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"Decreto 81: la sicurezza nella scuola"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza
14/02/2012 -
Il 13
ottobre 2011 si è svolto a Torino il Convegno "LA SICUREZZA NELLA SCUOLA -
Formazione-DUVRI-Responsabilità-S.G.S.L.", presso la sala incontri della
Galleria dell'Arte Moderna (GAM).
Il
Convegno è stato realizzato con il Patrocinio dell'
associazione
nazionale
dirigenti e alte professionalità della scuola (ANP Sez. Piemonte), che sin
dall'entrata in vigore del D.Lgs.626/94 si è impegnata nel settore della
sicurezza delle scuole, realizzando convegni e incontri formativi rivolti ai dirigenti
scolastici e ai docenti, come ha sottolineato nel discorso di apertura del
Convegno il Presidente regionale di ANP, prof. Mario PERRINI.
La
scelta degli argomenti in scaletta e dei relatori è stata fatta con l'intento
non solo di mettere in luce le problematiche della sicurezza presenti nelle
scuole, ma anche di indagare le strade che possono essere percorse per giungere
alla loro auspicata risoluzione.
Il primo intervento: "Le
problematiche della sicurezza viste con gli occhi del dirigente".
Il
primo intervento è stato effettuato da Antonietta DI MARTINO, Dirigente
Scolastico e membro dell'Osservatorio Regionale per la Sicurezza nelle Scuole
dell'U.S.R. Piemonte.
La
relatrice ha iniziato sottolineando che la scuola non ha solo l'obbligo di rispettare
la normativa sulla sicurezza, come tutte le altre aziende, pubbliche e private;
infatti essa deve promuovere e diffondere la cultura della sicurezza e salute
per la formazione dei futuri cittadini/lavoratori (art.11 D.Lgs.81/08).
Questo
importante doppio mandato della scuola si auspica venga sostenuto e sviluppato
dall'atteso nuovo decreto, in corso di emanazione, che regolamenterà
l'applicazione del D.Lgs.81/08 nelle istituzioni scolastiche [1], in recepimento dell'art.3
c.2, D.Lgs.81/08 [2];
tale auspicio è motivato dalla considerazione che allo stato attuale i
precedenti decreti attuativi
del D.Lgs.626/94 [3]
abbiano mantenuto sostanzialmente ed integralmente in vita l’impianto della
disciplina generale senza introdurre specificità tali da avere riflessi giuridici
che possano essere colti sia all'interno che all’esterno del comparto scuola
(ad es. in sede di vigilanza ispettiva o in sede contenzioso-giudiziario).
I
chiarimenti e gli approfondimenti specifici sull'applicazione della normativa
della sicurezza che il mondo della scuola attende a livello nazionale, nella
regione Piemonte potrebbero essere temporaneamente e parzialmente soddisfatti
dalle linee guida contenute nel 'DOCUMENTO D’INDIRIZZO PER LA SICUREZZA NEGLI
ISTITUTI SCOLASTICI DEL PIEMONTE' i cui soggetti estensori sono l'Ufficio
Scolastico Regionale del Piemonte, la Regione Piemonte, gli SPRESAL piemontesi,
i Vigili del Fuoco, l'INAIL, i Sindacati di categoria. Ma anche in questo caso,
il Documento di Indirizzo, che è stato sia annunciato in un articolo comparso
nel n°4 di dicembre 2010 della rivista " Io scelgo la sicurezza" [4] e sia presentato nel
successivo convegno su "La sicurezza nella scuola" svoltosi a Torino
lo scorso 26 gennaio 2011 presso l'I.I.S. "Amedeo AVOGADRO", non è
però ancora stato ufficialmente distribuito alle scuole. All'aspetto positivo
di tale iniziativa, costituito soprattutto dall'auspicato raggiungimento di una
interpretazione e di una applicazione omogenea delle norme nel territorio,
trovano riscontro alcune proposte migliorative avanzate al M.I.U.R. [5] dall'Osservatorio
Regionale piemontese:
•
individuare
le specificità delle scuole come ambiente di lavoro (più tipologie di attività
e di personale, più sedi, presenza di vari soggetti estranei al rapporto di
lavoro….)
