dubbio che si pone è proprio a
partire da quella frase più volte riportata nel testo degli accordi sulle
potenzialità positive della formazione
e-learning (una formazione “dinamica e adeguata all’evoluzione dell’esperienza
e della tecnica”).
Se teniamo conto di queste
potenzialità, se pensiamo che questi accordi debbano facilitare la formazione (diverse
ricerche dimostrano come per la maggioranza dei lavoratori la formazione sia
ancora basata solo sull’esperienza maturata sul posto di lavoro), se sono
possibili regole per garantire la qualità della formazione erogata,
perché non osare di più?
Certo questi accordi sono un
punto di partenza.
Intanto si riconoscono ufficialmente
le potenzialità della formazione a distanza, dimostrate
dai tanti efficaci servizi e-learning, in Italia e in Europa, di formazione nel
settore sia pubblico che privato.
Poi in futuro, anche attraverso
una seria operazione di trasparenza nel settore,
sarà possibile pensare una formazione e-learning in grado di incrociarsi con un
lavoro in aula e un addestramento nei luoghi adeguati e correlati ai rischi che
si vogliono evitare o ridurre.
Insomma una formazione a tutto
campo e in tutti i campi, in grado di soddisfare ogni requisito di qualità ed
efficienza e, specialmente, in grado di arrivare a tutti, proprio tutti, i
lavoratori e gli attori della sicurezza.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1118 volte.
Pubblicità