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"Approfondimento sull’aggiornamento di RSPP e ASPP"
fonte puntosicuro.it / Formazione ed informazione
31/01/2012 - Nell’approssimarsi del 14/2/2012, data indicata
come ultima scadenza
per l’aggiornamento degli RSPP e ASPP, ed a seguito anche di alcuni dubbi raccolti
in merito alla determinazione della data di decorrenza del quinquennio fissata
dalle disposizioni di legge vigenti, si
ritiene opportuno fare il punto della situazione e fornire alcuni chiarimenti sull’argomento.
È da rammentare, in premessa, che l’obbligo
dell’aggiornamento degli RSPP e ASPP nonché la relativa cadenza sono stati introdotti
per la prima volta dal legislatore con il D. Lgs. 23/6/2003 n. 195 che ha
inserito nel D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, in materia di prevenzione e protezione
dei lavoratori sui luoghi di lavoro, l'art. 8 bis che con il comma 5 ha
stabilito che:
"5.
i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione
sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale".
È stato con l' Accordo del 26/1/2006 che
la Conferenza Stato Regioni ha successivamente
regolamentato l’aggiornamento degli RSPP e ASPP e che ha inoltre, al punto 3, stabilito
la durata di detti corsi fissata, per quanto riguarda gli RSPP, in 60 ore per i
macrosettori di attività Ateco 3, 4, 5 e 7 ed in 40 ore per i macrosettori di
attività Ateco n. 1, 2, 6, 8 e 9 mentre, per quanto riguarda gli ASPP, in 28
ore per tutti i macrosettori di attività Ateco. Gli indirizzi forniti dalla
Conferenza Stato Regioni con tale Accordo sono stati successivamente recepiti dall'art.
32 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008 che, come è noto, ha abrogato il D. Lgs. n.
626/1994 e s.m.i e di conseguenza ha abrogato anche il D. Lgs. n. 195/2003. Secondo
tale comma 6:
“
6. I responsabili e gli addetti dei
servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di
aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui
al comma 2 (accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio
2006, e successive modificazioni)
”.
L'Accordo del 26/1/2006 ha precisato,
altresì, nello stesso punto 3 che i corsi di aggiornamento devono fare
riferimento ai contenuti dei moduli B indicando che:
"
in
attuazione di quanto previsto dal citato comma 5 dell'art. 8 bis, si conviene
che i corsi di aggiornamento, che potranno essere effettuati anche con modalità
di formazione a distanza, dovranno comunque far riferimento ai contenuti dei
moduli del rispettivo percorso formativo, con particolare riguardo:
a)
al settore produttivo di riferimento;
b)
alle novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia;
c)
alle innovazioni nel campo delle misure di prevenzione".
Una volta acclarato quindi, a seguito di una lettura coordinata del D. Lgs. 81/2008 e dell'Accordo del 26/1/2006, sia l'obbligo dell’aggiornamento quinquennale per gli RSPP e gli ASPP che la loro durata non rimaneva che chiarire la data di decorrenza del quinquennio stesso e ciò è stato fatto con un altro successivo Accordo raggiunto il 5/10/2006 sempre nell'ambito della stessa Conferenza Stato Regioni.
Una volta acclarato quindi, a seguito di una lettura coordinata del D. Lgs. 81/2008 e dell'Accordo del 26/1/2006, sia l'obbligo dell’aggiornamento quinquennale per gli RSPP e gli ASPP che la loro durata non rimaneva che chiarire la data di decorrenza del quinquennio stesso e ciò è stato fatto con un altro successivo Accordo raggiunto il 5/10/2006 sempre nell'ambito della stessa Conferenza Stato Regioni.
