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"Indicazioni e chiarimenti per la valutazione stress lavoro-correlato"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
26/01/2012 - Come più volte ricordato nei nostri articoli, dal
31 dicembre 2010 per le aziende italiane è in vigore l’obbligo di
valutare il
rischio da stress correlato
al lavoro. E in relazione a questo obbligo, introdotto in forma esplicita
dal Decreto legislativo
81/2008,
sono stati pubblicati in questi anni sia documenti scientifici, che vari atti
di indirizzo e chiarimento.
Anche
le Regioni contribuiscono attivamente a questo percorso evolutivo e il
Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro ha
recentemente realizzato - dopo la guida operativa del
2010
e attraverso l’opera di un gruppo di lavoro interregionale - un nuovo documento
dal titolo “
Stress lavoro-correlato.
Indicazioni per la corretta gestione del rischio e per l’attività di vigilanza
alla luce della lettera circolare del 18 novembre 2010 del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali”.
Il
presente documento affronta, sotto forma di
FAQ (Frequently Asked Questions), molti aspetti della gestione e
vigilanza del rischio stress: ad esempio con riferimento ai requisiti minimi
che le valutazioni devono soddisfare, ai criteri per l’individuazione delle
azioni correttive, ai criteri per il controllo delle aziende da parte degli
organi di vigilanza, ai necessari chiarimenti relativi ad aspetti generali del
percorso valutativo, …
Ci
soffermiamo, in questa breve presentazione, sul chiarimento di alcuni aspetti
generali della valutazione del
rischio stress lavoro-correlato.
La valutazione
dello stress lavoro-correlato riguarda anche la valutazione del burnout e del
mobbing?
Se
per quanto riguarda il burnout, “la valutazione dello stress lavoro-correlato
comprende anche tale fenomeno in quanto esso rappresenta una forma
particolarmente esasperata di stress da disfunzione organizzativa”, il mobbing
(“trattandosi di comportamenti individuali, volontari, illeciti e dolosi”) non
può essere oggetto di valutazione del rischio in senso stretto. Tuttavia,
continua il documento, “nel valutare il rischio da stress lavorocorrelato si
prendono in considerazione aspetti dell’organizzazione del lavoro (di contenuto
o di contesto) che possono rappresentare elementi di attacco a una o più
persone come atti vessatori, o che possono costituire un terreno favorevole”. E
la presenza di casi di mobbing in azienda (istanze giudiziarie) “va considerata
come indicatore di possibile stress
lavoro-correlato”.
Dopo
aver sottolineato più volte che le indicazioni metodologiche della Commissione
consultiva costituiscono solo il
livello
minimo di attuazione dell’obbligo, il gruppo di lavoro interregionale si
occupa dei
tempi che generalmente
occorrono per l’attuazione delle varie fasi del processo di valutazione.
I
tempi per realizzare la valutazione
preliminare “devono essere congrui con la dimensione e la complessità
aziendale, in particolare in relazione al numero di partizioni organizzative o
gruppi omogenei. Quest’ultimo aspetto riguarda in particolare le aziende di
maggiori dimensioni per le quali il completamento della fase preliminare
potrebbe richiedere un arco temporale di alcuni mesi”. E alcune tappe del
percorso (ad esempio individuazione gruppi/partizioni, piano di valutazione,
costituzione team di valutazione,…) “possono richiedere 1-2 mesi, senza
significative differenze tra piccole, medie o grandi aziende”.
Dunque
“la
valutazione preliminare nelle
aziende di maggiori dimensioni (oltre 250 addetti) può durare complessivamente
da sei mesi a un anno; in quelle di minori dimensioni, tempi proporzionalmente
minori. A questo vanno successivamente aggiunti i tempi di attuazione di
eventuali misure correttive e la verifica della loro efficacia, tempi
commisurati alla natura e complessità delle misure correttive da attuare, che
nelle situazioni più difficili e complesse potrebbero essere compresi tra
alcuni mesi fino ad un anno. In ogni caso va definito un programma temporale di
attuazione delle misure correttive e della loro verifica”.
Infine
l’eventuale
valutazione approfondita,
“dopo la messa in atto di misure correttive derivanti dalla valutazione
preliminare e la verifica della loro insufficienza, potrà comportare tempi
variabili sulla base del tipo di strumento utilizzato e del numero di gruppi
omogenei o partizioni organizzative che la richiedono”. Anche in questo caso il
Datore di lavoro dovrà definire un programma temporale di attuazione.
