"Regione Puglia, ddl “Fascicolo del Fabbricato” dopo il tragico crollo a Barletta"
fonte ilquotidianoitaliano.it / Edilizia
Nel ddl sono contenute le disposizioni in materia di sicurezza degli edifici. Si tratta, però, solo di un progetto di legge regionale e quindi l’atto dovrà seguire l’iter ordinario di approvazione. Sarà infatti nel prossimo futuro sottoposto al vaglio del Consiglio Regionale.
Fabiano Amati, assessore regionale alle Opere pubbliche e Protezione civile, ha espresso la sua soddisfazione per l’avvenuta approvazione del ddl: “Il disegno di legge sulla sicurezza dei fabbricati pubblici e privati, fotografa i momenti in cui la coscienza e la scienza ti obbligano a non rendere vana la morte”.
Gli interessi che il legislatore regionale intende tutelare sono molteplici. Innanzitutto l’incolumità dei privati, attraverso disposizioni sulla sicurezza e la qualità delle strutture. Dall’altro lato verrà attivato un sistema che mira alla conoscenza dello stato conservativo degli edifici. In virtù del principio di sussidiarietà tra gli enti locali, la Regione ed i Comuni coopereranno per rendere noto l’eventuale stato di degrado degli immobili. La legge, se dovesse essere promulgata, istituirebbe anche un sistema di prevenzione e protezione dai rischi di eventi calamitosi.
Ma la grande novità risiede nell’istituzione del “ Fascicolo del fabbricato”. Tutti gli edifici che saranno costruiti, pubblici o privati che siano, dovranno essere provvisti di un apposito fascicolo. Nello stesso sarà individuata la situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale e impiantistica. Verranno allegati anche i permessi di costruire e tutti gli altri eventuali atti autorizzativi. La legge dispone altresì che il fascicolo venga aggiornato ogni 10 anni.
Il disegno di legge dispone diversamente per i fabbricati già esistenti. Per gli stessi, infatti, entro sei mesi dalla pubblicazione della legge dovrà essere redatta una “ scheda informativa”. Nel documento verrà indicato l’anno di costruzione, il referto tecnico di verifica della condizione statica attuale, il certificato di abitabilità, la tipologia della struttura portante dell’edificio e degli orizzontamenti, oltre ad altri dati ritenuti indispensabili. Anche in questa circostanza, la scheda dovrà essere aggiornata ogni dieci anni.
Per i fabbricati pubblici e privati ad uso pubblico, dovranno invece essere redatte delle schede di rilevamento. L’aggiornamento è obbligatorio quando mutano i dati in essa riportati.
Pesanti le sanzioni in caso di inadempienze. “Come ogni legge prescrittiva che si rispetti – ha sottolineato l’Assessore Amati – abbiamo previsto un apparato sanzionatorio diretto a dissuadere circa ogni inadempimento agli obblighi, perché le conseguenze dell’inadempimento attengono alla sospensione dell’agibilità dei fabbricati. Sono infatti previste: una pena pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro nei confronti dei soggetti inadempienti rispetto agli obblighi e relativi termini stabiliti dalla legge, e contestuale sospensione dell’agibilità per gli immobili sui quali non saranno effettuate le verifiche”.
“È evidente – ha concluso Amati – che una simile severità non poteva tollerare un passaggio brusco dal niente al tutto della precauzione, per cui l’onerosità degli adempimenti richiesti si spiega con particolare forza sulle nuove costruzioni, mentre per il patrimonio immobiliare esistente abbiamo preferito forme lievi di ricognizione tecnica, limitati alla stabilità delle strutture, così da accompagnare negli anni questo moderno e civile processo di sicurezza. Il tutto nella speranza di non piangere altri morti.”
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