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"Sulla responsabilità per l’infortunio di un prestatore d’opera"
fonte puntosicuro.it / Normativa
13/02/2012 -
Così come emerge da questa sentenza della Corte di Cassazione,
posta questa volta in esame, non è automatica la responsabilità di un
committente privato per un infortunio occorso ad un lavoratore nel
corso di un contratto di prestazione d’opera ma è necessario invece individuare
dei profili di colpa a suo carico a seguito di un accorto esame della
situazione fattuale, quali il non aver verificato le capacità organizzative
della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, oppure l’ingerenza del
committente stesso nell’esecuzione dei lavori o il non aver informato il
prestatore d’opera di eventuali situazioni di pericolo, tenendo conto altresì,
come nel caso particolare, che non si tratta di un infortunio occorso in una
azienda del committente come richiesto dall’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 ma
in un immobile di proprietà del committente stesso. La Corte di Cassazione ha
pertanto ritenuto di annullare una sentenza di condanna inflitta a tre
committenti prima dal Tribunale e poi confermata dalla Corte di Appello con
rinvio alla stessa Corte territoriale per il riesame del caso.
L’iter
giudiziario ed il ricorso in Cassazione
La
Corte di Appello ha confermato il giudizio di responsabilità già espresso dal
Tribunale a carico di tre committenti in ordine al reato di omicidio colposo in
danno di un prestatore d’opera per un incidente
verificatosi in un fabbricato di loro proprietà a causa di una caduta dall'alto
della copertura
del fabbricato stesso adibito a magazzino garage. Agli imputati era stato
contestato di avere omesso di verificare l'idoneità tecnico professionale del
prestatore d'opera, di non avere fornito al medesimo dettagliate informazioni
sui rischi connessi alla precarietà della copertura e di non avere predisposto
idonei parapetti atti ad impedire la caduta
dall'alto. La Corte d'appello, in particolare, ha evidenziato che l'infortunio,
verificatosi durante l'esecuzione del contratto d'opera, era riconducibile
all'omesso adempimento degli obblighi di prevenzione in materia di sicurezza
sul lavoro, gravanti sugli imputati nella qualità di committenti, così come
contestati nel capo di imputazione, ed ha altresì escluso qualsiasi
comportamento abnorme della vittima.
I
committenti hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione lamentando che la
Corte territoriale aveva illogicamente trascurato una serie di circostanze
dalle quali era emerso che l'incidente si era verificato quando il lavoratore aveva
già completato i lavori commissionatigli ed era intervenuto per un controllo
autonomo a seguito di piogge. A conferma di tale ricostruzione gli stessi imputati
sostenevano che il giorno dell'incidente il prestatore d’opera era atteso in
altro luogo per iniziare un diverso lavoro. Gli stessi lamentavano, altresì, la
carenza di motivazione e la violazione dell'art. 192 c.p.p. nella valutazione
delle prove, laddove i dubbi prospettati dalla difesa sulla natura ed i tempi
dell'intervento effettuato dal prestatore d’opera erano stati superati dal
giudice di primo grado attraverso il riferimento alla "
comune esperienza" ed al "
buon senso".
Le decisioni della Corte di Cassazione
I
ricorsi sono stati ritenuti fondati dalla Sez. IV della Suprema Corte secondo
la quale la sentenza impugnata presenta vuoti motivazionali ed è caratterizzata
da illogicità e violazioni di legge.
La responsabilità
del committente, ha affermato la Sez. IV, è stata espressamente prevista
dalla normativa di settore, prima dall’art. 7 del D. Lgs. n. 626/1994 e successivamente
dall’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008. “
Con
riferimento ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di
prestazione d'opera, come nel caso in esame”, ha quindi precisato la
suprema Corte,
“è, pertanto vero, che il
dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola
l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al
committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di
responsabilità, coinvolgenti anche il committente medesimo” ma, ha
proseguito la Sez. IV
, “è, però,
altrettanto vero che tale principio non può essere applicato automaticamente,
non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e
capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori”.
“
In questa prospettiva”, ha quindi
proseguito la suprema Corte, “
per fondare
la responsabilità del committente, non si può prescindere da un attento esame
della situazione fattuale, al fine di verificare quale sia stata, in concreto,
l'effettiva incidenza della condotta del committente nell'eziologia
dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per
l'esecuzione dei lavori. A tal fine, vanno considerati: la specificità dei
lavori da eseguire (diverso, in particolare, è il caso in cui il committente
dia in appalto lavori relativi ad un complesso aziendale di cui sia titolare,
da quello dei lavori di ristrutturazione edilizia di un proprio immobile, come
nel caso in esame); i criteri seguiti dal committente per la scelta
dell'appaltatore o del prestatore d'opera (quale soggetto munito dei titoli di
idoneità prescritti dalla legge e della capacità tecnica e professionale
proporzionata al tipo di attività commissionata ed alle concrete modalità di
espletamento della stessa); l'ingerenza del committente stesso nell'esecuzione
dei lavori oggetto dell'appalto o del contratto di prestazione d' opera;
nonché, la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di
eventuali situazioni di pericolo( v. in tal senso, Sezione IV, 8 aprile 2010,n.
15081; Cusmano ed altri, rv.247033)”.
La Sez.
IV ha quindi fatto osservare che nel testo della sentenza impugnata è mancato,
da parte della Corte territoriale, un approfondito e specifico esame proprio su
circostanze fattuali rilevanti ai fini della individuazione di profili di colpa
nella condotta dei committenti, in relazione ai principi di diritto sopra
indicati, non essendo stato detto nulla
in ordine alle capacità tecniche ed organizzative della ditta del prestatore
d'opera, circostanza questa che, se accertata, avrebbe rilevato un profilo di
colpa concernente la "
culpa
in eligendo", né è risultato altresì se, ed eventualmente in quali
termini, vi sia stata concreta ingerenza da parte dei committenti
nell'esecuzione dei lavori. Secondo la Sez. IV, invece, la Corte di appello si
è limitata ad escludere che l'iniziativa di salire sulla copertura
del fabbricato fosse stata assunta estemporaneamente ed imprevedibilmente dal
prestatore d'opera proprio quel giorno in cui si è verificato l'incidente e
quando i lavori commissionatigli erano già stati terminati.
Per
quanto sopra detto la suprema Corte, in conclusione, ha annullata la sentenza impugnata
disponendo il rinvio alla Corte d'Appello di provenienza per nuovo giudizio.
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