"Accertamenti emissione acustica attrezzature da aperto, decreto"
fonte quotidianosicurezza.it / Rischio Rumore
Il decreto stabilisce i criteri per l’espletamento della verifica che le aziende responsabili dell’immissione in commercio delle macchine abbiano ottemperato alle prescrizioni del d. lgs. n. 262/2002. Nel decreto si stabilisce pertanto chi dovrà effettuare i controlli e quali saranno le procedure cui dovrà attenersi.
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare affida il controllo sul mercato all’ ISPRA, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, e designa il responsabile del controllo sul mercato, figura che, entro il 31 marzo di ogni anno avrà il compito di predisporre un report su base annuale con i risultati dell’attività svolta e definirà gli obiettivi strategici per l’annualità successiva.
Le procedure di verifica descritte nell’art.3 attengono primariamente l’analisi della documentazione di ogni macchinario e, in caso di incongruenze o mancanze, l’eventuale esecuzione di test.
In merito, nell’allegato I sono dettagliatamente descritti i criteri di valutazione dei livelli di potenza sonora misurati per un lotto di macchine e quindi “come controllare se il livello di potenza sonora garantito dall’azienda responsabile dell’immissione in commercio sia statisticamente corrispondente ai livelli di potenza sonora misurati in prova e, nel caso di macchine soggette a limite di emissione acustica, come verificare se sia rispettato il livello ammesso di potenza sonora fissato dal decreto.”
Per quanto riguarda le disposizioni generali per l’attività ispettiva ecco quanto esplicitamente disposto nell’allegato II:
“I. La verifica ispettiva è improntata a principi di trasparenza e collaborazione.
II. La verifica ispettiva ha inizio con una riunione tra gli ispettori
ed i rappresentanti indicati dalla direzione aziendale allo scopo di
presentare gli obiettivi del sopralluogo e le modalita’ con cui esso
viene condotto.
III. Durante l’ispezione è assicurato lo scambio di informazioni tra gli ispettori ed i rappresentanti dell’azienda.
IV. Nel caso in cui gli ispettori ritengano opportune alcune prove di
misura, è auspicabile che queste si svolgano sul posto, preferibilmente
con la strumentazione e gli operatori dell’azienda.
V. La verifica ispettiva viene conclusa da una riunione in cui gli
ispettori illustrano ai rappresentanti dell’azienda i risultati del
sopralluogo.
VI. Gli ispettori redigono, infine, il rapporto ispettivo in cui
riportano anche le osservazioni dei rappresentanti dell’azienda
relativamente alla condotta ed ai risultati della verifica, e ne
rilasciano copia ai rappresentanti dell’azienda.
VII. ISPRA rende disponibili i dati del controllo sul mercato in una
pagina all’interno del proprio sito web al fine di diffondere
l’informazione in materia ambientale.”
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