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"Il Responsabile dei lavori: definizioni e compiti"
fonte puntosicuro.it / Normativa
02/02/2012 - Come completamento dell’articolo “ Il committente di
lavori edili: definizioni e compiti”, pubblichiamo un nuovo approfondimento
a cura Di Rolando Dubini, avvocato in Milano.
Il
Responsabile dei lavori
Il
soggetto “che
può essere incaricato dal committente” per svolgere i
compiti attribuitigli dal D.Lgs. 81/2008 ed è responsabile degli adempimenti a lui
conferiti: “
nel campo di applicazione del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e
successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico
del procedimento” (art. 89 D.Lgs. n. 81/2008). È una figura dunque del
tutto facoltativa, eventuale e non necessaria. Qualora il committente non
ricorra alla nomina
del responsabile dei lavori, manterrà in capo alla propria posizione di
garanzia i compiti, gli obblighi e le conseguenti responsabilità che gli
derivano dal disposto combinato degli articoli 90 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008.
Il
contesto definitorio di base del decreto legislativo 494/96 (vedi ora art. 89
D.Lgs. n. 81/2008) è rimasto immutato nel decreto n. 81/2008 salvo che per il
responsabile dei lavori e per il coordinatore
per l’esecuzione dei lavoratori. Pur permanendo il regime di nomina
facoltativa da parte del committente, il
responsabile dei lavori, qualora
incaricato (come risulta chiaramente dal combinato disposto degli articoli 89,
90 e 93 del D.Lgs. n. 81/2008), doveva coincidere, fino al 20 agosto 2009,
con il
progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il
direttore
dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera medesima. Dopo tale data
opera la modifica della definizione prevista dal D.Lgs. n. 106/2009, ai sensi
della quale viene meno il requisito professionale di cui sopra:
“c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere
incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal
presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il
responsabile del procedimento”.
Dunque,
come nel precedente D.Lgs. n. 494/96 e con la versione attualmente vigente del
D.Lgs. n. 81/2008,
responsabile dei lavori può essere chiunque, a patto di
ricevere un incarico specifico, per di più occorre ricorrere, secondo la
giurisprudenza della Cassazione, alla forma di delega di funzione di cui
all'articolo 16 del D.Lgs. n. 81/2008 se si desidera esentare il più possibile
il committente dalle funzioni che gli sono proprie e dalle conseguenti
responsabilità.
È
stato precisato che “nell’ipotesi in cui il committente designi un responsabile
dei lavori per l’adempimento degli obblighi sopra richiamati, il relativo
incarico può essere affidato sia ad un lavoratore subordinato, sia ad un
lavoratore autonomo con contratto di tipo professionale” (Circ. Min. Lav. n.
41/1997).
La
Cassazione sulla nomina del responsabile dei lavori
1.
Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza
n. 23090 del 10 giugno 2008 - Pres. Novarese – Est. Koverech – P. M.
Galasso – Ric. P. M. e S. G.
La
sentenza ribadisce la linea interpretativa consolidata della Suprema Corte,
confermando che il
committente è il “perno” della sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili, e fornisce un prezioso chiarimento in merito alla nomina
da parte del committente della figura del
responsabile dei lavori di cui
alla definizione contenuta nell’art. 89 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n.
81/2008 contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro [
c
)
responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per
svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di
applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento”].
L’art.
89 comma 1 lettera c) del D.
Lgs. n. 81/2008, che definisce il responsabile dei lavori, non opera
automaticamente, in quanto lo stesso deve essere invece
destinatari di un
incarico specifico ed eventualmente anche forniti di una specifica delega da
parte del committente, che solo se lo desidera, deve esplicitare la decisione.
Il
caso in esame riguarda un committente rinviato a giudizio per omicidio colposo
a seguito di un infortunio occorso ad un lavoratore di una ditta appaltatrice
che, mentre sopra di una scala all’altezza di circa sei metri era intento a dei
lavori di demolizione, cadeva decedendo. Al committente veniva addebitata la
colpa consistita genericamente in negligenza, imperizia e imprudenza per aver
omesso di verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lgs. n. 494/1996 e per non aver verificata
l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute
nello stesso piano di sicurezza e di coordinamento.
Il
Tribunale assolveva il committente in quanto ha escluso la sua responsabilità
per aver lo stesso incaricato della effettuazione dei lavori di demolizione e
di ricostruzione una impresa dotata di una propria organizzazione di lavoro e
per aver nominato un responsabile dei lavori.
Avverso
la sentenza del Tribunale proponevano ricorso per Cassazione sia il Pubblico
Ministero che l'imputato. Il P. M. in particolare accusava il giudice di avere
dato una errata interpretazione dell'intero impianto normativo in materia di sicurezza
nei cantieri, “
finalizzato ad attribuire un ruolo di vigilanza al
committente nella sua qualità di soggetto che incarica terzi della esecuzione
di un'opera” e faceva osservare una erronea applicazione della legge penale
“
per avere il GUP erroneamente interpretato il Decreto Legislativo n. 494
del 1996 assimilando il responsabile dei lavori all'appaltatore, trascurando di
considerare che il legislatore ha costituito due figure autonome, di cui la
prima ‘eventuale’”.
La
Sez. IV penale della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del P. M. ed ha
annullata la sentenza di primo grado sostenendo che “l
a sentenza impugnata,
nell'escludere che il committente possa essere chiamato a rispondere per le
violazioni poste in essere dall'appaltatore nell'ambito della propria
organizzazione dei lavori e delle persone che lo affiancano nella gestione e
organizzazione delle misure di sicurezza, è incorso in una erronea
interpretazione dell'impianto normativo di cui al Decreto Legislativo n. 494
del 1996 (così come modificato dal Decreto Legislativo n. 528 del 1999)”.
