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"Software pirata, i professionisti possono utilizzarli"
fonte edilportale.com / Normativa
16/03/2012 - I professionisti iscritti all’Albo, che prestano un’opera intellettuale
non equiparabile all’attività di impresa, possono utilizzare software
pirata. La pensa così il Tribunale di Bologna, che con una recente
sentenza ha convalidato precedenti orientamenti della Cassazione.
Attività di impresa diversa dalla prestazione intellettuale autonoma e in forma associata
Il Tribunale di Bologna ha assolto dall’accusa di violazione del diritto d’autore un architetto in possesso di programmi duplicati di cui non possedeva la licenza. La decisione è stata motivata dal fatto che il libero professionista esercita attività intellettuale, diversa da quella industriale, e che, a detta dei giudici, la legge punisce chi usa programmi masterizzati nell’esercizio dell’attività di impresa.
Al contrario, il Tribunale ha affermato che la duplicazione dei software funzionale alla prestazione dell’opera intellettuale non è rilevante ai fini penali. Le stesse considerazioni dovrebbero quindi essere valide anche per gli studi associati, dove ogni professionista resta un lavoratore autonomo.
L’architetto, trovato in possesso di nove programmi installati abusivamente, di cui due pacchetti Microsoft Office, tre Adobe Acrobat, un Adobe Photoshop e tre Autodesk Autocad, di valore superiore a 17 mila euro, era stato inizialmente condannato al pagamento di una multa. Alla luce delle considerazioni del Tribunale, il professionista è stato in seguito assolto perché il fatto non sussiste.
Le pronunce precedenti
La posizione del Tribunale di Bologna si colloca sullo stesso filone di pronunce depositate in precedenza dalla Corte di Cassazione e dalla Corte d’Appello di Trento su casi analoghi.
Nel 2009 la Cassazione ha stabilito che la punizione è giustificata dallo scopo commerciale o imprenditoriale dell’attività. La Corte ha spiegato che non si deve fare confusione tra attività professionale ed imprenditoriale, a meno che non si dimostri che il professionista svolga la sua opera con una organizzazione tale da essere assimilato all’impresa. La differenza per la Cassazione sta nel fatto che l’attività di impresa è esplicitamente a scopo di lucro, mentre quella professionale non prevede un fine industriale.
Sulla stessa lunghezza d’onda si è collocata la Corte d’Appello di Trento, che nel 2010 ha assolto due architetti che usavano programmi senza licenza nei loro uffici perché si trattava di liberi professionisti e non di imprenditori.
Attività di impresa diversa dalla prestazione intellettuale autonoma e in forma associata
Il Tribunale di Bologna ha assolto dall’accusa di violazione del diritto d’autore un architetto in possesso di programmi duplicati di cui non possedeva la licenza. La decisione è stata motivata dal fatto che il libero professionista esercita attività intellettuale, diversa da quella industriale, e che, a detta dei giudici, la legge punisce chi usa programmi masterizzati nell’esercizio dell’attività di impresa.
Al contrario, il Tribunale ha affermato che la duplicazione dei software funzionale alla prestazione dell’opera intellettuale non è rilevante ai fini penali. Le stesse considerazioni dovrebbero quindi essere valide anche per gli studi associati, dove ogni professionista resta un lavoratore autonomo.
L’architetto, trovato in possesso di nove programmi installati abusivamente, di cui due pacchetti Microsoft Office, tre Adobe Acrobat, un Adobe Photoshop e tre Autodesk Autocad, di valore superiore a 17 mila euro, era stato inizialmente condannato al pagamento di una multa. Alla luce delle considerazioni del Tribunale, il professionista è stato in seguito assolto perché il fatto non sussiste.
Le pronunce precedenti
La posizione del Tribunale di Bologna si colloca sullo stesso filone di pronunce depositate in precedenza dalla Corte di Cassazione e dalla Corte d’Appello di Trento su casi analoghi.
Nel 2009 la Cassazione ha stabilito che la punizione è giustificata dallo scopo commerciale o imprenditoriale dell’attività. La Corte ha spiegato che non si deve fare confusione tra attività professionale ed imprenditoriale, a meno che non si dimostri che il professionista svolga la sua opera con una organizzazione tale da essere assimilato all’impresa. La differenza per la Cassazione sta nel fatto che l’attività di impresa è esplicitamente a scopo di lucro, mentre quella professionale non prevede un fine industriale.
Sulla stessa lunghezza d’onda si è collocata la Corte d’Appello di Trento, che nel 2010 ha assolto due architetti che usavano programmi senza licenza nei loro uffici perché si trattava di liberi professionisti e non di imprenditori.
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