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"Guida alla direttiva macchine: il fascicolo tecnico"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
20/01/2012 - PuntoSicuro ha prodotto diversi articoli sulla Direttiva
macchine 2006/42/CE mettendone in evidenza principi, caratteristiche e
indicazioni applicative per facilitare il lavoro di coloro che devono
conoscerla e applicarla: costruttori, importatori e commercianti, enti
notificati, collaboratori di gruppi di normazione, esperti di prevenzione sul
lavoro e tutela dei consumatori, autorità di sorveglianza.
Nel
ricordarvi che il 24 gennaio entrerà in vigore il Decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 aprile 2011
relativo alla disciplina delle modalità
di effettuazione delle verifiche periodiche, non potevamo dunque non
presentare la “ Guida
alla Direttiva Macchine 2006/42/CE - Edizione 2010”, seconda edizione di
una guida prodotta da Federmacchine,
Federazione nazionale delle Associazioni dei produttori di beni strumentali
destinati allo svolgimento di processi manifatturieri dell’industria e
dell’artigianato.
Il
documento, pubblicato sul sito di Acimac
(Associazione costruttori italiani macchine attrezzature per ceramica), ricorda
che la Direttiva
2006/42/CE sostituisce la precedente 98/37/CE e che contiene diverse novità
“che è opportuno i fabbricanti di macchine conoscano e valutino con attenzione
per garantire la conformità dei prodotti di nuova immissione sul mercato”.
In
realtà la guida non tratta tutti gli aspetti inerenti la Direttiva Macchine,
già oggetto di numerose guide e pubblicazioni, ma si sofferma unicamente sulle
novità più significative contenute
nella Direttiva 2006/42/CE e in appendice viene fornito un raffronto, con
evidenziate le differenze fra i testi delle due regolamentazioni: 2006/42/CE e
98/37/CE.
In
particolare questa seconda edizione tiene conto del recepimento nazionale della
direttiva 2006/42/CE avvenuto con la pubblicazione del Decreto Legislativo n.
17 del 27 gennaio 2010 e riporta anche,
laddove necessario, “le indicazioni fornite dalla Commissione Europea tramite
la Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC 2nd Edition –
June 2010”.
Rimandandovi
all’indice della guida, che riportiamo in conclusione dell’articolo, ci
soffermiamo su un aspetto specifico trattato nell’allegato VII della Direttiva:
i requisiti per il
Fascicolo Tecnico
della macchina.
Il
documento fa notare “come per le macchine si parli di Fascicolo Tecnico della
Costruzione mentre per le quasimacchine si parli di Documentazione Tecnica
Pertinente”.
Il
Fascicolo Tecnico rimane sostanzialmente “il documento attraverso il quale il
fabbricante dimostra alle autorità di controllo (su richiesta) la conformità
della macchina ai Requisiti Essenziali di Sicurezza”.
Quello
che tuttavia nella guida si evidenzia è “che il Fascicolo Tecnico comprende la
documentazione relativa alla valutazione
dei rischi, innovando in questo senso rispetto alle disposizioni della
Direttiva 98/37/CE, che non sanciva espressamente tale obbligo. In particolare
la Direttiva 2006/42/CE chiede quindi al fabbricante di formalizzare la
procedura seguita per la valutazione
dei rischi e i risultati cui si è pervenuti a seguito di questa analisi.
Conseguenza pressoché inevitabile sarà anche quella che tale documentazione
verrà presumibilmente sempre richiesta dalle autorità di controllo in sede di
valutazione della conformità della macchina ai Requisiti Essenziali di
Sicurezza”.
