News
"Il medico competente e le strutture private convenzionate"
fonte puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
06/04/2012 - PuntoSicuro si è già soffermato nei mesi scorsi sul alcuni interventi –
pubblicati nel numero di ottobre/dicembre 2010 del Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia -
inseriti nella sezione dedicata al “
nuovo
ruolo del medico competente, fra strumenti di tutela e opportunità di crescita”.
Ruolo
che, come abbiamo più volte sottolineato sul nostro giornale, il Decreto
legislativo 81/2008 ha ulteriormente qualificato e sottolineato con la
partecipazione attiva al processo di valutazione
dei rischi.
Dopo
aver parlato di profili
di responsabilità del medico competente, anche in relazione ad una rassegna
di condanne e assoluzioni della Cassazione, ci soffermiamo oggi sulle
implicazioni del lavoro del medico nell’ambito di
strutture convenzionate con il datore di lavoro.
“Il Medico
Competente operativo nell’ambito di strutture convenzionate con il Datore di
Lavoro (D.Lgs. 81/08, art. 39 comma 2 lettera a): implicazioni professionali,
organizzative, giuridiche e medico legali” , a cura di Graziano Frigeri
In
“
Il Medico Competente operativo
nell’ambito di strutture convenzionate con il Datore di Lavoro (D.Lgs. 81/08,
art. 39 comma 2 lettera a): implicazioni professionali, organizzative,
giuridiche e medico legali” – a cura di Graziano Frigeri (Euronorma) – si
ricorda che il D.Lgs. 81/08 prevede la possibilità che il Medico Competente
operi anche come dipendente o collaboratore di un struttura privata
convenzionata con l’imprenditore per l’esecuzione della
sorveglianza sanitaria.
In
particolare l’ attività
del Medico Competente può svolgersi secondo le “seguenti
modalità:
-
dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata,
convenzionata con l’imprenditore;
-
libero professionista;
-
dipendente del datore di lavoro”.
In
Italia, “al contrario degli altri Paesi dell’UE, ha tuttavia finora prevalso la
figura del Medico Competente libero professionista, anche se nel settore
sanitario pubblico e, raramente, in quello privato, compare anche la figura del
Medico Competente dipendente della struttura stessa”. Tuttavia sono in aumento
“le singole Aziende (e recentemente anche le Pubbliche Amministrazioni) che si
affidano, per l’esecuzione della Sorveglianza Sanitaria, a strutture private
anche mediante l’indizione di gare d’appalto basate a volte solo sul prezzo
inferiore, ma sempre più spesso sull’offerta economica più vantaggiosa, intesa
come combinazione di qualità del servizio e prezzo”.
Lo
scopo di questo intervento è proprio
quello di discutere le implicazioni e le opportunità, derivanti:
-
“per un’Azienda, dalla scelta di avvalersi di una struttura per l’esecuzione
della sorveglianza
sanitaria per i propri lavoratori;
-
per il singolo Medico Competente, di scegliere di operare in un struttura
piuttosto che come libero professionista ‘puro’, tenendo presente anche il
punto di vista dell’Organo di Vigilanza”.
Nell’articolo,
che vi invitiamo a visionare, l’autore si sofferma sulle
strutture private con riferimento specifico a:
-
poliambulatorio specialistico: “in
cui, tra gli altri, operano anche Medici Specialisti in Medicina del Lavoro”;
-
studio specializzato in prestazioni di
sicurezza sul lavoro, a sua volta convenzionato con Medici Competenti
cui “passa” le Aziende;
-
studio medico associato composto da
soli Medici Competenti;
-
struttura privata specializzata in
sicurezza e medicina del lavoro, con Medici Competenti dipendenti o
collaboratori.
Per
ognuna di queste possibilità sono elencate le caratteristiche, i vantaggi e gli
svantaggi dal punto di vista dell’azienda e del singolo medico competente.