•
precisare
che il ruolo del datore di lavoro viene svolto con potere di spesa limitato
•
chiarire
in quale definizione (dirigente, preposto) rientrano alcune figure tipiche
quali vicario, collaboratori del DS, collaboratori di plesso, D.S.G.A.
•
Specificare
l’applicazione dell’art. 41 del D.Lgs.81/08 in ambito scolastico, in
correlazione con la L.125/2001 [6]
•
Approfondire
la ripartizione di competenze tra Ente proprietario e dirigente scolastico
Particolarmente
delicato è il fatto che il Dirigente Scolastico si trovi a dover operare per la
sicurezza dei lavoratori e degli utenti presenti nella scuola in qualità di
'Datore di Lavoro' ma con un potere di spesa limitato, come riconosciuto nei
regolamenti [7],
e con la conseguente enorme difficoltà nel reperimento dei fondi. Cosa può
pertanto fare il Dirigente scolastico quando i fondi non bastano? L'esperienza
fatta dalla relatrice nell'attività di coordinamento del Servizio di
Prevenzione e di Protezione della Istituzione scolastica da lei diretta, ha
consentito di individuare la procedura seguente:
•
quantificare
la spesa necessaria per l’adempimento in modo verificabile (con preventivi
ecc.)
•
precisare
come sono stati impegnati i fondi specifici per la sicurezza e i fondi per il
funzionamento
•
segnalare
al M.I.U.R. e all'U.S.R. la necessita’ del finanziamento ulteriore
•
segnalare
nel D.V.R. la circostanza, allegando la documentazione e prevedendo eventuali misure compensative.
Le
difficoltà all'interno delle quali si deve muovere il dirigente scolastico sono
però costituite anche dai rapporti con l'Ente proprietario. Le problematiche
che il dirigente scolastico deve risolvere con l'Ente proprietario sono almeno
quattro:
•
NECESSITA’ DI APPROFONDIRE LE RISPETTIVE COMPETENZE (difficoltà d’interpretazione)
•
RISCHI INTERFERENZIALI: DUVRI O COORDINAMENTO (manutenzione, mensa, centri
estivi, elezioni, utilizzo palestre)
•
CARENZA DI COMUNICAZIONE (nella risposta alle richieste, nella
programmazione degli interventi, rifiuto di fornire documentazione o
dichiarazioni di responsabilità)
•
EDIFICI PRIVI DELLE CERTIFICAZIONI DI LEGGE
Anche
in questo caso, l'esperienza fatta negli ultimi anni ha consentito di
individuare alcune strategie di intervento:
- Proporre agli enti proprietari la stesura di una convenzione o protocollo d’intesa per coordinare gli aspetti di proprietà e gestione e l’individuazione di un interlocutore specifico (RSPP dell'ente)
- Condividere le procedure (es. modello concordato di scheda d’accesso agli edifici per la manutenzione)
- Organizzare le scuole in rete in modo da costituire un fronte comune per le richieste e gli adempimenti
- Richiedere i singoli interventi necessari, e ripetere almeno annualmente o ogni sei mesi l’istanza d’inoltro alla scuola delle certificazioni sulle strutture e sugli impianti aggiungendo anche le richieste di programmare e di effettuare con riscontro i controlli periodici e gli interventi di manutenzione periodica necessari per mantenere l’edificio in buone condizioni e per prevenire rischi concernenti situazioni non rilevabili al controllo visivo del personale scolastico.