Tutto
ciò porta alla necessità per le aziende “non soltanto di verificare se le
analisi già effettuate risultino rispondenti ai principi della valutazione dei
rischi contenuti nella Direttiva 2006/42/CE e, se del caso, a predisporre gli
opportuni aggiornamenti procedurali, ma anche di
verificare struttura e contenuti dei Fascicoli Tecnici, anche per
le macchine di vecchia progettazione ma ancora commercializzate. D’altra parte
la mancata presentazione del fascicolo tecnico/documentazione relativa alla
valutazione dei rischi in seguito a una domanda debitamente motivata delle
autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare
della conformità
della macchina in questione ai requisiti essenziali di sicurezza e di
tutela della salute, oltre che essere oggi, ai sensi dell’art. 15 comma 3 del
D. Lgs. n. 17/2010, comportamento espressamente sanzionato (da 2.000 a 12.000
Euro)”.
Alcune
ulteriori considerazioni riportate
sulla guida, in alcuni casi con riferimento al confronto con la precedente
Direttiva 98/37/CE:
-
“la parte introduttiva dell’Allegato VII A è maggiormente esplicativa
(chiarisce cioè qual è la funzione del fascicolo tecnico) e precisa che il
fascicolo tecnico deve essere redatto in una delle lingue ufficiali della
Comunità, o in più lingue”. In merito al riferimento a “
più lingue”, “l’interpretazione fornita da Orgalime e condivisa da
Federmacchine è che il fascicolo può contenere documenti in diverse lingue,
come ad esempio, la documentazione inerente le dichiarazioni di conformità dei
componenti (per i quali è previsto il rilascio di tali dichiarazioni, com’è il
caso dei componenti di sicurezza) e le dichiarazioni di incorporazione e le
istruzioni di assemblaggio delle quasi-macchine (le istruzioni di assemblaggio
possono essere nella lingua concordata fra costruttore della macchina e della
quasi-macchina)”;
-
è previsto “che una
copia della
dichiarazione CE di conformità della macchina sia presente nel Fascicolo
Tecnico. Ciò nulla toglie alle diverse funzioni dei due documenti: il primo
concretizza la responsabilità del fabbricante, o del mandatario, che immette la
macchina sul mercato, mentre il secondo mette a disposizione, su richiesta
dell’ Autorità Pubblica incaricata, informazioni e risultati delle valutazioni
e delle prove atte a dimostrare la conformità
della macchina”;
-
“in merito alla
reperibilità del
fascicolo tecnico, la Direttiva 2006/42/CE prevede per il fabbricante, o il
mandatario, l’obbligo di accertare l’effettiva disponibilità del fascicolo
tecnico ed inoltre è previsto che si debba indicare, nelle dichiarazioni CE di
conformità e di incorporazione, il riferimento della persona (fisica o
giuridica, compreso quindi lo stesso costruttore) incaricata di costituire il
fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità Europea”;
-
“il fascicolo tecnico deve essere messo a disposizione delle autorità
competenti degli Stati membri per almeno 10 anni a decorrere dalla data di
fabbricazione della macchina o dell'ultima unità prodotta nel caso di
fabbricazione in serie”;
-
“il fascicolo tecnico non deve essere sempre materialmente disponibile. Il
fascicolo tecnico deve tuttavia poter essere riunito e reso disponibile in
tempi compatibili con la sua importanza da parte della persona fisica o
giuridica incaricata di questo compito nella dichiarazione CE di conformità”.
Inoltre,
come per la vecchia normativa, la nuova Direttiva prevede “che il fabbricante
effettui le ricerche e le
prove
necessarie sui componenti e sugli accessori o sull'intera macchina per
stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione o costruzione, possa
essere montata e messa in servizio in condizioni di sicurezza”. La novità
introdotta dalla Direttiva 2006/42/CE è che
nel
fascicolo tecnico devono essere inclusi le relazioni e i risultati pertinenti.
