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"Rinnovabili, solo la Regione decide sulle aree non idonee"
fonte edilportale.com / Risparmio energetico
09/02/2012 - Spetta solo alla Regione l’individuazione di aree non idonee alla
realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili.
Lo ha stabilito il Tar Puglia, che con la sentenza 2162/2011 ha ricordato che, ai sensi delle norme nazionali, le valutazioni sull’idoneità delle aree deve essere effettuata dall’ente locale nell’ambito del procedimento di Via per la valutazione dell’impatto ambientale.
Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale Amministrativo ha annullato le prescrizioni con cui la Provincia invitava un’impresa, che aveva richiesto la Via per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, a conformare il progetto alle indicazioni provinciali sulle aree non idonee.
I giudici amministrativi hanno spiegato che la Provincia, pur avendo la delega in materia di Via, ha solo un potere attuativo e organizzativo e non può decidere quale area sia idonea all’installazione di un impianto per la produzione di energia da rinnovabili.
Lo ha stabilito il Tar Puglia, che con la sentenza 2162/2011 ha ricordato che, ai sensi delle norme nazionali, le valutazioni sull’idoneità delle aree deve essere effettuata dall’ente locale nell’ambito del procedimento di Via per la valutazione dell’impatto ambientale.
Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale Amministrativo ha annullato le prescrizioni con cui la Provincia invitava un’impresa, che aveva richiesto la Via per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, a conformare il progetto alle indicazioni provinciali sulle aree non idonee.
I giudici amministrativi hanno spiegato che la Provincia, pur avendo la delega in materia di Via, ha solo un potere attuativo e organizzativo e non può decidere quale area sia idonea all’installazione di un impianto per la produzione di energia da rinnovabili.
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