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"Sistemi di gestione: il ruolo di RLS e RLST"
fonte puntosicuro.it / Formazione ed informazione
21/03/2012 - PuntoSicuro nei giorni scorsi ha presentato un intervento tratto dalla
giornata di studio e di aggiornamento
che si è tenuta a Bologna il 22 novembre 2011. Promosso dalla Cgil Emilia
Romagna, questo incontro partiva dalle trasformazioni nel mondo del lavoro
e della normativa in tema di sicurezza per proporre un puntuale aggiornamento di
funzionari, delegati sindacali e Rappresentanti
dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sul tema
“ Strumenti per la gestione della sicurezza sul lavoro in alcuni
settori. Quale ruolo dei lavoratori e dei RLS rispetto al ‘funzionamento’ di
questi sistemi”, Dott. Daniele Ganapini - responsabile del
Dipartimento "Qualificazione e
sviluppo del costruire" di NuovaQuasco
dell’introduzione
dei SGSSL ( Sistemi
di gestione salute e sicurezza sul lavoro) e dei Modelli di gestione (MOG).
Dopo
aver parlato del ruolo del sindacato e degli RLS di fronte ad adempimenti
spesso solo formali di quanto prescritto normativa sulla sicurezza, presentiamo
oggi una parte dell’intervento dal titolo “
Strumenti
per la gestione della sicurezza sul lavoro in alcuni settori. Quale ruolo dei
lavoratori e dei RLS rispetto al ‘funzionamento’ di questi sistemi”, a cura
del Dott. Daniele Ganapini, responsabile del Dipartimento "Qualificazione
e sviluppo del costruire" di NuovaQuasco.
L’intervento
presenta innanzitutto gli strumenti, i
sistemi
di gestione ricordando, ad esempio,
che “l’esigenza di standard di prodotto e di corrette prassi gestionali hanno
assunto nel secolo precedente un valore decisivo per dare certezza alle
relazioni fra soggetti economici sui mercati nazionali e internazionali”, e che
le “esperienze definibili come prassi di gestione sono numerose”, anche se i “metodi
scientifici di controllo della produzione e amministrativo-contabili dei flussi
economico-finanziari si sono perfezionati essenzialmente nel secolo scorso”.
Si
sofferma poi in specifico sui SGSL, i sistemi di
gestione relativi alla sicurezza sul lavoro, mettendone in luce diversi
aspetti in relazione alla normativa contenuta nel Decreto legislativo 81/2008 e nel
Decreto legislativo 231/2001.
Quello
che ci interessa focalizzare in questo articolo è tuttavia il
ruolo degli RLS. I loro compiti, le
possibilità di intervento in relazione al funzionamento dei sistemi di gestione.
Prima
di tutto l’intervento riporta le
attribuzioni
del RLS/T/SP (RLS di sito produttivo) ai sensi dell’art.50 del D. Lgs.
81/2008.
Al
comma 1 dell’art. 50 si indica che, fatto salvo quanto stabilito in sede di
contrattazione collettiva, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza:
-
“accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
-
è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei
rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nella azienda o unità produttiva;
-
è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di
prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione
dei luoghi di lavoro e del medico competente;
-
è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo
37;
-
riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione
dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle
sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione
e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
-
riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
-
riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista
dall’articolo 37; - promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione
delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica
dei lavoratori;
-
formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle
autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
-
partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
-
fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
-
avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della
sua attività;
-
può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di
prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai
dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la
sicurezza e la salute durante il lavoro”.
Viene
sottolineato poi che – art. 50, comma 2 – il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza deve disporre anche “dei mezzi e degli spazi necessari per
l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’
accesso ai dati, di cui all’articolo
18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche”.
Dopo
aver ricordato anche le attribuzioni del RLS/T/SP ai sensi dell’art. 50 commi
4, 5 e 7, l’autore riporta poi quanto contenuto negli
articoli 100 e 102 del D.Lgs. 81/2008 riguardo a sicurezza e
coordinamento nei cantieri:
-
“
Art. 100 comma 4: i datori di
lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per
la sicurezza copia del piano
di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno
dieci giorni prima dell’inizio dei lavori;
-
Art. 102 comma 1: prima
dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo
100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro
di ciascuna impresa esecutrice consulta il RLS gli fornisce eventuali chiarimenti
sul contenuto del piano. Il RLS ha facoltà di formulare proposte al riguardo”.
Entriamo
a questo punto nello specifico dei
compiti
del RLS in merito ai sistemi di gestione, ad esempio in relazione alle documentazioni
e informazioni richiedibili in consultazione o al verificarsi di situazioni
critiche coi lavoratori o comunque “per lo sviluppo di un nuovo valore
aziendale e di filiera attorno al tema sicurezza”.
In
particolare RLS e RLST possono
consultare
dati e documenti su:
-
“le valutazioni dei rischi (DVR, DUVRI, manutenzioni);
-
le relative misure di prevenzione (SPP, SGSL, PSC, POS);
-
gli infortuni e le malattie
professionali;
-
i risultati provenienti dai Servizi Pubblici di Vigilanza;
-
le sostanze e i preparati, le macchine e gli impianti;
-
gli ambienti di lavoro;
-
la Gestione e le procedure organizzative del lavoro;
-
i piani di formazione per la sicurezza e le modalità di informazione dei
lavoratori dipendenti e autonomi”.
Ma coma usare tale
conoscenza?
Cosa guardare, da subito?
L’intervento
suggerisce di controllare:
-
“se i dati e i documenti sono coerenti e specifici, precisi e aggiornati;
-
se i loro contenuti sono disponibili o trasmessi a chi di dovere secondo
modalità appropriate; - se l’organizzazione riconosce operativamente il valore
della sicurezza al di là delle dichiarazioni e gli obiettivi concretamente
sostenuti;
-
se tutti i soggetti sono opportunamente coinvolti e informati, a partire da
lavoratori e preposti fino ai fornitori e agli ausiliari tecnici”.
Inoltre
è importante
agire qualora:
-
“vi siano situazioni critiche e di disagio per i lavoratori;
-
le riunioni periodiche siano solo formalità;
-
quando i lavoratori si disinteressano e lasciano l’RLS solo;
-
in caso di infortunio”.
Agire
“non dimenticando le buone prassi fatte da altri prima di noi” e “usando o
definendo proprie liste di riscontro”.
Inoltre,
per concludere,
dove e con chi creare
sinergie?
Questi
i suggerimenti:
-
“sempre, laddove vi possa essere uno scambio proficuo, nella formazione informazione,
nella organizzazione;
-
nel rapporto con dirigenti e preposti in merito alla promozione di misure di
sicurezza tramite sorveglianza e la partecipazione alla GSL;
-
organizzando un monte ore e valorizzando il proprio ruolo tra datore di lavoro,
lavoratori, sindacato ma anche istituzioni;
-
restituendo l’azione svolta non solo in termini di rendicontazione ma anche di
patrimonializzazione delle attività e delle esperienze”.
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