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"Edilizia: sorveglianza sanitaria, alcol e sostanze stupefacenti"
fonte puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
19/03/2012 - Il Decreto legislativo
81/2008
attribuisce al
medico competente un
ruolo importante nell’ambito della gestione della sicurezza e salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, un ruolo ulteriormente qualificato e
sottolineato dalla necessaria partecipazione attiva alla valutazione dei
rischi.
Inoltre,
come più volte dimostrato anche dai nostri articoli,
è evidente come un’idonea sorveglianza sanitaria possa favorire la
prevenzione, una sorveglianza
sanitaria
integrata che si prenda cura del lavoratore in tutta la sua complessità,
specialmente in settori come l’edilizia dove stato fisico, fatica e stili di
vita possono incidere sensibilmente sulla percezione dei rischi.
Per
soffermarci e riflettere sulle potenzialità della
sorveglianza sanitaria in edilizia riprendiamo la presentazione di
una guida - pubblicata sul sito prevenzionecantieri.it (portale
informativo collegato al Piano Nazionale di Prevenzione in
Edilizia)
e realizzata dall’ AUSL
di Reggio Emilia
e dalla Regione Emilia
Romagna
–che offre utili indicazioni pratiche riferibili a un cantiere tradizionale.
AUSL
di Reggio Emilia, Regione Emilia Romagna, “ Guida pratica
all’antinfortunistica nei cantieri edili”, nona edizione, gennaio 2011.
Un
capitolo di questo documento, dal titolo “
Guida pratica all’antinfortunistica nei cantieri edili”, è dedicato
espressamente al tema della
sorveglianza
sanitaria.
La sorveglianza
sanitaria
- l’insieme “degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e
sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di
rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa” -
viene effettuata dal medico competente,
un medico in possesso di titoli “quali ad es. la specializzazione in
medicina del lavoro, in igiene e medicina preventiva o medicina legale, e
requisiti formativi e professionali”.
E
poiché la sorveglianza rientra nell’attività di prevenzione e di tutela della
salute in ambiente di lavoro, è evidente la necessità di una collaborazione tra
il medico competente e le altre figure
della prevenzione sia nella fase di valutazione dei rischi che nell’indicazione
e realizzazione degli interventi preventivi.
In
particolare la sorveglianza sanitaria “comprende accertamenti
sanitari
preventivi (intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore è destinato) e periodici (per controllare lo stato di salute dei
lavoratori, di norma una volta l’anno), ma anche accertamenti sanitari su
richiesta del lavoratore (qualora sia ritenuta correlata ai rischi
professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a
causa dell’attività lavorativa svolta), in occasione del cambio della mansione
e alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute (durata
superiore ai sessanta giorni continuativi)”.
Il
fine – continua il documento - è quello di esprimere il “giudizio di idoneità
alla mansione specifica”, ossia “valutare l’idoneità del singolo lavoratore in
relazione alla sua specifica mansione ed allo svolgimento di ogni singolo
compito che la mansione comporta”.
L’articolo
21 del D.Lgs. 81/2008 indica che anche i
lavoratori
autonomi hanno la facoltà di
beneficiare
della sorveglianza sanitaria, fermi restando gli obblighi previsti da norme
speciali.
La
guida ricorda che l’art. 90, comma 9, lett. a) del Testo Unico prevede
“l’obbligo” per il committente o per il responsabile dei lavori di “richiedere,
anche ai lavoratori autonomi, gli attestati inerenti la propria formazione e la
relativa idoneità sanitaria
ove
espressamente previsti dal presente decreto legislativo. Non essendo
previste, “almeno per il momento, norme speciali per cui è obbligatoria la
sorveglianza sanitaria, la presentazione dell’attestazione di idoneità
sanitaria costituisce per il committente solamente un criterio di scelta del
lavoratore autonomo a cui affidare i lavori e non un obbligo”.
La
guida si sofferma poi sulle problematiche relative ad
alcol e sostanze stupefacenti.
Il
Testo Unico prevede infatti che “il medico competente, nell’ambito della
sorveglianza sanitaria e solamente nei casi ed alla condizioni previste
dall’ordinamento, debba finalizzare le visite mediche (ad eccezione delle
visite su richiesta del lavoratore ) anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol
dipendenza
e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”.
Dopo
aver presentato i principali effetti dell’alcol sulla salute e sulla percezione
dei rischi nei luoghi di lavoro, “anche in conseguenza di un singolo ed
occasionale episodio di consumo spesso erroneamente valutato come innocuo”, la
guida riporta alcuni
riferimenti
legislativi nazionali e regionali:
-
la legge 30 marzo 2001, n.125 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi
alcolcorrelati)
sancisce che
nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di
infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei
terzi, …e’ fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande
alcoliche e superalcoliche… e che… i controlli alcolimetrici nei luoghi di
lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente …ovvero
dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli
ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio, delle
aziende unità sanitarie locali;
-
la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
autonome che, con provvedimento del
16 marzo 2006,
individua le attività lavorative ai fini del divieto di assunzione e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche elencandole
nell’Allegato I (ad esempio addetti alla guida di macchine di movimentazione
terra e merci e lavoratori addetti ai comparti dell’edilizia e delle
costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due
metri di altezza);
- gli art. 41 e 111 del D. Lgs. 81/2008;
- il documento “Orientamenti regionali per
medici competenti in tema di prevenzione, diagnosi e cura dell’alcol
dipendenza” della Regione Emilia Romagna pubblicato nel novembre 2009.