Ricordiamo
solamente che la quarta opzione (
struttura
privata specializzata) è poco diffusa in Italia, “mentre rappresenta la
forma di servizio prevalente nella maggioranza dei Paesi dell’Unione Europea,
in particolare della ‘Vecchia Europa’”.
Quando
l’Azienda cliente è seguita in modalità “
full
service”, il Medico
Competente e l’RSPP, “insieme al restante personale tecnico, lavorano
effettivamente ‘fianco a fianco’ nella valutazione dei rischi, nella redazione
del documento, nella formazione e nella risoluzione dei casi difficili (come ad
esempio le idoneità complesse) e i Medici Competenti con minore esperienza sul
campo (ad esempio i neospecialisti) possono trovare costante supporto sia nella
Direzione Sanitaria che nei Colleghi più esperti”.
Tuttavia dal punto di vista dell’Organo di
Vigilanza, confrontarsi con una struttura dotata di una propria specificità
tecnico professionale, una Direzione Sanitaria (spesso rappresentata da ex
Dirigenti Sanitari di Medicina del Lavoro del Servizio Pubblico) e quindi una
riconosciuta autorevolezza, può essere certamente più impegnativo che
‘trattare’ con i singoli Medici Competenti”.
Al
termine della disamina sulle implicazioni delle diverse scelte, l’autore
conclude che in linea di massima “la scelta da parte di una
Azienda di avvalersi, per l’esecuzione
della sorveglianza sanitaria, direttamente di Medici Competenti liberi
professionisti, ovvero di ricorrere ad una struttura complessa, dipende molto
oltreché da considerazioni economiche e di mercato, anche dalla
impostazione aziendale in termini di
gestione delle risorse umane e di organizzazione del lavoro e della sicurezza”.
Infatti
al di là della dimensione aziendale, le aziende con una
impostazione gestionale più “tradizionale” – “tendente al diretto e
continuo controllo (compreso a volte più o meno pressanti tentativi di
condizionamento) da parte dell’Ufficio Personale della attività del Medico
Competente (per le implicazioni che questa può nell’organizzazione del lavoro
aziendale)”- tenderanno a privilegiare
“la soluzione del libero professionista puro, per definizione ‘solo’ e in
quanto tale potenzialmente meno tutelato”.
Invece
aziende con maggiore interesse ad
acquisire “non solo singole prestazioni professionali, ma soluzioni anche di
tipo gestionale ed organizzativo, fino all’affidamento ‘full service’,
preferiranno invece la soluzione rappresentata dalla struttura”. E in questi
casi la soluzione della “struttura specializzata” potrà offrire “maggiori
garanzie di qualità, sia di tipo organizzativo gestionale, che professionale”.
Bisogna
poi considerare che l’affidare il servizio ad una “struttura specializzata,
eventualmente certificata, costituisce una maggiore garanzia sul risultato e,
se l’Azienda ha implementato un Sistema
di Gestione della Sicurezza e Salute del Lavoro, la struttura cui si affida
la Sorveglianza Sanitaria entra a fa parte del SGSL stesso”.
Ragionando
ora, invece, dal punto di vista del
Medico
Competente, “la scelta di operare come libero professionista puro, oppure
nell’ambito di una struttura organizzata, dipende da molti fattori”.
In
questo caso prima ancora che una scelta organizzativa od economica, si tratta
di “una
scelta ‘di vita professionale’
legata anche alle proprie inclinazioni ed impostazioni personali e relazionali”.
Riguardo
alla qualità del lavoro e alle opportunità di crescita professionale, “il
Medico che, optando per lavorare nell’ambito di una organizzazione, sceglie la
struttura specializzata, può contare sulla possibilità di confronto e
collaborazione con altri Colleghi Medici Competenti, sul supporto fornito da
una Direzione Sanitaria Competente (anche in occasione del confronto con
l’Azienda stessa e con l’Organo di Vigilanza), sulla possibilità di interagire
direttamente e in continuo con il RSPP e il restante personale tecnico appartenente
alla struttura incaricato della effettuazione delle prestazioni di sicurezza”.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1135 volte.
Pubblicità