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"I regolamenti REACH e CLP e il ruolo del RLS"
fonte puntosicuro.it / Formazione ed informazione
08/02/2012 - Il 18 novembre 2011 il Servizio Informativo per i Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza ( SIRS-RER) ha
organizzato a Bologna – insieme a diversi altri enti e organizzazioni
(Provincia, Comune e AUSL di Bologna, AUSL
di Imola, DPL di Bologna, INAIL e DSP di Bologna, CGIL-CISL-UIL, …) - un
seminario dal titolo “
Questioni di
etichetta. Il ruolo del RLS di fronte alle nuove norme sulle sostanze chimiche”.
Con
questo seminario si è voluto richiamare l’attenzione su
CLP,
REACH, regolamenti
europei che porteranno ad un cambiamento radicale nella gestione e informazione
delle sostanze chimiche in tutta Europa e che riguardano non solo Datori di
lavoro, lavoratori e RLS ma anche l’ambiente e tutti i
consumatori, sia che siano lavoratori o cittadini.
Si
ricorda inoltre che i nuovi regolamenti avranno ripercussioni sui Capi I e II
del Titolo IX del Decreto legislativo 81/2008, ad esempio
sulla relativa gestione e valutazione del rischio da agenti chimici.
Valutazione che deve prevedere la consultazione e/o partecipazione anche degli RLS
e che andrà riveduta tenendo conto delle novità apportate dai regolamenti e
dalle maggiori informazioni che circolano in Europa anche mediante l’agenzia
europea per le sostanze chimiche (ECHA).
In
relazione agli atti del seminario e per favorire la partecipazione attiva dei Rappresentanti
dei Lavoratori per la Sicurezza a questo importante cambiamento in Europa,
ci soffermiamo brevemente su alcuni degli interventi presentati.
In
“
Evoluzione del quadro normativo
relativo alle sostanze chimiche”, a cura del chimico Bruno Marchesini, ci
si sofferma sui due regolamenti:
-
regolamento 1907/2006 (REACH): il regolamento europeo concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche;
- regolamento
1272/2008 (CLP): il regolamento europeo entrato in vigore nel 2009 che
detta i nuovi parametri per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio
delle sostanze e delle miscele chimiche.
Invitando
i nostri lettori ad una lettura esaustiva del documento agli atti, riprendiamo
alcuni contenuti dell’intervento, ad esempio in relazione al regolamento CE
n°1907/2006 (REACH) e ad alcuni aspetti relativi
alla
registrazione delle sostanze e
alla
valutazione del rischio:
-
principio “no data no market”: “una sostanza in quanto tale o componente di
preparati o articoli non può essere fabbricata o immessa sul mercato CE senza
registrazione”;
-
“la valutazione del rischio spetta all’industria (fabbricanti e importatori) ma
anche gli utilizzatori professionali vengono ritenuti responsabili per la parte
di loro competenza (informazioni sull’uso e relativi possibili rischi);
-
la
SDS ( scheda dei dati di
sicurezza, ndr) rimane lo strumento principale per il trasferimento delle
informazioni lungo la catena di approvvigionamento”.
Ci
soffermiamo anche su alcuni documenti/dossier/relazione presentati.
Il
dossier di registrazione “deve
contenere le informazioni rilevanti sulle proprietà fisico-chimiche,
tossicologiche ed ecotossicologiche in possesso del Registrante, in funzione
dei quantitativi della sostanza in commercio o da immettere in commercio:
-
1-10 tonnellate: fascicolo tecnico
-
oltre 10 tonnellate: fascicolo tecnico + Relazione sulla sicurezza chimica”.
La
Relazione sulla sicurezza chimica
(CSR) va “effettuata per le sostanze prodotte e/o importate > 10 ton/anno” e
include la valutazione della sicurezza chimica (CSA).
La
valutazione della sicurezza chimica “deve
contenere:
-
valutazione dei pericoli per la salute umana;
-
valutazione dei pericoli per la salute umana dovuti alle proprietà
fisico-chimiche;
-
valutazione dei pericoli per l’ambiente;
-
valutazione PBT (sostanze pericolose considerate persistenti, bio-accumulabili,
tossiche, ndr) e vPvB” (sostanze pericolose molto persistenti e molto
bioaccumulabili, ndr).
Insomma
la sostanza viene valutata ancor prima di arrivare in ambiente di lavoro e nel
caso in cui “si identifichi un pericolo (sostanza classificata ai sensi della
Dir. 67/548/CEE oppure PBT o vPvB), si deve procedere anche con:
-
“l’individuazione degli
scenari di
esposizione e la relativa valutazione dell’esposizione;
-
caratterizzazione del rischio”.
“ Scenari di
esposizione, valutazione e caratterizzazione dei rischi tengono conto di tutti
gli usi identificati (esclusi l’uso in prodotti cosmetici e l’uso in materiali
a contatto con prodotti alimentari).
La
Relazione sulla sicurezza chimica, in relazione agli scenari di esposizione e alla
valutazione dell’esposizione, “rappresenta
l’insieme delle condizioni che descrivono:
-
le modalità in cui la sostanza è utilizzata durante il suo ciclo di vita;
-
il modo in cui il produttore/importatore raccomanda ai DU (
Downstream User,
utilizzatore a valle, ndr) di
controllare l’esposizione alla sostanza dei lavoratori e dell’ambiente.
Dunque
nella definizione dello scenario di esposizione “sono coinvolti anche i DU”.
Se
il DU “utilizza la sostanza al di fuori dello scenario descritto dal suo
fornitore e preferisce che tali utilizzi rimangono sconosciuti al fornitore,
deve provvedere in proprio a redigere un CSR (in questo caso la soglia
quantitativa è di 1 ton/anno e non di 10 ton/anno).
Questo
obbligo decade se:
-
si usano misure di risk assesment più rigide di quelle raccomandate dal
produttore/importatore;
-
si tratta di sostanze non pericolose;
-
si tratta di casi in cui il produttore o importatore non deve eseguire il CSR
(esenzioni)”.
Ricordiamo
infine che nell’intervento“
REACH/CLP. Le
ricadute della nuova normativa sulla operatività dei RLS”, a cura di Luca
Lenzi (RLSSA/RSU Chimica Industria), vengono presentati i due regolamenti e si
riprende anche il tema dell’eventuale
aggiornamento
della valutazione del rischio chimico negli ambienti di lavoro:
-
“in caso di modifiche o aggiornamento delle informazioni sulle proprietà delle
sostanze chimiche pericolose, cancerogene, mutagene;
-
se non sussistono modifiche, la Valutazione del Rischio rimane valida se non
variano la classificazione di pericolo degli agenti in parola e le condizioni
operative di lavoro”.
Si
ha la necessità di aggiornamento della Valutazione dei rischi
con:
- nuovi pericoli (es. variazione
classificazione);
-
scenari di esposizione previsti nella “eSDS” diversi dalle modalità di impiego
degli agenti chimici presenti nelle condizioni operative di lavoro in essere
che rendano, quindi, indispensabili interventi (e, se necessario, modifiche)
sulle modalità operative e gestionali”.
L’intervento
si sofferma su tutti i punti in cui necessita una
consultazione del RLS e sottolinea che il D. Lgs. 81/2008 (Artt.
25, 35, 50, 229) “prevede consultazione, passaggio di informazioni e confronto
tra RLS e
Medico Competente”.
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