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"I quesiti sul decreto 81: sulla formazione del DDL RSPP e non RSPP"
fonte puntosicuro.it / Formazione ed informazione
14/03/2012 -
Quesito
Il
datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP, oltre al corso definito dall' Accordo,
deve fare anche una formazione come lavoratore, come preposto o come dirigente?
Questo in quanto nell'Accordo non è specificato che la formazione come RSPP
sostituisce quella come lavoratore come indicato per i dirigenti. Inoltre, nel
caso il datore di lavoro non svolga il ruolo di RSPP, quale percorso formativo
deve seguire? È equiparato a un lavoratore, a un dirigente oppure a un
preposto?
Risposta
Strano
a dirsi ma il legislatore non ha previsto per i datori di lavoro in quanto tali
una formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro anche se questa
opportunità è stata rappresentata da più parti e condivisibilmente. L' Accordo sulla formazione
dei datori di lavoro RSPP, raggiunto il 21/12/2011 in sede di Conferenza
Stato Regioni ed avente numero di repertorio 223, in tanto si applica ai datori
di lavoro in quanto questi hanno fatto ricorso alla facoltà, concessa a loro ai
sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008, di poter svolgere direttamente i
compiti del servizio di prevenzione e protezione. Ed è per questo quindi che
nei loro confronti si applica l’Accordo
citato la cui emanazione è stata appunto prevista dal comma 2 dello stesso articolo
34 per questi casi particolari.
L' Accordo
invece sulla formazione dei lavoratori siglato in pari data ed avente
repertorio n. 221, la cui applicazione così come indicato nella premessa dello
stesso è stata estesa anche a quella dei dirigenti e dei preposti, non riguarda
minimamente i datori di lavoro ma le figure specificatamente sopraindicate e
così come definite nel comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008
rispettivamente alla lettera a), d) e e), figure queste quindi diverse dal
datore di lavoro ed allo stesso subordinate nei confronti delle quali il datore
di lavoro assume nella sua organizzazione aziendale una posizione di garanzia
ed a favore delle quali è tenuto ad assolvere a dei precisi adempimenti di
tutela della salute e della sicurezza.
La
precisazione citata nel quesito formulato che è possibile leggere al punto 6
dell’Accordo sulla formazione dei lavoratori, secondo la quale la formazione
dei dirigenti indicata nello stesso punto 6 dell’Accordo sostituisce
integralmente quella prevista per i lavoratori, è stata fatta, così come più
volte si è avuto modo di sostenere, in quanto sia il legislatore nell’articolo
37 del D. Lgs. n. 81/2008 che l’Accordo medesimo vedono comunque il dirigente
come un lavoratore che riveste una particolare funzione nell’ambito della
organizzazione dell’azienda. Lo stesso è stato fatto del resto nel punto 5
dell'Accordo per quanto riguarda la formazione dei preposti allorquando l'estensore
dell'Accordo ha tenuto a precisare che la formazione particolare indicata nel
punto stesso destinata a queste figure è da considerarsi aggiuntiva ed
integrativa rispetto a quella prevista per tutti i lavoratori e riportata nei
punti precedenti dell'Accordo.
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