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"I quesiti sul decreto 81: l’aggiornamento dei datori di lavoro RSPP"
fonte puntosicuro.it / Formazione ed informazione
01/02/2012 -
Quesito
Nell' Accordo sulla
formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del
servizio di prevenzione e protezione è
scritto che gli "esonerati" ante 31/12/96 (ex art. 95 D. Lgs. 626/94)
devono frequentare l'aggiornamento entro 24 mesi. Ma chi ha fatto il
"vecchio" corso ex D. M. 16/01/97 da oltre 5 anni quanto tempo ha per
frequentare il primo aggiornamento? Deve farlo subito o anch'egli ha 24 o 12
mesi di tempo?
Risposta
a cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it)
L’aggiornamento dei datori di lavoro che
hanno optato per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione
e protezione, più comunemente indicati come datori di lavoro RSPP, è regolamentato
dal punto 7. dell’ Accordo tra il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, raggiunto sulla formazione di cui
all’articolo 34, commi 2 e 3, del D. Lgs. 9/4/2008 n.
81
nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012.
Secondo il punto 7. di tale Accordo l' aggiornamento ha periodicità
quinquennale ed il quinquennio decorre dalla data di pubblicazione dell’Accordo
stesso. Esso ha una durata modulata in relazione ai tre livelli di rischio
individuati nell’Accordo e più precisamente di 6 ore per le attività a rischio
basso, di 10 ore per le attività a rischio medio e di 14 ore per quelle a
rischio alto.
L’aggiornamento, inoltre, secondo
l'Accordo, va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento e
si applica sia a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3
del D. M. 16/1/1997 che a quei datori
di lavoro che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza del corso di
formazione di cui all'art. 95 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626. Per questi ultimi
però, e cioè per i datori di lavoro che hanno usufruito dell’esonero, il primo
termine dell'aggiornamento è stato individuato in 24 mesi dalla data di
pubblicazione dell’Accordo e si intende assolto anche con la partecipazione ad
iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la
formazione del datore di lavoro RSPP di cui al punto 5 dell’Accordo stesso.
Per quanto sopra detto, quindi, ed in
risposta al quesito formulato, il datore di lavoro che, alla data di
pubblicazione dell’Accordo citato, ha frequentato il corso di formazione con i
contenuti conformi all’articolo 3 del D. M. 16/1/1997 e che, secondo quanto
indicato nel punto 9. dell’Accordo, non è tenuto a frequentare il corso di formazione
secondo le nuove regole e cioè con i contenuti
e la durata in base alla classe
di rischio dell’attività svolta, deve svolgere solo il corso di aggiornamento
secondo i criteri di cui al Punto 7. dell’Accordo e nell’ambito del quinquennio
a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso (e non dalla data di
entrata in vigore) e cioè entro l’11/1/2017.
Per quanto riguarda invece i datori di
lavoro esonerati, la Conferenza Stato Regioni, tenendo presente evidentemente
che questi ultimi fin dal 1997 non sono stati obbligati a frequentare alcun
corso di formazione in
materia di sicurezza sul lavoro, ha ritenuto opportuno anticipare a 24
mesi i termini di scadenza entro cui sono tenuti ad aggiornarsi perché
diversamente sarebbe stato concesso a loro di potersi aggiornare, come accade
per gli altri, entro il 2017 e cioè addirittura giusto ben venti anni dopo di
quando hanno potuto usufruire dell’esonero (1997). Non sarebbe stato un po’
troppo?
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