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" Montaggio dei solai: i dispositivi di protezione individuale"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza
10/04/2012 - Per favorire l’eliminazione o la riduzione dei rischi di caduta
dall’alto nelle attività edili, con particolare riferimento all’attività di montaggio dei
solai, riprendiamo la presentazione delle schede contenute in un documento prodotto
dal
Coordinamento delle attività di
prevenzione in edilizia della Provincia di Venezia e curato dall’arch.
Cipriano Bortolato (Spisal AULSS 12 veneziana): “ Linee
guida per le misure di controllo del rischio attuabili nelle operazioni di
montaggio dei solai”.
Nei
precedenti articoli di presentazione abbiamo affrontato diversi temi: dalla gerarchia
dei controlli agli apprestamenti
collettivi, dalla formazione del
solaio dal basso alle reti e i materassi
di sicurezza.
Oggi
ci soffermiamo invece su alcune schede relative all’
equipaggiamento e ai
dispositivi
di protezione individuale.
La
SCHEDA n. 5 è dedicata ad esempio alla
formazione del solaio con
equipaggiamento di sicurezza individuale per prevenzione della caduta
dall’alto.
Il
documento specifica che le
misure di
controllo rientranti in questa categoria “sono
ascrivibili alla predisposizione di equipaggiamenti individuali che consentono
il lavoro sopraelevato, a quote superiori ai 2.00 m. Con questi sistemi è
possibile montare solai sia del tipo a pannello sia composti da travature
(travetti) ed elementi interposti (pignatte)”.
In particolare l’
equipaggiamento
fornito ai lavoratori dovrà consistere in un dispositivo di presa del corpo (“per
questioni di carattere ergonomico sono da preferire le imbracature EN 361
rispetto alle cinture EN 358”) che, mediante un dispositivo di collegamento (cordino
EN 354), di lunghezza prefissata o
regolabile, “ancorato ad una parte stabile della struttura o di un’opera
provvisionale, vincola le possibilità di movimento del lavoratore impedendogli
di accedere alla situazione pericolosa ovvero al limite oltre il quale si
realizzerebbe la caduta”.
Si
tratta di una “soluzione a bassa richiesta tecnologica”.
Spesso
– continua il documento – “risulta abbastanza semplice reperire
punti di ancoraggio sulle opere
provvisionali presenti nell’area di lavoro (in genere ponteggi perimetrali) e/o
sugli elementi in fase di posa (nel caso di pannelli). Risulterà, però,
necessario definire correttamente i possibili punti di
ancoraggio, anche marcando gli elementi fuori opera, al fine di evitare
sempre l’accesso del lavoratore alla situazione di pericolo (limite oltre il
quale si verificherebbe la caduta)”.
Coordinamento
delle attività di prevenzione in edilizia della Provincia di Venezia, “ Linee
guida per le misure di controllo del rischio attuabili nelle operazioni di
montaggio dei solai”, a cura di Cipriano Bortolato (Spisal AULSS 12
veneziana)
La
SCHEDA n. 6 è invece dedicata alla
riprogettazione della formazione del solaio
con equipaggiamento di sicurezza individuale per prevenzione della caduta
dall’alto.
Infatti
la soluzione trattata nella scheda precedente “è passibile di miglioramento
riprogettando il
sistema di ancoraggio
del dispositivo di collegamento all’elemento strutturale del solaio. L’elemento
di ancoraggio, che si adatta alla larghezza del pannello, può essere collocato,
anche fuori opera, nella posizione ottimale rispetto alla situazione di
pericolo”.
Nel
documento un’immagine mostra un esempio di realizzazione dell’ancoraggio
sull’elemento strutturale del solaio. Si ricorda, a questo proposito, che
“l’utilizzo di un sistema protettivo risulta senz’altro meno efficace rispetto
all’impiego di un sistema preventivo (posizionamento)”.
Veniamo
alla
SCHEDA n. 7, relativa alla formazione
del solaio utilizzando
dispositivi di
protezione individuale contro i rischi di caduta dall’alto.
Le
misure di controllo rientranti in questa categoria “sono ascrivibili alla
predisposizione di sistemi per l’utilizzo di DPI
anticaduta che consentono il lavoro sopraelevato a quote superiori ai 2.00
m”. E con questi sistemi, anche in questo caso, “è possibile montare solai sia
del tipo a pannello sia composti da travature (travetti) ed elementi interposti
(pignatte)”.
In
particolare questa procedura comporta la idonea
predisposizione di un sistema di sicurezza contro la caduta dall’alto:
il sistema è basato “sull’inserimento di un tubo a perdere in prossimità dei
getti in cls (calcestruzzo, ndr) realizzati prima della formazione del solaio. In una fase successiva tale elemento potrà
essere utilizzato per ospitare i montanti di un sistema di protezione dal RCA
(rischio di caduta dall’alto, ndr)”.
La
scheda puntualizza che “l’utilizzo dei DPI
anticaduta prevede la verifica dell’esistenza di un adeguato tirante
d’aria, al di sotto del posto di lavoro, tale da assicurare la completa
efficacia di funzionamento del sistema anticaduta dotato, tra l’altro, di
dispositivo dissipatore dell’energia di caduta” (EN 355).
Si
tratta dunque “di realizzare punti di
ancoraggio posti in posizione elevata rispetti ai piani di impatto in fase
di caduta. Ciò può avvenire mediante la
predisposizione
di linee di sicurezza, sostenute da montanti solidali alla struttura, sulle
quali realizzare l’ancoraggio del sistema individuale”.
Il
documento ricorda che la norma EN 795 “specifica i requisiti, i metodi di prova
e le istruzioni per l'uso e la marcatura di dispositivi di ancoraggio
progettati esclusivamente per l'uso con dispositivi di protezione individuale
contro le cadute dall'alto e non si applica ai punti di ancoraggio fissi
facenti parte della struttura originale”.
Inoltre
si sottolinea che la misura descritta “richiede la verifica dei componenti
costituenti gli ancoraggi” e che l’eventuale caduta “può comportare pericoli
dovuti all’
effetto pendolo”.
Infine
presentiamo brevemente la
SCHEDA n. 8 che
affronta il tema della
riprogettazione
della formazione del solaio utilizzando dispositivi di protezione individuale
contro i rischi di caduta dall’alto.
Si
tratta di “una riprogettazione dei normali sistemi anticaduta che riduce
notevolmente gli elementi di rischio residuo dovuti all’eventuale caduta
dell’operatore”. In particolare si parla
della creazione di “una
forca
in grado di ruotare seguendo gli
spostamenti del lavoratore. Il sistema, anche in questo caso, prevede
l’inserimento di un elemento ospitato nel getto del pilastro”.
In
particolare il sistema “prevede una
operatività su una superficie pari a 125 m2 lungo un raggio d’azione
di 6.50 m con sistemi di pilastri aventi una distanza massima di 8.50 m”.
Si
sottolinea di nuovo che la misura descritta “richiede la verifica dei componenti
costituenti gli ancoraggi”, ma che “in caso
di caduta l’effetto pendolo risulta estremamente contenuto”.
Tuttavia
la presenza degli elementi a “L” rovesciata “può determinare difficoltà nella movimentazione
dei carichi”.
Ricordiamo
che le schede, che vi invitiamo a visionare, contengono foto, immagini, disegni
esplicativi delle soluzioni di prevenzione prospettate.
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