News
"La sorveglianza sanitaria in caso di lavoro subordinato di fatto"
fonte puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
12/04/2012 - Con
una interessante sentenza (n. 6998 del 22 febbraio
2012) la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha condannato un datore
di lavoro - formalmente committente - per
non aver sottoposto alla sorveglianza sanitaria prevista dalla
legge, e in particolare alla visita medica periodica, due lavoratori
titolari di ditte individuali ma che
sostanzialmente operavano sotto le direttive dell’imputato.
La Cassazione ha confermato la condanna del ricorrente (datore
di lavoro) per il reato contravvenzionale di cui all’art. 4, comma 5, lettera
g) dell’allora vigente D.Lgs. n. 626 del 1994 (ora corrispondente all’art. 18
c. 1 lett. g) D.Lgs. 81/08), presumibilmente contestato a seguito di ispezione
da parte dell’Organo di vigilanza, reato consistente nel non aver richiesto al
medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico dalla legge.
Già in primo grado la qualificazione di
tali lavoratori era stata quali lavoratori subordinati, in applicazione di una
concezione sostanzialistica dei rapporti giuridici che è quella che deve guidare
e orientare l’interprete allorché occorra verificare l’attuazione degli
adempimenti e più in generale delle tutele di salute e sicurezza sul lavoro.
Il Tribunale infatti, dopo aver ricordato
che
“in materia antinfortunistica,
un rapporto di lavoro subordinato deve
ritenersi tale, a prescindere dalla qualifica formale, con riferimento
all'assenza di autonomia del lavoratore”, aveva accertato che i due
lavoratori di fatto operavano sotto le direttive dell'imputato.
E’ interessante verificare a questo punto
quali indici siano stati presi in considerazione dal Tribunale per giungere a
tale qualificazione.
Anzitutto - ricorda il Tribunale - l’imputato
“forniva i materiali (ponteggi tubolari),
richiedeva la concessione di suolo pubblico per l'arco temporale previsto,
forniva indicazioni in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori.”
A ciò va aggiunto che i due lavoratori,
“pur titolari di ditte individuali,
lavoravano quasi esclusivamente per l'A.[imputato, n.d.r.] e se volevano
prendere un periodo di ferie preavvisavano l'imputato.”
L’imputato propone ricorso sostenendo che da
un lato era stata ritenuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato
in difetto dei requisiti richiesti (ed in particolare dell'assoggettamento del
lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di
lavoro) e dall’altro erano stati ritenuti rilevanti elementi sussidiari
(collaborazione, continuità dell'attività, osservanza di un orario di lavoro)
che – a suo dire - potrebbero sussistere anche in presenza del lavoro autonomo.
Lamenta inoltre la mancata valutazione dell'esistenza di contratti di appalto.
La Cassazione rigetta il ricorso quale
manifestamente infondato.
E afferma:
“secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dal
Tribunale, “..un rapporto di lavoro subordinato deve essere considerato tale in
riferimento all'assenza di autonomia del lavoratore nella prestazione
dell'attività lavorativa e non già in relazione alla qualifica formale assunta
dal medesimo (Fattispecie in cui è stato ritenuto subordinato e non autonomo il
lavoratore che, pur formalmente titolare di una ditta artigiana, prestava in
assenza di autonomia la propria attività, ricevendo ordini dal datore di
lavoro, del quale utilizzava le attrezzature, il mezzo di trasporto ed il
materiale)” (cfr. Cass. pen. sez. 4 n. 12348 del 29.1.2008).
La Corte fa così riferimento alle
risultanze processuali, ed in particolare alle testimonianze rese dai
lavoratori stessi e alle parziali ammissioni dell'imputato, per giungere a
confermare l’assunto del Tribunale che ha ritenuto che:
-
i
due lavoratori “eseguivano gli stessi lavori realizzati dall'A. con la sua
società e cioè ponteggi tubolari”;
-
“il
materiale e cioè i tubolari li forniva l'A. che si occupava anche di richiedere
la concessione di suolo pubblico per l'arco temporale previsto fornendo altresì
indicazioni in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori”;
-
i
due “... lavoravano quasi esclusivamente per l'A. , anzi si erano licenziati
creando la ditta proprio perché l'imputato aveva dato assicurazioni circa il
lavoro con regolarità e quindi se volevano prendere un periodo di ferie era
loro cura avvisare il lavoro”.
Da tali risultanze emerge, quindi, secondo
la Corte, che i due lavoratori erano assoggettati al potere direttivo ed
organizzativo dell'imputato e ne deriva, conseguentemente, la sussistenza - di
fatto - degli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro
subordinato.
Un cenno infine al
precedente giurisprudenziale (Cass. Pen. sez. 4 n. 12348 del 29.1.2008)
espressamente richiamato dalla Corte nella sentenza in commento: in quel caso
il lavoratore
“D., già dipendente della
ditta di cui l'imputato era titolare, aveva sostanzialmente proseguito
l'attività con le modalità precedenti - pur avendo aperto una ditta artigiana a
lui intestata - perché era privo di autonomia, riceveva ordini dall'imputato di
cui utilizzava le attrezzature, il mezzo di trasporto e il materiale.”
E ancora,
“la sentenza di primo grado, espressamente
richiamata da quella di appello, indica ulteriori elementi significativi della
subordinazione del rapporto precisando le relative fonti di prova (per l'es. la
circostanza che l'infortunato tenesse una scheda con l'indicazione delle ore lavorate
e che, lo stesso giorno dell'infortunio, avesse viaggiato con un documento di accompagnamento
intestato non a lui ma alla ditta dell’imputato)”.
Infine,
“né può dirsi che non siano state indicate
le fonti di prova perché è stato proprio un dipendente dell'imputato a riferire
che ogni mattina D. si presentava presso la sede della ditta per ricevere istruzioni,
prelevava il materiale necessario per il lavoro e veniva avviato ai vari
cantieri.”
Nel caso preso in esame da
quest’ultima sentenza, la tutela che era stata omessa nei confronti del
lavoratore infortunato consisteva in una misura di sicurezza e in particolare
nella predisposizione di un idoneo parapetto.
In conclusione, la qualificazione
di un lavoratore come sostanzialmente subordinato, benché formalmente autonomo,
qualificazione che – lo ricordiamo – passa attraverso la rigorosa e puntuale
verifica della sussistenza degli indici su ricordati (in sintesi: assenza di
autonomia del lavoratore nella prestazione lavorativa e assoggettamento del
lavoratore al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro) ha come
conseguenza la potenziale contestabilità al datore di lavoro (solo formalmente
“committente”), in caso di condotta omissiva, della mancata adozione delle
misure di prevenzione e protezione previste dalla legge, della mancata
attuazione degli obblighi di informazione, formazione (generale e specifica),
addestramento, sorveglianza sanitaria ove necessaria e, più in generale, di
tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e leggi collegate a tutela del
lavoratore di cui all’art. 2 c. 1 lett. a) di tale decreto (secondo cui è
“lavoratore” la
“persona
che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività
lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o
privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un
mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari […]”.)
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1003 volte.
Pubblicità