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"Bozza Decreto Legge Liberalizzazioni: abolizione minimi tariffari e obbligo di preventivo scritto per il professionista "
fonte lavoripubblici.it / Normativa
13/01/2012 -
Abrogazione di tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime,
obbligo di comunicazione del preventivo, accesso dei giovani
all'esercizio delle professioni. Sono queste alcune norme previste dal
Capo III (Servizi Professionali) dell'ultima bozza di decreto legge
sulle liberalizzazioni.
In particolare, con gli articoli 7, 8 e 9, il Governo da un colpo di spugna definitivo ad ogni riferimento di tariffa professionale, sia minime che massime, modificando l'art. 2233 del Codice Civile (Compenso), nel quale viene eliminato anche il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene, nel caso in cui il compenso professionale debba essere determinato dal giudice. Viene, comunque, lasciato (per fortuna) il riferimento al decoro professionale cui ogni compenso deve comunque attenersi.
Il Decreto Legge sulle liberalizzazioni stabilisce che il professionista debba concordare in forma scritta con il cliente il preventivo per la prestazione richiesta. La redazione del preventivo è un obbligo deontologico e costituisce illecito disciplinare. Nell'atto di determinazione del preventivo il professionista ha l'obbligo di indicare l'esistenza di una copertura assicurativa, se stipulata, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, la sua durata e il suo massimale. In tal senso, il DL stabilisce che entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore debbano essere adeguati i codici deontologici di tutte le professioni.
Per ciò che attiene all' accesso dei giovani all'esercizio delle professioni, il DL stabilisce che le università possono prevedere nei rispettivi statuti e regolamenti che il tirocinio ovvero la pratica, finalizzati all'iscrizione negli albi professionali, siano svolti nell'ultimo biennio di studi per il conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale; il tirocinio ovvero la pratica così svolti sono equiparati a ogni effetto di legge a quelli previsti nelle singole leggi professionali per l'iscrizione negli albi.
SEGNALIAMO ANCHE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI
Libertà di praticare sconti
Ogni impresa che svolge attività commerciale anche al dettaglio, in qualunque settore merceologico, può decidere in autonomia il periodo nel quale effettuare sconti, saldi o vendite straordinarie, la durata delle promozioni e l'entità delle riduzioni. Sono abrogate tutte le norme vigenti che stabiliscono obblighi preventivi di comunicazione all'amministrazione, poteri amministrativi o limiti di qualunque tipo inerenti alle facoltà di praticare sconti.
In tal senso, quando saranno pronti i decreti attuativi e le Società di Professionisti prenderanno il via, ogni riferimento a qualsiasi decoro professionali in materia di compensi perderà ogni valore.
Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali
Il valore economico per le gestioni in house diminuisce da 900.000 euro a 200.000 euro, con il chiaro intento di diminuirne il numero ed il valore complessivo. Inoltre, ila gestione "in house" è consentita per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2012 nel caso di azienda risultante dalla fusione, entro la medesima data, di preesistenti gestioni dirette tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambiti o di bacini territoriali ottimali.
Gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore a 200.000 euro dovranno cessare, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012.
Privatizzazione dei servizi pubblici locali
I Comuni, quando sussistono esigenze di promozione dell'ampliamento dei mercati e di ripianamento delle proprie posizione debitorie, hanno facoltà di cedere le proprie quote di partecipazioni in società, secondo procedure aperte, nelle quali sia garantita la parità di condizioni di gara, la più ampia trasparenza e conoscibilità.
Obblighi informativi dei concessionari e affidatari nei servizi pubblici locali
I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile iniziale, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi. Il ritardo nella comunicazione oltre il termine di giorni sessanta dall'apposita richiesta e la comunicazione di informazioni false integrano illecito che il prefetto, su richiesta dell'ente locale, sanziona con una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un minimo di euro 5000 ad un massimo di euro 500.000.
In particolare, con gli articoli 7, 8 e 9, il Governo da un colpo di spugna definitivo ad ogni riferimento di tariffa professionale, sia minime che massime, modificando l'art. 2233 del Codice Civile (Compenso), nel quale viene eliminato anche il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene, nel caso in cui il compenso professionale debba essere determinato dal giudice. Viene, comunque, lasciato (per fortuna) il riferimento al decoro professionale cui ogni compenso deve comunque attenersi.
Il Decreto Legge sulle liberalizzazioni stabilisce che il professionista debba concordare in forma scritta con il cliente il preventivo per la prestazione richiesta. La redazione del preventivo è un obbligo deontologico e costituisce illecito disciplinare. Nell'atto di determinazione del preventivo il professionista ha l'obbligo di indicare l'esistenza di una copertura assicurativa, se stipulata, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, la sua durata e il suo massimale. In tal senso, il DL stabilisce che entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore debbano essere adeguati i codici deontologici di tutte le professioni.
Per ciò che attiene all' accesso dei giovani all'esercizio delle professioni, il DL stabilisce che le università possono prevedere nei rispettivi statuti e regolamenti che il tirocinio ovvero la pratica, finalizzati all'iscrizione negli albi professionali, siano svolti nell'ultimo biennio di studi per il conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale; il tirocinio ovvero la pratica così svolti sono equiparati a ogni effetto di legge a quelli previsti nelle singole leggi professionali per l'iscrizione negli albi.
SEGNALIAMO ANCHE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI
Libertà di praticare sconti
Ogni impresa che svolge attività commerciale anche al dettaglio, in qualunque settore merceologico, può decidere in autonomia il periodo nel quale effettuare sconti, saldi o vendite straordinarie, la durata delle promozioni e l'entità delle riduzioni. Sono abrogate tutte le norme vigenti che stabiliscono obblighi preventivi di comunicazione all'amministrazione, poteri amministrativi o limiti di qualunque tipo inerenti alle facoltà di praticare sconti.
In tal senso, quando saranno pronti i decreti attuativi e le Società di Professionisti prenderanno il via, ogni riferimento a qualsiasi decoro professionali in materia di compensi perderà ogni valore.
Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali
Il valore economico per le gestioni in house diminuisce da 900.000 euro a 200.000 euro, con il chiaro intento di diminuirne il numero ed il valore complessivo. Inoltre, ila gestione "in house" è consentita per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2012 nel caso di azienda risultante dalla fusione, entro la medesima data, di preesistenti gestioni dirette tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambiti o di bacini territoriali ottimali.
Gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore a 200.000 euro dovranno cessare, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012.
Privatizzazione dei servizi pubblici locali
I Comuni, quando sussistono esigenze di promozione dell'ampliamento dei mercati e di ripianamento delle proprie posizione debitorie, hanno facoltà di cedere le proprie quote di partecipazioni in società, secondo procedure aperte, nelle quali sia garantita la parità di condizioni di gara, la più ampia trasparenza e conoscibilità.
Obblighi informativi dei concessionari e affidatari nei servizi pubblici locali
I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile iniziale, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi. Il ritardo nella comunicazione oltre il termine di giorni sessanta dall'apposita richiesta e la comunicazione di informazioni false integrano illecito che il prefetto, su richiesta dell'ente locale, sanziona con una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un minimo di euro 5000 ad un massimo di euro 500.000.
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