Ricordando
che la lettera circolare
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 novembre 2010 indica che la data
del 31 dicembre 2010 “deve essere intesa come data di avvio delle attività di
valutazione, ai sensi delle indicazioni metodologiche della Commissione
consultiva”,
a circa un anno di distanza
cosa devono aver fatto le aziende per essere conformi a tali indicazioni?
Nel
documento si indica che “le micro (fino a 10 addetti), le piccole (da 10 a 50
addetti) e le medie aziende (da 50 fino a 250 addetti) devono aver completato
almeno la fase preliminare pianificando le misure correttive e di miglioramento
eventualmente necessarie”. Mentre per le grandi aziende – “che potrebbero non
aver ancora terminato la valutazione preliminare per tutti i gruppi omogenei o
partizioni organizzative individuati” - le indicazioni della Commissione
“prevedono che ci debba essere una ‘programmazione temporale’ delle attività di
valutazione con l’indicazione del termine finale di espletamento. Tale termine
riguarda ovviamente la prima fase (valutazione preliminare). Le attività
programmate devono essere effettivamente iniziate”.
Sempre
a questo proposito il documento interregionale sottolinea che “deve essere
definito un piano con scadenze, percorso di valutazione, calendario di
valutazione dei gruppi o partizioni. L’avvio del processo di valutazione deve
essere indicato nel DVR con data certa. La
programmazione
temporale delle attività deve essere effettivamente rispettata (salvo
giustificazione oggettiva e documentata). Nel processo di
valutazione
previsto non vi devono essere interruzioni ingiustificate”.
E
cosa devono fare le aziende che alla
data di emanazione delle indicazioni metodologiche della Commissione consultiva
avevano già effettuato la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato?
Le
indicazioni della Commissione “dicono che la valutazione non deve essere
ripetuta se è stata fatta coerentemente con i contenuti dell’accordo europeo
del 8 ottobre 2004. Per essere coerente con tale accordo, la valutazione deve
aver considerato tutta l’azienda e tutti i lavoratori dell’azienda, deve aver
riguardato lo stress
lavoro-correlato
(mirata ai fattori stressogeni dell’organizzazione del lavoro) e non aver preso
in esame solamente il benessere\malessere soggettivamente percepito dai
lavoratori. A tale scopo deve aver preso in considerazione gli eventi
sentinella potenziali indicatori di stress e può aver compreso l’analisi di
fattori di contesto, di contenuto del lavoro e anche fattori soggettivi, non
necessariamente tutti”.
Concludiamo
con un ultimo chiarimento:
per le
aziende che occupano fino a 10 lavoratori è possibile autocertificare
l’effettuazione della valutazione dello stress lavoro-correlato?
Per
rispondere a questa domanda il documento indica che poiché le indicazioni
elaborate dalla Commissione Consultiva Permanente “non dispongono diversamente,
si applicano le relative disposizioni generali dettate dal D. Lgs. 81/08 che
all'art. 29, comma 5, recita:
I datori di
lavoro che occupano fino a 10 lavoratori...possono autocertificare
l'effettuazione della valutazione dei rischi”. Ricordando che “quanto
previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui
all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)". Tuttavia si
sottolinea che tale agevolazione le aziende che occupano fino a 10 lavoratori
rimane in vigore non oltre il 30 giugno 2012.
Inoltre
non bisogna dimenticare che “l’ autocertificazione
di tutti i rischi
deve riportare che è stato valutato anche il rischio da stress lavoro-correlato
con le relative conclusioni. Accanto alla formalità dell’
autocertificazione, è necessario che in azienda sia riscontrabile
la ‘documentazione’ attestante l’avvenuta valutazione (verbali di riunioni,
check list…), in quanto l’assenza di documento di valutazione non può
significare l’assenza della documentazione indispensabile per effettuare in
concreto la valutazione”. In questo senso si sottolinea che
l’autocertificazione deve essere intesa come “certificazione di avvenuta
valutazione”.
Coordinamento
tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, “ Stress lavoro-correlato.
Indicazioni per la corretta gestione del rischio e per l’attività di vigilanza
alla luce della lettera circolare del 18 novembre 2010 del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali”, gruppo di lavoro interregionale coordinato da Fulvio
d’Orsi (formato PDF, 335 kB).
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