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"Il direttore dei lavori non risponde degli infortuni"
fonte edilportale.com / Normativa
12/03/2012 - Il direttore dei lavori non è responsabile degli infortuni causati dal
mancato rispetto delle norme di sicurezza. Lo è invece il direttore del
cantiere, che agisce per conto dell’appaltatore. Si è pronunciata in
questo senso la Corte di Cassazione, annullando una sentenza d’appello
che riconosceva i due soggetti entrambi colpevoli.
La Corte ha spiegato che nel settore degli appalti è l’appaltatore a rispondere degli eventuali danni causati a terzi dall’inosservanza delle norme. L’appaltatore svolge infatti la sua attività in modo autonomo, organizza i mezzi necessari e le modalità con cui fornire alla controparte l’opera per la quale si è obbligata.
Il controllo del committente, ha aggiunto la Cassazione, si limita alla verifica che l’opera affidata all’appaltatore corrisponda all’oggetto del contratto.
Dalla ricostruzione della Corte emerge che la responsabilità del committente verso terzi esiste solo se si dimostra che il fatto lesivo è stato commesso dall’appaltatore su ordine e indicazione del direttore dei lavori o di un altro rappresentante del committente. In questo caso, infatti, l’appaltatore agisce senza l’autonomia che gli compete.
Una situazione simile si verifica, ad esempio, quando i lavori sono affidati ad un’impresa priva dei mezzi tecnici per eseguire la prestazione, oppure quando il committente commette un’ingerenza nell’esecuzione dei lavori tale da ridurre l’appaltatore a mero esecutore.
Per far ricadere la responsabilità di un infortunio sul committente, sintetizza la Cassazione, non è sufficiente il mancato controllo dell’operato del direttore del cantiere. Questi agisce infatti per conto dell’appaltatore ed è il diretto destinatario delle norme per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.
Al contrario, conclude la Corte, il direttore dei lavori, che agisce per conto del committente, non ha alcuna ingerenza nelle decisioni sulle misure preventive. Normalmente non gli si può quindi addossare la responsabilità di incidenti provocati dal mancato rispetto delle norme antinfortunistiche.
(riproduzione riservata)
La Corte ha spiegato che nel settore degli appalti è l’appaltatore a rispondere degli eventuali danni causati a terzi dall’inosservanza delle norme. L’appaltatore svolge infatti la sua attività in modo autonomo, organizza i mezzi necessari e le modalità con cui fornire alla controparte l’opera per la quale si è obbligata.
Il controllo del committente, ha aggiunto la Cassazione, si limita alla verifica che l’opera affidata all’appaltatore corrisponda all’oggetto del contratto.
Dalla ricostruzione della Corte emerge che la responsabilità del committente verso terzi esiste solo se si dimostra che il fatto lesivo è stato commesso dall’appaltatore su ordine e indicazione del direttore dei lavori o di un altro rappresentante del committente. In questo caso, infatti, l’appaltatore agisce senza l’autonomia che gli compete.
Una situazione simile si verifica, ad esempio, quando i lavori sono affidati ad un’impresa priva dei mezzi tecnici per eseguire la prestazione, oppure quando il committente commette un’ingerenza nell’esecuzione dei lavori tale da ridurre l’appaltatore a mero esecutore.
Per far ricadere la responsabilità di un infortunio sul committente, sintetizza la Cassazione, non è sufficiente il mancato controllo dell’operato del direttore del cantiere. Questi agisce infatti per conto dell’appaltatore ed è il diretto destinatario delle norme per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.
Al contrario, conclude la Corte, il direttore dei lavori, che agisce per conto del committente, non ha alcuna ingerenza nelle decisioni sulle misure preventive. Normalmente non gli si può quindi addossare la responsabilità di incidenti provocati dal mancato rispetto delle norme antinfortunistiche.
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