La
guida ricorda che l’
appartenenza di una
lavorazione alla lista dell’allegato I non è “una condizione sufficiente ad
avviare un programma di sorveglianza sanitaria, non essendo tale previsione
contemplata dalla norma di riferimento (art. 15 della L. 125/01). In
quest’ultimo caso, il datore di lavoro potrà ricorrere, se necessario, alla
Commissione medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale ai sensi dell’art. 5,
della L. 300/70. Inoltre, i controlli alcolimetrici previsti dall’art. 15 della
L. 125/01 non rientrano tra gli accertamenti previsti per la sorveglianza
sanitaria ma servono solo per la verifica del rispetto delle norme di divieto
o, in casi selezionati, per l’accertamento, nell’immediatezza, di una sospetta
condizione di etilismo acuto. Resta inteso che il test alcolimetrico potrà essere
effettuato dal medico competente anche qualora il lavoratore non sia sottoposto
a specifico programma di sorveglianza sanitaria: l’unica condizione da rispettare
è infatti l’inclusione della mansione nell’elenco dell’allegato 1 dell’Intesa
Stato Regioni del 16 marzo 2006”.
Riguardo
al consumo di bevande alcoliche,
come gestire operativamente un “caso” in
azienda?
Nella
guida si indica che “a seguito di segnalazioni da parte del datore di lavoro di
fatti accaduti in azienda (es. alterazioni comportamentali) o di evidenze
oggettive (es. alito alcolico) inquadrabili come situazioni di potenziale
pericolo per i lavoratori stessi o per i terzi ed evidentemente riferite a
condizioni di sospetta alcol dipendenza o abuso alcolico protratto, il Medico
Competente potrà, se la lavorazione è compresa nell’allegato 1 dell’accordo
Stato-Regioni del 16 Marzo 2006, effettuare il controllo alcolimetrico previsto
dall’art. 15 della L.
125/01”. Egli potrà inoltre “sottoporre a
controllo sanitario mirato il lavoratore al fine di accertarne l’idoneità alla
mansione, inquadrando l’accertamento nell’ambito della sorveglianza
sanitaria
già in essere”.
Nel caso invece di lavorazioni non comprese
nell’allegato 1 dell’Intesa Stato Regioni del 16 marzo 2006, “il medico
competente dovrà indicare al datore di lavoro il percorso previsto dall’art. 5
della L. 300/70, e cioè l’avvio del lavoratore al collegio medico dell’AUSL per
la valutazione dell’idoneità del lavoratore”.
Nel
documento, che vi invitiamo a visionare, vengono riportate nel dettaglio le procedure in caso di test con valore di
alcolemia superiore a 0,5 g/l.
Veniamo
infine ai problemi relativi alle sostanze stupefacenti e ai
problemi correlati alle tossicodipendenze.
La
legge di riferimento che regolamenta il problema delle tossicodipendenze è il
DPR n. 309/90 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza”. Legge che all’art. 125
prevede
l’espletamento di accertamenti di
“assenza” di tossicodipendenza “nei confronti di lavoratori che
appartengano a categorie destinate a mansioni che comportano rischi per la
salute e incolumità altrui e per i quali il datore di lavoro, in caso di
positività dell’accertamento dello stato di tossicodipendenza, è tenuto a far
cessare l’espletamento di tale mansione”.
In
particolare “i lavoratori da sottoporre nel corso della sorveglianza sanitaria
anche ad accertamenti per la ricerca delle sostanze stupefacenti sono
esclusivamente quelli previsti nell’Allegato I della successiva Intesa della
Conferenza Unificata Stato – Regioni del 30 ottobre 2007.
In
relazione al settore edile vanno ad esempio considerate le
mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
-
“conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della
patente di guida categoria C, D, E;
-
addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
-
conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con
binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri
ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie”.
Sono
invece “esonerati dagli accertamenti i manovratori di carri ponte, gru a ponte
comandati da terra mediante pulsantiera e gli addetti a manovrare paranchi,
argani, apparecchi di sollevamento corredati da strutture metalliche di entità
e sviluppo semplice, di portata non superiore a Kg 2.000, con equipaggiamenti
di comandi ridotti e impianti elettrici semplici. Tra questi ultimi rientrano
anche gli argani a cavalletto utilizzati in edilizia”.
La
guida – dopo essersi soffermata sulle
procedure diagnostiche e medico legali dettate dal Provvedimento 18 settembre
2008 e definite, per la Regione Emilia Romagna, dalla Delibera della Giunta DGR
1109/2009 – conclude il capitolo sottolineando che, in relazione alla
complessità della legislazione in tema di alcol e stupefacenti e alle
implicazioni ad essa collegate, è molto importante che ogni azienda stabilisca
“
procedure chiare e condivise” e
soprattutto
informi e formi i
lavoratori su queste tematiche.
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