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"La formazione specifica dei lavoratori e la valutazione dei rischi"
fonte puntosicuro.it / Formazione ed informazione
24/01/2012 - In data 11 gennaio 2012
nel n° 8 della Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati
i testi approvati dalla Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011
riguardanti la formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori nonché
dei datori di lavoro che in termini diretti intendono svolgere i compiti di
prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 34 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/08.
Di particolare interesse
sono i contenuti indicati, nella parte riferita alla formazione dei lavoratori,
relativa al concetto di “ formazione specifica”
descritta nell’art. 4) così titolato:
“Articolazione del
percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’art. 21 del D.Lgs.
81/08 (imprese familiari e lavoratori autonomi).
I principi e le
indicazioni espressi in merito allo svolgimento “dell’informazione specifica”
inducono ad una serie di riflessioni anche a seguito di una attenta lettura
delle definizioni dei termini di formazione e informazione presenti nell’art. 2
del D.Lgs. 81/08 alle voci aa) e bb).
aa) «formazione»:
processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri
soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure
utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei
rispettivi compiti in azienda e alla “identificazione, alla riduzione e alla
gestione dei rischi”;
bb) «informazione»: complesso
delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, “ alla riduzione
e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”.
Inoltre questa
formazione specifica deve essere erogata, secondo l’art. 37 comma 1 lettera b) del D.
Lgs. 81/08 tenendo conto dei rischi
riferiti alle mansioni e ai possibili
danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione
caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Esaminando quanto
indicato, nell’accordo Stato-Regioni in merito alla formazione specifica, non si evidenzia alcuna attinenza
con quanto richiesto nella definizione di formazione di cui alle lettere aa)
del citato art. 2.
Infatti il lavoratore
viene considerato come un soggetto completamente ignaro a cui spiegare la
natura dei pericoli presenti nel luogo e posto di lavoro che possono diventare
rischi qualora lo stesso ne venisse a contatto o in esposizione durante
l’esercizio della sua mansione (purtroppo concetto poco chiarito, anche perché
quando si elencano i pericoli e si entra nel merito del loro potenziale danno
questi vengono indicati già come rischi senza spiegare che detti pericoli
diventano “rischi” solo se i lavoratori ne vanno a contatto o in esposizione).
Di seguito poi è
stabilito che i contenuti e la durata dell’azione formativa sugli specifici
rischi sono subordinati all’esito della valutazione
dei rischi effettuata dal datore di lavoro.
Si chiede come, con i
presupposti sopra indicati, i lavoratori possano giungere alla conclusione del
percorso formativo ad essere parte attiva nel collaborare
alla
identificazione, alla
riduzione e alla gestione dei rischi quando
nella fase formativa non sono contemplati per gli stessi “
elementi utili”
a consentire a loro di collaborare al processo della valutazione dei rischi.
Si fa notare che neanche
nel capitolo“ Formazione Generale, dell’accordo Stato-Regioni che precede
quello della “Formazione Specifica,” si indicano, nel sottotitolo “Contenuti”,
i concetti di pericolo e di valutazione del rischio. Inoltre non c’è alcun
cenno ai pericoli comportamentali, che possono essere originati dal datore di
lavoro, dai dirigenti, dai preposti e dai lavoratori dai quali possono
conseguire rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ad esempio:
processi e organizzazione del lavoro non corretti, non chiara indicazione dei
ruoli aziendali e delle loro responsabilità nell’esercizio degli stessi
(definizione delle mansioni), assenza di sistemi di controllo dell’efficienza
nel tempo delle misure di sicurezza applicate, assenza di procedure per l’informazione
e formazione dei nuovi assunti o per i cambianti mansione, assenza di procedure
di lavoro delle varie fasi operative integrate con la sicurezza, ecc.. A tal
proposito si ricorda che l’incidenza infortunistica per cause comportamentali
non corrette (azioni pericolose) è di circa il 60-65% del totale degli
infortuni.
Quanto sopra illustrato
evidenzia ancora la non rilevanza, per molti esperti della sicurezza sul
lavoro, della partecipazione alla formulazione del processo di
valutazione dei rischi di tutti i ruoli aziendali. Tale
partecipazione è ritenuta da molti facoltativa, quando invece nel D.Lgs. 81/08
nei vari Titoli se ne indica l’obbligatorietà.