L'intervento
si conclude con il resoconto di una altro importante risultato conseguito dal
mondo della scuola nel difficile e contrastato percorso di chiarimento delle
responsabilità del dirigente scolastico e dell'Ente proprietario. L'argomento è
quello 'scottante' delle responsabilità conseguenti all'elevato numero di
scuole presenti sul territorio italiano ancora sprovviste del Certificato di
Prevenzione Incendi (C.P.I.): a seguito di un'interrogazione promossa
dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino, l'Avvocatura dello Stato [8] ha chiarito le
responsabilità dell'Ente proprietario rispetto a quelle del dirigente
scolastico e ha sottolineato la necessità che i VV.F. <<
provvedano, su segnalazione dei Dirigenti
scolatici, a verificare l'esistenza di pericoli imminenti, ai fini antincendio
con riferimento all'edificio adibito a scuola>>.
Il secondo intervento: "Il
DUVRI: la scuola e le interferenze con i rischi provenienti dall'esterno".
Il secondo intervento è stato
effettuato dal sottoscritto Paolo PIERI, ingegnere libero professionista e RSPP per alcune scuole nella Provincia di
Torino. Dopo una prima opportuna elencazione dei termini e delle definizioni
che ruotano intorno ai rischi interferenziali ed all'art.26 del D.Lgs.81/08 che
li tratta, l'attenzione dei partecipanti è stata indirizzata verso il parere
espresso dalla '
AUTORITA' PER LA
VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE' con la determinazione
del 5 marzo 2008 sulla
'Sicurezza
nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione
del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei
costi della sicurezza' [9].
Tale '
determina' è stata una '
pietra
miliare' nella fase del lento processo di attecchimento della normativa che
regola l'individuazione e la successiva eliminazione o contenimento dei rischi
interferenziali, in quanto affrontando il caso anomalo delle scuole [10] ha ispirato
prepotentemente la parte con la quale il D.Lgs. 3 Agosto 2009, n°106 ha
'corretto ed integrato' l'art.26 del D.Lgs.81/08.
Tuttavia
le scuole continuano ancora a subire il solito vecchio e ormai obsoleto
ricatto: in caso di richieste di coordinamento fatte alla ditta o agli operai,
che spesso giungono a scuola senza preavviso, il malcapitato rappresentante della
scuola che si trova a contrastarli si sente rispondere che
'allora non verranno fatti i lavori o che verranno fatti solo durante
il periodo estivo'.
A
tutt'oggi, a distanza di quasi 4 anni dall'entrata in vigore del D.Lgs.81/08 vi
sono ancora degli Enti proprietari che non hanno prodotto il DUVRI ricognitivo
da allegare obbligatoriamente alla documentazione della Gara d'Appalto, pena
l'invalidazione dell'Appalto. L'applicazione dell'incompreso e poco amato
art.26 trova preoccupanti e pericolose difficoltà anche nelle situazioni di lavori di
manutenzione straordinaria degli edifici scolastici per i quali è prevista
la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento in sostituzione dello
stesso DUVRI: nella maggior parte dei casi il Coordinatore per la Sicurezza in
Fase di Esecuzione si limita a consegnare alla scuola l'enorme 'pacco' di
pagine del P.S.C. senza preoccuparsi di estrapolare i rischi interferenziali in
essere tra il cantiere e la scuola, le relative misure di sicurezza previste
per eliminarli o contenerli e, infine, gli oneri per la sicurezza che
dovrebbero dimostrare l'effettivo impegno di spesa che sarà messo in atto nel
cantiere.
Inoltre
ogni scuola nell'allegato del D.V.R. che tratta i rischi interferenziali dovrà
elencare le ditte e i prestatori d'opera che accedendo ai locali o alle aree
cortive della scuola possono creare o subire dei rischi interferenziali. Tali
ditte e prestatori d'opera possono essere in contratto con l'Ente proprietario
o con la scuola stessa: in ogni caso il committente (l'Ente proprietario o la
scuola) dovrà predisporre il DUVRI ricognitivo ed allegarlo alla documentazione
contrattuale; successivamente il RSPP o l'addetto SPP della scuola dovrà
effettuare un sopralluogo congiunto con il rappresentante della Ditta e
compilare un verbale di coordinamento contestualizzato con i luoghi nei quali
verrà effettuata l'attività: il rappresentante della Ditta lo firmerà per
accettazione e tale verbale sarà poi allegato al DUVRI ricognitivo iniziale,
aggiornandolo. Secondo il relatore, durante questa fase finale contestualizzata
il Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola ha in mano la totale
gestione del coordinamento finalizzato all'aggiornamento del DUVRI ricognitivo;
infatti, come recita il comma 3-ter dell'art.26 <<
[...]
