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"I quesiti sul decreto 81: il montaggio sicuro dei palchi per spettacoli"
fonte puntosicuro.it / Formazione ed informazione
28/03/2012 - Quesito sulla applicazione del titolo
IV del d. lgs. n. 81/2008 per la costruzione di palchi per pubblici spettacoli.
A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
Per
la costruzione di un palco per una manifestazione di pubblico spettacolo si
applicano le disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 relative
ai cantieri temporanei o mobili e quindi si ha l'obbligo della nomina del coordinatore
per la sicurezza e della redazione del PSC o per questo tipo di lavori non
trovano applicazione le disposizioni sui cantieri temporanei o mobili? In tali
casi si applicano le prescrizioni valide per i ponteggi e vige l’obbligo di un
progetto?
Risposta
Il
quesito ha preso spunto certamente dagli incidenti accaduti recentemente ed a
distanza di soli tre mesi l’uno dall’altro nel corso dell’ allestimento
dei palchi per i concerti a Trieste di Jovanotti ed a Reggio Calabria di
Laura Pausini durante il quale sono rimasti infortunati mortalmente due giovani
lavoratori a causa del cedimento strutturale dei palchi stessi.
Il
dubbio espresso dal lettore sull’applicazione o meno per tali tipi di lavori
delle disposizioni relative ai cantieri temporanei o mobili è legato probabilmente
a quanto è possibile leggere nell'art. 88, riguardante il campo di applicazione
del Titolo IV del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, allorquando nel comma 2 lettera g) è indicato
che le disposizioni del Titolo IV medesimo non si applicano “
alle attività svolte in studi teatrali,
cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese purché
tali attività non implichino l’allestimento di
un cantiere temporaneo o mobile”.
Ai
lavori di costruzione di palchi destinati a spettacoli, concerti o
manifestazioni sportive in genere invece si applicano le disposizioni di cui al
Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. potendo tali lavori essere inquadrati
nella costruzione di opere fisse, temporanee, in metallo che sono esplicitamente
indicate nel punto 1. dell'allegato X dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 nel quale
sono stati elencati i lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo
89 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e cioè quei lavori per
l’effettuazione dei quali si deve ritenere installato un cantiere temporaneo o mobile.
I
palchi destinati a questi tipi di spettacoli comunque non sono da considerarsi ponteggi
fissi, benché utilizzino componenti di tali ponteggi, e quindi per il loro allestimento
non trovano applicazione le disposizioni e le prescrizioni stabilite dal D.
Lgs. n. 81/2008 per il montaggio,
l’esercizio e lo smontaggio dei ponteggi fissi e non vengono pertanto richiesti
l’autorizzazione ministeriale alla loro costruzione ed impiego, il PIMUS, l’abilitazione
per gli addetti al loro montaggio e smontaggio, ecc. Tali palchi sono comunque
assimilabili ad un’opera provvisionale per cui vanno comunque applicate le
disposizioni e le precise regole che il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ha fissato
per tali tipi di strutture.
Per
quanto riguarda la idoneità delle opere provvisionali, la loro stabilità e
resistenza, infatti, l’art. 112 del D. Lgs. n. 81/2008 ha stabilito al comma 1 che:
“
1. Le opere provvisionali devono essere
allestite con buon materiale ed a regola d'arte,
proporzionate ed idonee
allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera
durata del lavoro
”,
e con riferimento inoltre al montaggio e smontaggio delle stesse
opere provvisionali il D. Lgs. n. 81/2008 con l’art. 123 ha stabilito che:
“
1. Il montaggio e lo
smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta
sorveglianza di un preposto ai lavori
”
.
Circa poi la necessità di un
progetto e di un calcolo strutturale per tali tipi di opere si segnala quanto
indicato nell’art. 33 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 che qui di seguito
integralmente si riporta e secondo il quale:
“
1. I ponteggi di altezza
superiore a 20 metri
e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le
specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di
impiego, nonché
le altre opere provvisionali, costituite da elementi
metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle
loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un
progetto comprendente:
a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate
nell'autorizzazione ministeriale;
b) disegno esecutivo.
2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato
a norma di legge all'esercizio della professione, deve risultare quanto occorre
per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e
dell'esecuzione.
3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 e copia del
progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta
degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le
opere provvisionali di cui al comma 1
”
.
Quindi in risposta al quesito formulato e secondo quanto discende
dalla lettura degli articoli del D. Lgs. n. 81/2008 appena citati, le strutture
oggetto del quesito medesimo, in considerazione della loro complessità e del
numero di persone e dei carichi e sovraccarichi che devono sostenere nonché in
rapporto alle loro dimensioni che per questi tipi di spettacoli non sono
certamente irrilevanti, devono essere corredate preventivamente da un progetto,
a firma di un ingegnere o architetto abilitato all’esercizio della professione,
comprendente il calcolo di resistenza e di stabilità delle strutture stesse,
completo di disegno e di uno schema da tenere sul posto per essere eventualmente
esibiti all’organo di vigilanza e le operazioni di allestimento inoltre devono
essere eseguite sotto la stretta sorveglianza di un preposto ai lavori.
Tali obblighi sono ovviamente a carico dell’impresa che provvede
ad allestire i palchi la quale, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, deve cooperare
e coordinarsi con eventuali imprese subappaltatrici di cui dovesse servirsi
e, trattandosi inoltre di un cantiere temporaneo o mobile, le operazioni di
allestimento sono oggetto del piano di sicurezza e di coordinamento nonché del
controllo e della vigilanza da parte del coordinatore per la sicurezza, se esistente,
ed in mancanza del committente
dei lavori.
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