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"DPI sì, ma occorre dare priorità alla protezione collettiva"

fonte quotidianosicurezza.it / Sicurezza sul lavoro

29/02/2012 -

L’ art. 15, comma 1, lettera i) del TU 81/08 contiene uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento in materia di sicurezza sul lavoro secondo il quale occorre dare “priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale”.

Intervenendo con la sentenza 34789/2010 la Cassazione, Sez. IV Penale, ha condannato un’azienda che “aveva ritenuto di potere fare fronte ai rischi derivanti dal possibile contatto con il materiale di fusione, ai quali erano esposti i lavoratori, mediante l’adozione di presidi di protezione individuale, ritenendoli più efficaci rispetto ad un sistema di protezione collettiva”.

Il fatto che ha formato oggetto della sentenza, ha riguardato un colatore che era stato investito nel reparto fonderia da un getto di metallo fuso durante la colata dalla siviera agli stampi, riportando gravi danni per i quali l’azienda era stata condannata.

La Sez. IV, nel decidere per la conferma della condanna della ditta ricorrente,  ha preso atto che “le protezioni personali messe a disposizione dall’azienda erano del tutto inidonee, tanto che la parte lesa, nonostante fosse munita di tuta ignifuga, di scarpe antinfortunistiche, di ghette e di quant’altro attinente alla protezione individuale, era rimasta ustionata, non essendo il suo abbigliamento resistente al materiale incandescente”.

Osserva, soprattutto la Cassazione, che nella circostanza “ non era stata installata alcuna protezione collettiva mediante adatti schermi od altri mezzi idonei allo scopo di salvaguardare gli operai dagli schizzi e dalla fuoruscita di metallo fuso durante l’operazione di colatura”. Rispetto poi all’argomentazione opposta secondo la quale “non era possibile trovare un sistema che, in via preventiva, evitasse la possibile proiezione di scorie incandescenti e che l’installazione di barriere di protezione avrebbe addirittura ampliato i rischi, convogliando gli eventuali materiali verso l’alto e, quindi, verso il viso e le spalle del colatore” la Cassazione ha insegnato che, “qualora l’installazione di schermi di protezione e l’uso di indumenti da lavoro ignifughi si fossero rivelati non sufficienti, si sarebbe dovuto pensare ad altri sistemi di protezione più idonei, sospendendo nel frattempo la produzione per non esporre ai rischi i dipendenti”.

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