Il soggetto presso il
quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione,
integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza
presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione,
sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.>>.
Ma vi
sono almeno altri due problemi che spesso finiscono con l'inficiare il buon
risultato dell'operazione di aggiornamento contestualizzato del DUVRI. Un primo
problema è rappresentato dalla scarsa competenza sull'argomento generalmente
posseduta dal personale scolastico; anche nei casi più fortunati nei quali il
RSPP esterno ha predisposto dei modelli pre-compilati del verbale di
sopralluogo e di aggiornamento, la coppia di addetti che deve attivare e
realizzare la procedura di gestione dei rischi interferenziali, il vicario o il
Fiduciario di Plesso e l'addetto SPP, paga le conseguenze di corsi di
formazione generici e ridondanti che
hanno fornito magari molte nozioni ma non hanno modificato il loro 'saper
fare'. Un secondo problema è rappresentato dal fatto che il DUVRI
ricognitivo prodotto dall'Ente proprietario è spesso carente e incompleto;
quindi l'attività di aggiornamento diventa troppo complessa, in quanto deve
andare a sopperire le carenze del documento di partenza, generando, se viene
fatta in modo puntiglioso, delle
modifiche troppo pesanti che obbligherebbero il committente e la ditta a
rivedere addirittura gli accordi contrattuali iniziali, in quanto gli oneri per
la sicurezza non possono essere soggetti al ribasso d'asta; sarebbe invece
auspicabile che il committente compilasse il DUVRI ricognitivo prevedendo già
in questa prima fase un'importo ragionevole degli oneri per la sicurezza,
magari allegando anche un elenco dei prezzi, in modo che il SPP della scuola
possa aggiornare il DUVRI senza creare delle situazioni contraddittorie e
incompatibili con il DUVRI originario.
Infine il relatore segnala che
per le attività che vengono svolte all'interno delle scuole da parte di vari
soggetti esterni, varrebbe la pena di fare una lettura più attenta dei primi
tre commi dell'articolo 26. Infatti sia le attività di accertamento previste
dal co. 1 che le attività di cooperazione e di coordinamento previste dal co.
2, sono sempre obbligatorie anche quando nella scuola vi è la presenza di
soggetti esterni non legati da un contratto, ma che attraverso la stipula di
una convenzione con l'Ente proprietario o la scuola stessa, forniscono un
servizio '
non
a scopo di
lucro' agli utenti
della scuola o ai cittadini della circoscrizione o del Comune ove è situata la
scuola: sono questi i casi delle società o associazioni che utilizzano le
palestre scolastiche in orari extra-scolastici o che svolgono attività di pre e
post scuola o che gestiscono i centri estivi. Del resto lo stesso parere
espresso dalla AVCP nella sopracitata determinazione del 5 marzo 2008 appare
essere ancora più restrittivo e vincolante per il dirigente scolastico ed i
suoi delegati di riferimento (gli insegnanti fiduciari di plesso): <<
Deve, inoltre, essere sottolineato che la
valutazione dei rischi da interferenza, in particolare negli edifici quali, a
titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non
solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche
agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura
stessa quali i degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno.>>. Quindi
in tutti questi casi, nei quali non esiste un vero e proprio contratto,
l'attività di individuazione dei rischi interferenziali e delle relative misure
preventive e protettive non può certo essere disattesa, e dovrà essere
predisposto un 'Documento unico di cooperazione e di coordinamento' (DUCC).