Al
punto 2.6 di quest’ultimo Accordo del 5/10/2006 sono state fornite delle
indicazioni per coloro che in base all’Accordo precedente del 26/1/2006 avevano
usufruito dell’esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento
di crediti professionali pregressi (Tabella A4 e Tabella A5
allegate all’Accordo del 26/1/2006). Secondo tale punto 2.6, infatti:
“
Per
coloro che possono usufruire dell’esonero dalla frequenza del Modulo B sulla
base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l’obbligo di
aggiornamento legato all’esonero decorre dal 14/2/2007 e
deve essere completato entro il 14/2/2012. Entro il
14/2/2008 dovrà essere comunque svolto almeno il 20% del monte ore complessivo
d’aggiornamento relativo ai macrosettori di appartenenza di cui al successivo
punto 3.”,
e nello stesso punto è stata quindi fissata anche la
condizione che di tutte le ore di aggiornamento, che possono essere distribuite
nell’arco del quinquennio, almeno il 20% dovevano essere state svolte entro il
primo anno e quindi entro il 14/2/2008.
Con lo stesso Accordo del 5/10/2006 sono state
inoltre fornite due importantissime indicazioni utili a determinare la data di
decorrenza del quinquennio di aggiornamento ed a sciogliere i dubbi sorti, una
nel punto 3 secondo il quale:
"
la decorrenza del quinquennio di
aggiornamento parte
dalla data
del conseguimento della laurea triennale e/o
dalla data di conclusione del modulo B e/o dalla data di
conclusione dell'aggiornamento previsto per coloro che possono usufruire
dell'esonero. Tale data costituisce riferimento per tutti gli aggiornamenti
quinquennali successivi".
ed una nel punto 2.4.2 che, per quanto riguarda il modulo B, ha
stabilito che:
"
Il
modulo B ha validità quinquennale. Il credito formativo ottenuto con la
frequenza del modulo B è valido per 5 anni.
Alla scadenza dei 5 anni scatta l'obbligo di aggiornamento".
Successivamente il D. Lgs. n. 81/2008, che
come già detto ha abrogato anche il D. Lgs. n. 195/2003, con l’art. 32 relativo
ai requisiti professionali degli RSPP e ASPP ha ribadito al comma 6 quanto già
fissato nel D. Lgs. n. 195/2003 e cioè che gli RSPP e gli ASPP sono tenuti a
frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi già definiti
nell’Accordo Stato Regioni del 26/1/2006 esplicitamente richiamato nel decreto
stesso, ed ha altresì individuate al comma 5 alcune classi di laureati che
possono usufruire dell’esonero dalla frequenza dei moduli A e B.
Per completare comunque il panorama
dell’aggiornamento degli RSPP e ASPP è necessario prendere in considerazione
anche i casi che riguardano i laureati
in ingegneria ed architettura secondo il vecchio ordinamento. Nell’ambito,
infatti, di un parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale, fatto suo
dalla Direzione Generale per l'Università Ufficio II del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è stata individuata una "
corrispondenza tra i diplomi di laurea del
vecchio ordinamento in Ingegneria ed in Architettura e le lauree di cui alle
classi 4, 8, 9 e 10 previste dal D.M. 4.8.2000, ai fini dell'esonero dalla
frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo dell'art. 32
del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81 prescritti per i responsabili e gli addetti ai
servizi di prevenzione e protezione interni o esterni" per cui anche i
laureati in ingegneria ed architettura secondo il vecchio ordinamento di fatto sono
stati esonerati dalla frequenza dei moduli A e B, fermo restando che gli stessi,
per poter svolgere l'attività di RSPP, devono comunque frequentare il modulo C
e che sono ugualmente tenuti a frequentare il corso di aggiornamento secondo
gli indirizzi e le modalità definite nei due Accordi Stato Regioni del 2006.