Ad esempio nella lettera
e) dell’art. 20 “Obblighi dei lavoratori” così recita
: “segnalare immediatamente
al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei
dispositivi di cui alle lettere c) e d), “ nonché qualsiasi eventuale
“condizione di pericolo” di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente,
in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto
salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di
pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza”.
Il reale processo
formativo dovrebbe portare i lavoratori, proprio attraverso la constatazione
dei pericoli,
alla identificazione, alla
riduzione e alla gestione
dei rischi ed è per questo motivo che è necessario coinvolgerli, fin
dall’inizio della prestazione lavorativa, a valutare i
rischi residui connessi
all’esercizio della loro mansione.
Rischi residui,
termini quasi sconosciuti nei vari metodi e criteri consigliati per la
redazione del documento di valutazione
dei rischi.
Cos’è il
rischio residuo? Il D. Lgs. 81/08 descrive in XI
titoli l’obbligo di intervenire su una serie di pericoli tecnici che considera
già come
rischi residui sia perché dà per scontato che i lavoratori ne
possono andare a contatto o in esposizione sia perché gli effetti del massimo
danno sono contenuti attraverso l’applicazione obbligatoria di misure di
protezione e prevenzione dallo stesso indicate.
In pratica in una
macchina utensile gli ingranaggi di trasmissione del moto scoperti
rappresentano un pericolo che al contatto delle mani o altre parti del corpo
può causare danni gravi e quindi un rischio elevato d’infortunio.
L’obbligatorietà della protezione degli ingranaggi, imposta dalla norma di
sicurezza, agisce in modo che la probabilità di andare a contatto con gli
stessi in movimento sia ridotta al minimo o addirittura esclusa. Sarà
l’efficacia del provvedimento che stabilirà se per l’operatore, in base
all’esercizio della mansione, esista o meno ancora una possibilità di danno e
quindi la presenza di un
rischio residuo.
Si ricorda che nel
documento di valutazione dei rischi non sono ammesse segnalazioni di
inadempienze alle norme di sicurezza ma solo eventuali indicazioni dei
rischi
residui che nonostante l’applicazione dei provvedimenti, organizzativi e
procedurali (previsti dalle norme di sicurezza e di buona prassi) rimangono
presenti per il lavoratore durante l’esercizio della sua mansione.
Quindi quando si tratta
di valutare il rischio nella combinazione R = P x M non solo si deve
considerare la probabilità P come quella relativa alla possibilità di contatto
o esposizione (vedi art. 2 lettera s” del D.Lgs. 81/08) ma la stessa deve
essere relazionata alla effettiva situazione di
rischio residuo. Si può
pertanto notare, attraverso queste considerazioni, la poca rilevanza
scientifica dell’applicazione dei metodi matriciali, ampiamente utilizzati da
molti esperti per definire il valore del rischio (quale?) il cui valore alto,
medio, basso viene rilevato, nel posto di lavoro, considerano solo come
probabilità (P) l’ipotesi dell’accadimento di un infortunio, spesso non
facilmente definibile, come anche i riferimenti all’entità dei relativi danni
(M) consequenziali.
Da non dimenticare che,
in particolare per i provvedimenti di natura tecnica, è possibile esprimere la
loro efficacia in termini percentuali di conseguenza anche il rischio residuo
può essere indicato alla stessa maniera.
In base alle
considerazioni esposte non è forse più opportuno affrontare un percorso
formativo partendo proprio dall’analisi del posto e luogo di lavoro ove opera
il lavoratore tenendo presente l’esercizio della sua mansione?
Al lavoratore verrà
chiesto, durante l’esercizio della mansione, quali a suo giudizio possono
essere le situazioni di pericolo su cui può andare a contatto o in esposizione
e se esistono provvedimenti che impediscono tali possibilità. In questo momento
può essere ragguagliato anche su eventuali pericoli da lui non individuati in
quanto presenti solo in alcune varianti della sua mansione abituale.