Invece il comma 3 entra in
gioco quando è presente un contratto. Allora in questo caso, dopo aver
individuato i rischi interferenziali sarà necessario valutarli, e dopo aver
individuato le misure preventive e protettive sarà necessario effettuarne il
Computo Metrico Estimativo. In altre parole, il più articolato 'Documento Unico
di Valutazione dei Rischi Interferenziali' ( DUVRI)
prenderà il posto del più semplice 'Documento Unico di Cooperazione e di
Coordinamento'. E' questo il caso di lavori o servizi che hanno come committente
l'Ente proprietario o la stessa scuola, tra i quali si possono menzionare il
servizio di ristorazione, il servizio bar, il servizio di manutenzione delle
fotocopiatrici, dei personal computer, degli erogatori di bevande e di
alimenti, dei controlli antincendio, dei controlli degli impianti e dei lavori
di manutenzione edilizia, impiantistica o delle aree verdi.
Il terzo intervento: "
Formazione: nuovo decreto attuativo"
Il
terzo intervento, effettuato da Massimo GIUNTOLI, architetto libero professionista
e RSPP per alcune scuole nella Provincia
di Torino, è proseguito sulla strada dell'individuazione delle soluzioni,
anticipando le novità sugli obblighi formativi per le figure sensibili alla
sicurezza che di lì a poco avrebbe portato l'accordo della Conferenza
Stato-Regioni [11],
con un taglio specifico per i lavoratori del comparto scuola.
Tralasciando
la figura del Datore di Lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di
RSPP, in quanto è una scelta poco usuale nel mondo della scuola, è stata affrontata
la descrizione dei nuovi obblighi formativi per i Dirigenti, i Preposti ed i
Lavoratori del comparto scuola, segnalando ogni volta il numero di ore di
formazione generale per le quali sarà consentita anche la formazione in
e-Learning (formazione a distanza: FAD). Inoltre il relatore ha proiettato una
tabella riepilogativa con l'indicazione anche del numero di ore di
aggiornamento che sarà necessario effettuare nel quinquennio successivo alla
formazione generale di base e, inoltre, i criteri di riconoscimento della
formazione pregressa. La carta del riconoscimento della formazione pregressa
dovrà essere utilizzata in modo oculato sia dal dirigente scolastico che ha il
problema di fare i conti con le risorse limitate di cui dispone e con il
personale sempre più ritroso ad accettare nomine e relativi corsi di
formazione, sia dai formatori che dovranno programmare la formazione a medio e
lungo termine evitando di proporre unità didattiche ripetitive, poco
contestualizzate con le peculiarità del comparto scuola.
L'intervento
si è concluso con la descrizione degli obblighi formativi degli Addetti al
Servizio di Prevenzione e di Protezione e degli Addetti alle Emergenze
(Antincendio, Evacuazione e Primo Soccorso), sottolineando che a seguito di una
circolare esplicativa emanata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco presso il
Ministero degli Interni il 23.02.2011 e pubblicata a Luglio 2011,
l'aggiornamento obbligatorio degli Addetti Antincendio dovrà essere effettuato
con cadenza triennale mediante una prova teorico-pratica della durata di 5 ore.
Il quarto intervento: " Il
Datore di Lavoro nella scuola - Tutela nei confronti dell'Ente proprietario. Le
responsabilità dell'A.S.P.P., del Preposto e dei Lavoratori ".
Il
quarto intervento è stato condotto dall’avv. Mario GEBBIA, che ha difeso uno
dei Dirigenti della Provincia di Torino al recente Processo per la tragedia del
Liceo Darwin [12].
Nel suo
intervento l’avvocato ha rimarcato la difficile posizione dei dirigenti
scolastici nella situazione attuale della normativa, che li pone nel ruolo
di datori di lavoro privi di poteri decisionali e di spesa, quindi con pesanti
responsabilità, senza gli strumenti adeguati per affrontarle.
