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"Opere precarie, permesso di costruire non richiesto"

fonte edilportale.com / Normativa

20/03/2012 - Le opere precarie non necessitano di autorizzazioni edilizie e paesaggistiche. Ma la precarietà non coincide con il concetto di temporaneità. Si è pronunciata in questo senso la Corte di Cassazione con la sentenza 1191/2012.

La Corte è stata chiamata ad esprimersi sul caso di un box in lamiera non destinato ad uso temporaneo, edificato senza permesso di costruire in un’area soggetta a vincolo.
 
La Cassazione ha ricordato come, anche ai sensi di pronunce precedenti, la natura precaria di un intervento edilizio non coincide con la temporaneità della destinazione attribuita dal costruttore.
Al contrario, la natura precaria deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale dell'opera, utilizzata per fini specifici contingenti e limitati nel tempo.
Allo stesso tempo, l’opera precaria deve poter essere eliminata con facilità e in modo veloce dopo aver terminato la sua funzione.
 
La Corteha ricordato anche che non c’è correlazione tra precarietà e stagionalità dell’opera. Le opere stagionali, infatti, soddisfano bisogni che, anche se sono limitati a determinati periodi dell’anno, si perpetuano nel tempo. Dal momento che incidono sui beni tutelati, le opere stagionali necessitano quindi del permesso di costruire.
 
Per la Cassazione, infine, la natura precaria non dipende neanche dai materiali utilizzati e dalla facilità della rimozione. L’unico criterio cui far riferimento è la valutazione delle esigenze che l’opera deve soddisfare. Solo da questo emerge la stabilità dell’insediamento e la previsione della sua durata nel tempo.

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