Interessante poi è
conoscere il suo parere in merito all’efficacia del provvedimento applicato per
contenere il pericolo in particolare per determinarne l’eventuale
rischio
residuo sul cui poi è opportuno farsi indicare quale potrebbe essere la
natura del provvedimento, aggiuntivo o nuovo, per ridurlo o addirittura
eliminarlo.
Non solo ma quando si
entra nel merito del provvedimento necessariamente si illustrano le norme di
sicurezza che ne stabiliscono l’obbligatorietà (almeno si riesce finalmente a
dare un minimo di conoscenza delle specifiche norme di sicurezza relative all’esercizio
della sua mansione).
Altro elemento
importante è che il sistema di analisi e la corrispondente azione formativa non
può, nella formazione specifica essere erogata dal solo così detto “formatore”.
Infatti bisogna stabilire che cosa s’intende per mansione. Nella maggior parte
delle aziende la mansione è stabilita dall’esecuzione delle varie fasi
lavorative che sono indicate nelle procedure di lavoro. Di solito la
qualifica
professionale del lavoratore non contempla anche tutto quello che è
richiesto dalla sua
mansione per lo svolgimento delle varie fasi
lavorative, pertanto bisogna evitare di confondere le due attribuzioni. Ne
consegue che la presenza del preposto come coadiutore-formatore durante la
valutazione dei rischi, è fondamentale per determinare la correttezza
dell’esercizio della mansione secondo le procedure di lavoro la cui non
osservanza può causare incidenti e infortuni (vedi le citate cause d’infortuni
comportamentali). Solo in questo modo si potrà procedere all’eventuale
necessità di completare l’informazione e l’addestramento del lavoratore in
materia di sicurezza.
In conclusione il citato
documento di accordo della conferenza Stato-Regioni sulla formazione ripropone,
istituzionalizzandoli, gli attuali metodi di erogazione della formazione in
materia di sicurezza in particolare per i lavoratori. Sicuramente le aziende
affronteranno all’inizio l’erogazione della “formazione
generale” sia perché facilmente risolvibile in termini logistici
all’interno delle strutture aziendali (locale mensa, sala conferenze ecc) sia
per il modesto impegno delle ore di lezione.
Purtroppo la descrizione
della formazione specifica lascia dei dubbi
sul fatto se deve essere erogata sul posto e luogo di lavoro durante
l’esercizio della mansione o invece in aula. Da come descritta, nello specifico
documento, parrebbe realizzabile con il solito sistema d’aula utilizzando
docenti che in via generale, per quanto preparati, ignorano le attività
specifiche dei lavoratori relative alle loro mansioni, ma normalmente conoscono
solo i rischi legati all’esercizio delle qualifiche professionali (rischi degli
elettricisti, dei saldatori,
ecc.).
Entrando poi nella
trattazione dei rischi specifici e dei provvedimenti ci si riferirà solo su
quanto evidenziato dal datore di lavoro attraverso il documento di valutazione
dei rischi, fatto dai suoi collaboratori e/o consulenti, documento che spesso è
stato realizzato senza alcuna partecipazione diretta di ciascun lavoratore nel
proprio posto e luogo di lavoro e quindi mancante dell’analisi o quanto meno di
una verifica della reale mansione svolta dallo stesso.
Purtroppo ancora una
volta, nonostante la frequente richiesta del mondo delle imprese, non viene
suggerito un percorso formativo idoneo a risolvere i comportamenti scorretti ai
fini della sicurezza, cioè le così dette azioni pericolose. Tutto l’impianto
formativo illustrato nell’accordo Stato-Regioni è impostato in modo di
risolvere le cause degli infortuni dovuti a pericoli di natura tecnica che
rientrano nella classifica delle condizioni pericolose inserite nel rapporto
uomo-macchina, uomo-ambiente, uomo-sostanze pericolose (fisiche, chimiche)
durante l’esercizio dell’attività lavorativa (queste condizioni pericolose sono
la causa del 35-40% degli infortuni). Detta affermazione trova riscontro
nell’elenco dei “rischi” (che se non rapportati con l’esercizio della mansione
sono invece pericoli) elencati nel paragrafo della Formazione Specifica del
citato accordo al sottotitolo “Contenuti”.
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