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"SISTRI, il punto sulle nuove proroghe"
fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Ambiente
10/01/2012 - Al termine della pausa natalizia sono diversi i provvedimenti che hanno
interessato il settore rifiuti e l’operatività del sistema di
tracciabilità SISTRI, ancora oggetto di nuove proroghe.
Riassumiamo di seguito i principali provvedimenti emanati e le proroghe disposte.
Proroghe SISTRI
Il decreto Milleproroghe ( dl n.138/2011) pubblicato sulla in G.U. n.298 del 23 dicembre scorso, proroga l’operatività del SISTRI al 2 aprile 2012. Per i piccoli produttori, ovvero coloro che producono rifiuti speciali pericolosi con non più di dieci dipendenti, compresi i produttori di rifiuti entro i 30 kg/litri al giorno, l’entrata in vigore del sistema avverrà, a cura di un decreto di prossima emanazione la cui data non sarà antecedente al 1 giugno 2012, come indicato dallo stesso decreto Milleproroghe.
Il decreto inoltre fa slittare al 2 luglio 2012 l’obbligo di iscrizione al SISTRI per gli imprenditori agricoli che trasportano a una piattaforma di contenimento oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario.
Proroghe “Mudino
Con “Mudino” si intende la denuncia dei dati relativi ai rifiuti gestiti nel 2011 da effettuarsi con scheda SISTRI (prevista nel D.M. 17 dicembre 2009): in base al Decreto del Ministero ambiente del 12 novembre (pubblicato nella G.U. n.298 del 23 dicembre scorso, la stessa del Milleproroghe) il Mudino 2011 deve essere presentato entro il 30 aprile 2012.
Quanto invece alle informazioni sui rifiuti gestiti nel 2012: il “Mudino” dovrà essere comunicato entro 6 mesi dall’entrata in operatività del SISTRI (e quindi il 2 aprile 2012 per i medi e grandi gestori e in una data non antecedente al 1 giugno 2012 per i piccoli gestori). Tenuti al “Mudino” sono produttori iniziali di rifiuti, imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti già tenuti alla presentazione del vecchio MUD (previsto in legge 70/1994).
Intanto, il D.P.C.M. 23 dicembre 2011, ha già fornito la nuova modulistica da utilizzare per il Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l'anno 2012.
Correzioni al decreto istitutivo SISTRI
È invece in vigore dal 6 gennaio il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 10 novembre 2011, n. 219: si tratta di un decreto correttivo del decreto istitutivo del SISTRI ( D.M. del 18 febbraio 2011, n. 52).
Le modifiche introdotte sono volte alla semplificazione dei processi ed a introdurre nuove forme di responsabilità per i soggetti al momento dell’istituzione del SISTRI: la custodia delle chiavette sarà di competenza del titolare dell'impresa obbligata, mentre il delegato resterà titolare della firma elettronica e risponderà solo del corretto inserimento nelle schede SISTRI dei dati ricevuti e non anche della veridicità dei dati inseriti. Prevista la figura del delegato per il dispositivo Usb per la interoperabilità. Infine, alcune previsioni riguardano la comunicazione della sospensione o cessazione dell'attività, che andrà comunicata non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese con contestuale restituzione dei dispositivi Usb, e, ove presenti, dei dispositivi Usb per l'interoperabilità, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno al ministero dell'Ambiente.
Inoltre, il nuovo decreto richiede che il flusso di informazioni contenute nel SISTRI non sia più limitata al solo Comando Carabinieri tutela ambiente, ma sia estesa a tutta l'Arma dei Carabinieri.
Riassumiamo di seguito i principali provvedimenti emanati e le proroghe disposte.
Proroghe SISTRI
Il decreto Milleproroghe ( dl n.138/2011) pubblicato sulla in G.U. n.298 del 23 dicembre scorso, proroga l’operatività del SISTRI al 2 aprile 2012. Per i piccoli produttori, ovvero coloro che producono rifiuti speciali pericolosi con non più di dieci dipendenti, compresi i produttori di rifiuti entro i 30 kg/litri al giorno, l’entrata in vigore del sistema avverrà, a cura di un decreto di prossima emanazione la cui data non sarà antecedente al 1 giugno 2012, come indicato dallo stesso decreto Milleproroghe.
Il decreto inoltre fa slittare al 2 luglio 2012 l’obbligo di iscrizione al SISTRI per gli imprenditori agricoli che trasportano a una piattaforma di contenimento oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario.
Proroghe “Mudino
Con “Mudino” si intende la denuncia dei dati relativi ai rifiuti gestiti nel 2011 da effettuarsi con scheda SISTRI (prevista nel D.M. 17 dicembre 2009): in base al Decreto del Ministero ambiente del 12 novembre (pubblicato nella G.U. n.298 del 23 dicembre scorso, la stessa del Milleproroghe) il Mudino 2011 deve essere presentato entro il 30 aprile 2012.
Quanto invece alle informazioni sui rifiuti gestiti nel 2012: il “Mudino” dovrà essere comunicato entro 6 mesi dall’entrata in operatività del SISTRI (e quindi il 2 aprile 2012 per i medi e grandi gestori e in una data non antecedente al 1 giugno 2012 per i piccoli gestori). Tenuti al “Mudino” sono produttori iniziali di rifiuti, imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti già tenuti alla presentazione del vecchio MUD (previsto in legge 70/1994).
Intanto, il D.P.C.M. 23 dicembre 2011, ha già fornito la nuova modulistica da utilizzare per il Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l'anno 2012.
Correzioni al decreto istitutivo SISTRI
È invece in vigore dal 6 gennaio il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 10 novembre 2011, n. 219: si tratta di un decreto correttivo del decreto istitutivo del SISTRI ( D.M. del 18 febbraio 2011, n. 52).
Le modifiche introdotte sono volte alla semplificazione dei processi ed a introdurre nuove forme di responsabilità per i soggetti al momento dell’istituzione del SISTRI: la custodia delle chiavette sarà di competenza del titolare dell'impresa obbligata, mentre il delegato resterà titolare della firma elettronica e risponderà solo del corretto inserimento nelle schede SISTRI dei dati ricevuti e non anche della veridicità dei dati inseriti. Prevista la figura del delegato per il dispositivo Usb per la interoperabilità. Infine, alcune previsioni riguardano la comunicazione della sospensione o cessazione dell'attività, che andrà comunicata non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese con contestuale restituzione dei dispositivi Usb, e, ove presenti, dei dispositivi Usb per l'interoperabilità, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno al ministero dell'Ambiente.
Inoltre, il nuovo decreto richiede che il flusso di informazioni contenute nel SISTRI non sia più limitata al solo Comando Carabinieri tutela ambiente, ma sia estesa a tutta l'Arma dei Carabinieri.
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