Dunque
a fianco delle documentazioni che il fornitore deve obbligatoriamente
consegnare al fabbricante della macchina finita, “risulterà opportuno
concordare la fornitura di
ulteriore
documentazione, quale, a titolo d’esempio:
-
eventuali dichiarazioni di conformità a specifiche norme tecniche di prodotto
(es. norme CEI per componenti elettrici o impianti
elettrici di macchine, norme UNI EN per componenti pneumatici o idraulici,
ecc.);
-
eventuali relazioni di prove o di misure (es. rumore, vibrazioni, isolamento
elettrico);
-
eventuali rapporti di prova su materiali o componenti (es. carico di rottura);
-
eventuali certificazioni dei materiali forniti dai rivenditori o dai produttori
con indicazione eventuale del lotto di produzione;
-
eventuali indicazioni, circa i componenti commerciali installati sulla
fornitura, delle normative rispettate e l’indicazione delle caratteristiche
tecniche, ovvero le modalità per rendere disponibili tali informazioni (es.
rinvio a pagine di cataloghi commerciali dei componenti, ecc.)”.
L’
indice della guida
:
Introduzione
1.
CAMPO DI APPLICAZIONE (articolo 1)
2.
DEFINIZIONI (articolo 2)
2.1.
Macchina
2.2.
Macchine complesse (articolo 2)
2.3.
Attrezzatura intercambiabile (articolo 2)
2.4.
Componente di sicurezza (articolo 2)
2.5.
Accessori di sollevamento (articolo 2)
2.6.
Catene, funi e cinghie (articolo 2)
2.7.
Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica (articolo 2)
2.8.
Quasi macchine (articolo 2)
2.9.
Immissione sul mercato, messa in servizio (articolo 2)
2.10.
Fabbricante, mandatario (articolo 2)
2.11.
Norma armonizzata (articolo 2) e presunzione di conformità (articolo 7)
3.
LIBERA CIRCOLAZIONE (articolo 6), SORVEGLIANZA DEL MERCATO (articolo 4,
articolo 8, articolo 9, articolo 11, articolo 17, articolo 19) E SANZIONI
(articolo 23)
4.
IMMISSIONE SUL MERCATO E MESSA IN SERVIZIO DELLE MACCHINE (articolo 5)
4.1
Procedura di valutazione conformità per macchine non da Allegato IV (articolo
12)
4.2
Procedura di valutazione conformità per macchine da Allegato IV (articolo 12)
4.3
Fascicolo tecnico (Allegato VII A)
4.3.1
Considerazioni sulle macchine complesse
4.4
Informazioni, avvertenze, istruzioni per l’uso (Allegato I, punto 1.7)
4.4.1
Informazioni e avvertenze sulla macchina (Allegato I, punto 1.7.1)
4.4.2
Avvertenze in merito ai rischi residui (Allegato I, punto 1.7.2)
4.4.3
Marcatura delle macchine (Allegato I, punto 1.7.3)
4.4.4
Istruzioni (Allegato I, punto 1.7.4)
4.5
Dichiarazione CE di conformità (Allegato II, 1.A)
4.6
Marcatura CE (articolo16, articolo 17, Allegato III)
4.7
Esame CE di tipo (Allegato IX)
4.8
Garanzia Qualità Totale (Allegato X)
4.9
Organismi Notificati (articolo 14, Allegato XI)
5.
DISPOSIZIONI PER LE QUASI MACCHINE (articolo 13)
5.1
Procedure per l’immissione sul mercato
5.2
Documentazione tecnica pertinente
5.3
Istruzioni per l’assemblaggio
5.4
Dichiarazione di incorporazione (Allegato II, 1.B)
6.
REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA
Requisiti
essenziali di sicurezza (Allegato I)
APPENDICE
I Fac-simile Dichiarazione di conformità CE
APPENDICE
II Fac-simile Dichiarazione di incorporazione per quasi-macchine
APPENDICE
III Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010 di recepimento in Italia
della Direttiva 2006/42/CE
APPENDICE
IV Raffronto tra le Direttive 2006/42/CE e 98/37/CE
Federmacchine,
“ Guida
alla Direttiva Macchine 2006/42/CE - Edizione 2010”, seconda edizione –
luglio 2010 (formato PDF, 6.23 MB).
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