La
suprema Corte ha avuto modo, altresì, di ribadire che il committente
costituisce “il perno” intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri (Cass.
Sez. 3, 07.07.2003, n. 28774, Szulin) e che è consolidato il principio secondo
il quale "
il committente rimane il soggetto obbligato, in via
originaria e principale, alla osservanza degli obblighi imposti in materia di
sicurezza sul lavoro" (Cass. Sez. 3, 25.01.2007, n. 7209, rv. 235882,
Bellini; conf. Sez. 4, 06.12.2007, n. 7714, rv. 238565, Mandatati)”.
La
Sez. IV si è quindi soffermato sulle responsabilità
del committente e del responsabile dei lavori precisando che “l
'esenzione
del datore di lavoro (leggi del committente)
dalle responsabilità che la
legge gli impone si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei
lavori e nei limiti dell'incarico conferito a quest'ultimo” e richiamando
il contenuto dell’articolo 6 comma 1 del D. Lgs. n. 494/1996 ha ribadito che “d
alla
formulazione della suddetta norma, dunque, emerge chiaramente che
il
legislatore, nel prevedere l'esonero del committente dalle responsabilità in
materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere,
lo ha subordinato alla nomina
di un responsabile dei lavori, nell'ambito però della delega ad esso conferita.
Alla nomina del responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare
un atto
di delega, con il quale si attribuiscano al predetto responsabile dei
lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa o, più in
generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli
”.
Il legislatore, in sostanza” – non ha predeterminato gli effetti della nomina
del responsabile dei lavori,
avendo stabilito espressamente che l'area di
esonero della responsabilità del committente dipende dal contenuto e
dall'estensione dell'incarico conferitogli (Cass. Sez. n. 3, n. 7209/2007
cit.).
Le
condizioni - precisa infine la Sez. IV - perché vi sia un esonero da
responsabilità del committente sono quindi
“
la nomina di un responsabile
dei lavori, la tempestività di detta nomina in relazione agli adempimenti da
osservarsi in materia di sicurezza del lavoro e l'estensione della delega
conferita
al responsabile dei lavori ai predetti adempimenti,
condizioni che nel caso in esame non sono state rispettate non contenendo la
nomina del direttore dei lavori
alcuna delega ed essendo stato
formalizzato l'incarico professionale relativo ai coordinatore per la
progettazione e l'esecuzione ed inoltrata all'Ispettorato del Lavoro la
notifica preliminare riguardante i lavori in questione
solo dopo l'inizio
dei lavori stessi e successivamente all'infortunio sul lavoro”.
2. Cassazione Sezione
IV Penale - Sentenza n. 36869 del 22 settembre 2009 (U. P. 12 maggio 2009) -
Pres. Marzano – Est. Izzo – P.M. (Parz. conf.) Montagna - Ric. Proc. Gen. e S.
A. parte civile.
Il
committente, sottolinea la Corte di Cassazione,
è esonerato dalle proprie
responsabilità esclusivamente se ha provveduto non solo alla nomina di un
responsabile dei lavori ma anche al conferimento allo stesso di una delega
avente a oggetto gli adempimenti richiesti per l’osservanza delle norme
antinfortunistiche e,
per quanto riguarda la scelta delle imprese
esecutrici, se la stessa non è oculata e conforme alle disposizioni di legge
vigenti, viene individuata una “ culpa
in eligendo” ed il coinvolgimento del committente nelle responsabilità
nel caso che da tale inidoneità derivi un fatto lesivo nei confronti dei
lavoratori impegnati nella esecuzione dell’opera.
La
definizione di cui all'articolo 89 del D.Lgs. n. 81/2008 di responsabile dei
lavori è nel solco di questa concezione, laddove ribadisce che il responsabile
dei lavori non è un soggetto predeterminato ex lege, ma “incaricato”.
3. Corte di
Cassazione - Sezione IV Penale Sentenza n. 23090 del 10 giugno 2008 - Pres.
Novarese – Est. Koverech – P. M. Galasso – Ric. P. M. e S. G. - Il r.u.p., “
In
materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri, il committente è esonerato dalle
proprie responsabilità esclusivamente se ha provveduto con tempestività non
solo alla nomina di un responsabile dei lavori, ma altresì al conferimento allo
stesso di una delega avente ad oggetto gli adempimenti richiesti per
l'osservanza delle norme antinfortunistiche” [ Cass. pen., Sez. 4,
Sentenza n. 23090 del 14/03/2008 Cc. (dep. 10/06/2008)].
4. Cassazione penale
sez. IV, 4 aprile 1996, n. 856, Messina, in Giust. Pen. 1997, II, 244 (s.m.) In
tema di infortuni sul lavoro,
l'ingerenza rilevante ai fini della
responsabilità del committente dei lavori non s'identifica con qualsiasi
atto o comportamento posto in essere da quest'ultimo ma deve considerarsi in
una attività di concreta interferenza sul lavoro altrui tale da modificarne le
modalità di svolgimento e da stabilire comunque con gli addetti ai lavori un
rapporto idoneo ad influire sull'esecuzione degli stessi. (Nella specie,
l'intervento del committente si era di fatto limitato ad un mero consiglio
verbale, per altro neppure seguito dai soggetti incaricati di eseguire i
lavori).
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