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"Come individuare il datore di lavoro?"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza
16/03/2012 -
1 LA DEFINIZIONE DI DATORE DI
LAVORO
1.1. Aspetti generali
Ai sensi dell’
articolo 2,
comma 1 lett. b) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per “datore di lavoro” si
intendono due situazioni differenziate dal legislatore.
1. Nel settore privato è
“
il
soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il
lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione
stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di
spesa”. Occorre però tener conto dei limiti della definizione di unità
produttiva, che ha un significato legale assai più ristretto di quello
derivante dal'uso comune del termine, ovvero l'
articolo 2, comma 1 lett. t)
del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 definisce “«unità produttiva»: stabilimento
o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi,
dotati di
autonomia finanziaria e tecnico funzionale”. Dunque non
ogni sede aziendale è un’unità produttiva, ma solo quella che possegga
“autonomia finanziaria e tecnico-funzionale”. Quindi chi è preposto ad una mera
sede aziendale, che non sia unità produttiva, non è datore di lavoro, e quindi
non può delegare, perché il primo requisito della delega è che sia conferita
dal datore
di lavoro.
La Corte di Cassazione con
sentenza del 22 ottobre 2004 n. 45068 ha chiarito che un soggetto aziendale
possa assumere la veste di datore di lavoro purché:
“…
l’organismo da lui
diretto, pur restando un’emanazione della stessa impresa, abbia una sua
fisionomia distinta, presenti un proprio bilancio e possa deliberare, in
condizioni di relativa indipendenza, il riparto delle risorse disponibili,
operando così le scelte organizzative ritenute più confacenti alle proprie
caratteristiche funzionali e produttive”.
2)
Solamente
“
nelle
pubbliche amministrazioni (
e dunque mai nel settore privato) di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di
gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio
avente autonomia gestionale,
individuato dall’organo di vertice delle
singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito
funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di
autonomi
poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di
individuazione non conforme ai criteri sopra indicati,
il datore di lavoro
coincide con l’organo di vertice medesimo”.
Il Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165 - "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" [Gazzetta Ufficiale n. 106 del
9 maggio 2001 - Supplemento Ordinario n. 112 (Rettifica G.U. n. 241 del 16
ottobre 2001)] all'art.1 comma 2 prevede che
“per amministrazioni pubbliche
si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i
Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti
pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”.
Coesistono dunque nel D.Lgs. n. 81/2008 due nozioni distinte e
differenti di datore di lavoro, non intercambiabili e formulate in termini
diversi, ai fini della tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di
lavoro:
1) il datore di lavoro in
tutte le aziende che non siano pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vale a dire le aziende
del settore privato, è una figura giuridica definita “
oggettivamente” dal
legislatore in termini obiettivi, desumibili sulla base di precisi indicatori
giuridici, in presenza dei quali chi applica le norme penalmente ed
amministrativamente sanzionate del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero gli ufficiali di
polizia giudiziaria degli organi di vigilanza territorialmente competenti,
individua il datore di lavoro del soggetto, o nei soggetti, che sono al vertice
della catena decisionale aziendale, la linea, in quanto possiedono i poteri
decisionali, gestionali e di spesa supremi;
2) il datore di lavoro in
tutte le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per le quali sole la norma prevede la
facoltà per l'organo di vertice dell'amministrazione di poter procedere all'individuazione
“
soggettiva” del datore di lavoro, che se validamente effettuata a favore di un
soggetto fornito di “autonomi poteri decisionali e i spesa”, configura
correttamente e legittimamente il datore di lavoro pubblico.
In altre
parole, nel settore privato il datore di lavoro non è necessariamente colui che
l'organo di vertice dell'azienda individua come tale, ma bensì colui o coloro i
cui poteri coincidono con quelli definiti dal concetto
di datore di lavoro espresso dal legislatore.
Il datore di lavoro è tenuto,
come garante "strutturale" e come
obbligato in via principale e
autonoma, figura "centrale" della prevenzione e protezione, come la
definisce efficacemente Beniamino Deidda, all’osservanza di tutte le
disposizioni antinfortunistiche e di igiene previste dalla legislazione vigente
per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, in quanto
titolare, beneficiario e organizzatore primo dell'attività lavorativa e delle
condizioni nelle quali tale attività viene svolta.
1.2. Il datore
di lavoro e la sentenza c.d. ThyssenKrupp della Corte d'Assise del
Tribunale di Torino del 14 novembre 2011
La sentenza c.d. ThyssenKrupp
della Corte d'Assise del Tribunale di Torino del 14 novembre 2011 n. 31095/07
N.R. n. 2/2009 RGA si sofferma in modo esemplare sul concetto e sulla
individuazione della figura del datore di lavoro: in essa la Corte deve
“ricordare
che, come insegna la Corte di Cassazione (v. sentenza n. 4981 del 6/2/2004)
la definizione di "datore di lavoro": " ... non è intesa nel
senso esclusivamente civilistico e giuslavoristico, e quindi limitata a chi è
titolare del rapporto di lavoro, ma si estende a chi ha la responsabilità
dell'impresa o dell'unità produttiva ed è titolare dei poteri decisionali e di
spesa ...
principio di effettività [oggi art. 2 comma 1 del D.Lgs.
n. 81/2008]. Con questa modifica
non si fa più riferimento ad un dato
formale ... ma altresì a dati di natura sostanziale quali la responsabilità
dell'impresa o dell'unità produttiva purché accompagnati - questo è il punto -
dai poteri decisionali e di spesa.
