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"Quando entrano in vigore gli accordi Stato Regioni?"
fonte puntosicuro.it / Formazione ed informazione
13/01/2012 -
La Conferenza Stato Regioni ha approvato il 21 dicembre 2011 l'
“Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome per la Formazione dei Lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni” e in pari data l'altro
“Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del
datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Tali accordi sulla formazione seguono il precedente accordo:
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2006
“Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo
dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno
2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di
lavoro” già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14/2/2006.
1. Entrata in vigore
I nuovi accordi del 2011 sono stati pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 8 del
11 gennaio 2012.
Per quel che riguarda la data di entrata in vigore di detti
decreti, è del tutto evidente che tutti e tre sono entrati in vigore
allo stesso modo, senza alcuna differenziazione tra loro. Possiamo
perciò utilizzare il primo accordo, quello del 2006, per individuare il
momento esatto dell'entrata in vigore delle citate disposizioni in
materia di formazione per i vari soggetti aziendali e/o della
prevenzione.
In esso si afferma chiaramente l'esistenza di una
disciplina transitoria:
“1.1. Termine per l’ attivazione dei corsi formativi
Il termine per l’attivazione dei percorsi formativi, considerata la
necessità di mettere a punto gli aspetti organizzativi per l’avvio del
nuovo sistema, è di un anno, a partire dalla data di pubblicazione del
presente accordo sulla Gazzetta Ufficiale, ferma restando, sino
all’attivazione dei corsi stessi, la disciplina transitoria di cui
all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 195 del 2003”.
Il punto rilevante e dirimente è
la data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a partire dal quale l'accordo Stato Regioni per la formazione RSPP aveva individuato un periodo transitorio di messa a punto.
I recenti accordi del dicembre 2011 ugualmente prevedono un termine dilatorio. Ad esempio l'accordo per la formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti, dopo aver in premessa fatto riferimento alla pubblicazione per la vigenza del provvedimento, così recita:
I recenti accordi del dicembre 2011 ugualmente prevedono un termine dilatorio. Ad esempio l'accordo per la formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti, dopo aver in premessa fatto riferimento alla pubblicazione per la vigenza del provvedimento, così recita:
“10. … In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare
i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i
dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro e non oltre
dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di
formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata
in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e
delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto
riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi”.
Dunque anche per i recenti accordi l'entrata in vigore è correlata
alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (11 gennaio 2012).
L'accordo sulla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti è previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 che così recita:
“Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza,
anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento
a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari
soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione
caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di
cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle
parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo”.
Dunque l'Accordo è un
atto avente forza normativa in quanto
è parte integrante dell'articolo 37 D.Lgs. n 81/2008, un articolo
sanzionato penalmente, e non può quindi non rientrare, per quanto
attiene validità ed efficacia nei criteri di entrata in vigore validi
per il Decreto Legislativo n. 81/2008 di cui è parte integrante e
complementare, elemento costitutivo del precetto obbligo penalmente
sanzionato.
Il
codice penale prevede che all'art. 1 (Reati e
pene: disposizione espressa di legge) che “Nessuno può essere punito per
un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né
con pene che non siano da essa stabilite”, e l'art. 2 (Successione di
leggi penali) “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la
legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”.
Il Codice civile all'art. 10 regola “Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti”
e prevede che “le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel
decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo
che sia altrimenti disposto”.
Ora per alcuni adempimenti è previsto un termine diverso e
dilatorio, che si applica a partire dalla data della pubblicazione,
mentre per tutti gli obblighi per i quali non è previsto un termine
diverso, vale la regola generale, ovvero dell'entrata in vigore nel
quindicesimo giorno successivo, avente l'accordo natura di atto
normativo, integrativo dell'articolo 37 comma 1 D.Lgs. n. 81/2008 (per
quel che riguarda la formazione dei lavoratori) che ha natura penale, e
che quindi non può non soggiacere alle medesime regole di qualunque
provvedimento normativo integrativo o modificativo del Testo Unico di
sicurezza e igiene del lavoro.
2. Conclusioni
Conclusivamente può dirsi che, salvo laddove non sia stabilito un termine diverso, cosa che non si verifica nell'accordo, gli accordi entrano in vigore il giorno 15 dalla pubblicazione, ovvero entrano in vigore il 26 gennaio 2012,
ed è da tale data, 26 gennaio 2012 che si calcolano i 12 mesi per i
corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di
entrata in vigore dell'accordo per lavoratori, dirigenti e preposti, o
18 mesi dall'entrata in vigore per avviare alla formazione detti
soggetti secondo le nuove disposizioni dell'accordo a partire dal 26
gennaio 2012, e perciò chi prima del 26 gennaio 2012 ha, con documento
scritto avente data certa, programmato la conclusione di corsi di
formazione per lavoratori, dirigenti e preposti entro il 26 gennaio 2013
può predisporre la formazione in modo non necessariamente e
strettamente rispettoso di tutti i dettagli dell'accordo del 21 dicembre
2011, purché appunto completi il percorso formativo entro il 26 gennaio
2013.
Chi invece non si è avvalso di tale facoltà derogatoria,
oppure dovrà formare neoassunti, avrà tempo fino al 26 luglio 2013 per
completare il monte ore previsto dall'accordo 2011 per i diversi
soggetti aziendali.
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