Per quanto riguarda poi la data da
considerare come decorrenza del quinquennio per l’aggiornamento dei laureati di
cui al comma 5 dell’articolo 32 del D. Lgs. n. 81/2008 e quindi anche dei laureati
in ingegneria ed architettura vecchio ordinamento, per i quali non c’è stata
una successiva precisazione da parte della Conferenza Stato Regioni, si è del
parere che per questi la data di decorrenza del quinquennio, in analogia a
quanto stabilito nel Punto 3 dell’Accordo Stato Regioni del 5/10/2006 per gli
RSPP e ASPP forniti di laurea triennale, sia quella, seguendo lo stesso
criterio già adottato dallo stesso Accordo, del conseguimento della laurea.
In conclusione, quindi, ed alla luce di
quanto sopra detto i casi che in sintesi si possono verificare per quanto
riguarda l’aggiornamento degli RSPP e ASPP sono in definitiva tre e
precisamente:
- quello degli RSPP e ASPP che hanno provveduto a frequentare
effettivamente il modulo B per i quali la data di decorrenza del quinquennio
per l’aggiornamento è quella della conclusione della frequenza del modulo B
medesimo;
- quello degli RSPP e ASPP che hanno usufruito
dell’esonero dalla frequenza del modulo B sulla base dei crediti professionali
e formativi pregressi di cui alle Tabelle A4 e A5
allegate all’Accordo Stato Regioni del 26/1/2006 per i quali la data di
decorrenza del quinquennio per l’aggiornamento è quella del 14/2/2007 con
scadenza quindi del 14/2/2012;
- quello degli RSPP e ASPP laureati di cui al comma 5
dell’articolo 32 del D. Lgs. n. 81/2008 e laureati in ingegneria ed
architettura vecchio ordinamento che hanno usufruito dell’esonero dalla
frequenza del modulo B per i quali la decorrenza del quinquennio per
l’aggiornamento è quello del conseguimento della laurea. In tutti i casi tali
date, secondo quanto indicato dagli Accordi, costituiscono riferimento per
tutti gli aggiornamenti quinquennali successivi.
Qualche dubbio si è raccolto per quanto
riguarda in particolare la data di decorrenza del quinquennio per coloro che
hanno frequentato il modulo B in quanto da una lettura sia del punto 2.4.2
dell’Accordo del 26/1/2006 che del punto 2.4.2 dell’Accordo del 5/10/2006, allorquando
in merito ai crediti formativi è stato affermato che il modulo B ha validità di
5 anni e che “
alla scadenza dei 5 anni
scatta l’obbligo di aggiornamento”, sembrerebbe che, per una espressione
nel testo che si ritiene poco felice, scattando l’obbligo dell’aggiornamento dopo
i primi cinque anni dal termine del modulo B così come indicato nel testo, da
tale data decorra pertanto il quinquennio per cui l’aggiornamento stesso possa
in sostanza essere terminato dopo dieci anni dal termine della frequenza del
modulo B, il che sarebbe assurdo.
Non si ritiene pertanto che la lettura
degli accordi debba essere fatta nel senso sopra indicato ma nel senso che entro
la data di scadenza dei cinque anni l’aggiornamento, il cui obbligo del resto,
alla luce dell’art. 32 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008, è già scattato con
l’entrata in vigore del decreto legislativo stesso, debba essere invece stato
completato e ciò anche per dare una continuità alla validità del modulo B che alla
fine dei cinque anni è scaduto.
Per fugare infine qualsiasi dubbio ed a
conferma di quanto sopra detto basta del resto notare che lo stesso Accordo del
5/10/2006 in un altro punto, e precisamente nel punto 3 relativo ai corsi di
aggiornamento, ha specificatamente indicato che “
la decorrenza del quinquennio
di aggiornamento parte
dalla data del conseguimento della laurea triennale e/o
dalla data di conclusione del modulo B e/o dalla data di
conclusione dell’aggiornamento previsto per coloro che possono usufruire
dell’’esonero” il che significa ovviamente che alla scadenza dei cinque
anni dal termine della frequenza del modulo B l’aggiornamento stesso deve essere
stato già ultimato.
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