Insomma ciò che rileva, al fine di creare
la qualità di datore di lavoro, e quindi la posizione di garanzia, sono il
potere di decidere e quello di spendere.
Chi li possiede è datore
di lavoro e quindi titolare della posizione di garanzia ..
.
Ma il
principio di effettività non ha mai significato che il soggetto gravato della
posizione di garanzia - e che disponeva dei poteri di decidere e di spendere -
potesse esonerarsene su base volontaria o contrattuale e lo stesso istituto
della delega di
funzioni è stato assoggettato ad una rigorosissima serie di vincoli che
comunque non hanno mai condotto alla totale esclusione della responsabilità del
delegante qualora questi non avesse esercitato appieno i residui poteri di
controllo sull'opera del delegato. Insomma il principio di effettività è un
metodo, anche conoscitivo, per riportare la responsabilità laddove si trovano i
poteri di decidere e di spendere e non un modo per esonerare da responsabilità
chi, per scelta propria, di questi poteri disponga ma non li eserciti".
Ancora, per quanto qui rileva,
nella stessa sentenza: "
Nel caso di una società di capitali
originariamente il datore di lavoro (in senso civilistico) va individuato nel
consiglio
di amministrazione o nell'amministratore unico. Ove, con la nomina di uno o
più amministratori delegati, si verifichi il trasferimento di funzioni in capo
ad essi, non per questo va interamente escluso un perdurante obbligo di
controllo nella gestione degli amministratori delegati'. All'individuazione nel
Consiglio di Amministrazione delle società di capitali l'originario datore di
lavoro consegue la constatazione di come quest'ultimo si trovi in una
"posizione di garanzia" inderogabile, di natura pubblicistica:
"proprio in relazione alla natura dei beni tutelati (in particolare la
vita e la salute delle persone) ... dal principio di inderogabilità delle
funzioni di garanzia ... consegue altresì che il problema della riserva dei
poteri di controllo neppure si pone posto che sono proprio
i poteri
originari correlati alla posizione di datore di lavoro che non possono essere
unilateralmente o convenzionalmente rinunziati".
Con la conseguenza che i
doveri "residui" di controllo dei membri del Consiglio di
Amministrazione derivano dalla inderogabilità della loro "posizione di
garanzia" e sono - solo - civilisticamente previsti anche dal 2° comma
dell'art. 2392 c.c., nella forma attenuata - ma non eliminata - successiva alla
riforma del diritto societario (D.Lgs n. 6/2003).
Concetto ribadito, più di
recente, dalla stessa Corte Suprema nella sentenza
n. 38991/2010: "Questa Corte in plurime sentenze ha già avuto modo di
statuire che
nelle imprese gestite da società di capitali
gli obblighi
inerenti alla prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro, posti dalla
legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i
componenti del consiglio di amministrazione (Cass. IV, 6820/07, Mantelli).
Infatti, anche di fronte alla presenza di una eventuale delega di gestione
conferita ad uno o più amministratori, specifica e comprensiva dei poteri di
deliberazione e spesa, tale situazione può ridurre la portata della posizione
di garanzia attribuita agli ulteriori membri del consiglio, ma non escluderla
interamente, poiché
non possono comunque essere trasferiti i doveri di
controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo in
caso di mancato esercizio della delega"
”.
1.3. Sintesi
In
base ai principi esposti generalmente
il datore di lavoro può essere
identificato nei modi seguenti:
- nelle
Società di Persone, identificabili in società semplici, l’obbligo di
sicurezza grava su tutti i soci, salvo che questo non risulti espressamente
delegato ad uno soltanto.
In quelle definite come
Società in Nome Collettivo, il socio risponde penalmente dell’infortunio
occorso ad un altro socio, indipendentemente da una ripartizione dei compiti.
Nella Società in Accomandita
Semplice è Datore di lavoro il socio accomandatario, il quale non può delegare
la responsabilità all’accomandante;
- nelle
Società di Capitali, identificabili come Società per Azioni,
Società a Responsabilità Limitata, Società in Accomandita per Azioni, la
responsabilità grava, in generale, sul Consiglio di Amministrazione e quindi
sul Presidente o Consigliere/Amministratore Delegato o sull’Amministratore
unico, salva la dimostrazione esplicita di un’attribuzione di poteri gestionali
e decisionali ad altro soggetto;
- nelle
Cooperative il responsabile è il Presidente legale rappresentante
della società, salva la possibilità di dimostrare l’attribuzione di poteri ad
altro soggetto.
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