Nel
contempo è stato evidenziato il disagio nel quale si trovano gli organi tecnici
degli Enti locali proprietari degli edifici scolastici, i quali devono
effettuare gli interventi di manutenzione facendo i conti con i vincoli di bilancio e quindi
sono costretti ad operare delle scelte secondo criteri di priorità che non
sempre coincidono con le attese dei dirigenti scolastici.
La
situazione si inquadra inoltre in un’attualità fatta di numerosi incidenti
negli edifici scolastici, di cui alcuni molto gravi, con accresciuta attenzione
da parte della magistratura e dei servizi SPRESAL delle ASL.
Sempre
più rilevante quindi per il Dirigente Scolastico mettere in atto tutte le
misure volte a salvaguardare sia l’incolumità di lavoratori e alunni sia le proprie
responsabilità.
Il quinto intervento: "Il
Sistema di Gestione della Sicurezza su Lavoro - SGSL".
L'ultimo argomento in scaletta è stato affrontato dapprima
dal Dr. Paolo LIRELLI, esperto di sistemi S.G.S.L., che ha presentato un
esempio applicativo realizzato in una istituzione scolastica presente nella
Provincia di Torino, e successivamente è stato chiuso con l'intervento
dell'ing. Romeo DE LOTTO, dipendente di una società internazionale che si
occupa di implementare sistemi certificazione di qualità nelle aziende.
Nella
sua trattazione, l'ing. DE LOTTO ha affrontato il tema dei benefici che possono
essere portati dall'adozione del sistema S.G.S.L., illustrando come la certificazione possa:
- DIMOSTRARE AGLI ORGANI DI SORVEGLIANZA che l'organizzazione ha messo in atto il meglio di ciò che la tecnologia e la conoscenza offre per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro
- RASSICURARE LE ORGANIZZAZIONI E LE PERSONE INTERESSATE alla prosperità ed alla buona gestione dell'organizzazione (studenti, genitori, insegnanti, lavoratori ed impiegati della scuola, organi comunali di competenza, sindacati ed associazioni di categoria, fornitori, vicini, etc.) che si sta operando per migliorare la capacità dell'organizzazione di stare sul mercato (es.: per la scuola, è la capacità di mantenere efficace ed efficiente nel tempo la propria operatività).
- TUTELARSI DA ACCUSE DI MALAFEDE O DISINTERESSE per la sicurezza in caso di infortunio
Perchè
allora l'azienda 'scuola' dovrebbe adottare un S.G.S.L.?
·
Per
VERIFICARE LA BONTA' DELLE SCELTE di gestione
·
Per FAR
EMERGERE LE CRITICITA' del sistema
·
Per
avere un MODELLO DI GESTIONE con efficacia ESIMENTE
·
Per
RISPARMIARE in seguito alla diminuzione degli infortuni
·
Per
RISPARMIARE nella gestione (anche assicurativa)
·
Per
PROTEGGERE il capitale umano dell'azienda.
Le
quattro ore sono volate via senza lasciare spazio ad altre riflessioni, ed il
Convegno si è quindi concluso con la speranza che anche il mondo della scuola,
in collaborazione con quello degli Enti pubblici proprietari degli edifici
scolastici, sappia cogliere l'indirizzo "esimente" che lo stesso
legislatore ha voluto dare alle aziende che si strutturano per applicare un
idoneo modello di organizzazione e di
gestione, come indicato nell'art.30 del D.Lgs.81/08 [13].
Le
slide degli atti:
Il
DUVRI: la scuola e le interferenze con i rischi provenienti dall’esterno (formato
PDF, 324 kB)
Sistema
di Gestione della Sicurezza su Lavoro – SGSL (formato PDF, 1.67 MB).
Sistema
di Gestione della Sicurezza su Lavoro – percorso normativo (formato PDF, 8.85
MB).
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