"Omologazione trattori agricoli e forestali, recepite direttive CE"
fonte quotidianosicurezza.it / Sicurezza
La “direttiva 2009/60/CE del 13 luglio 2009, del Parlamento europeo e
del Consiglio”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
30 luglio 2009, n. L198, attiene alla “
velocità massima per costruzione e alle
piattaforme di carico dei trattori agricoli
o forestali a ruote”, e definisce nuovi parametri da rispettare per
l’omologazione. Dopo aver dato indicazione sulla procedura da adottare
per determinare la velocità massima dei trattori, la direttiva, in
merito alle piattaforme di carico
stabilisce che:
- “Il centro di gravità della piattaforma deve essere situato tra gli assi;
- le dimensioni della piattaforma devono essere tali che:
- la lunghezza non superi 1,4 volte la carreggiata massima anteriore o posteriore del trattore;
- la larghezza non superi quella massima complessiva del trattore non attrezzato;
- la piattaforma deve essere disposta simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano del trattore;
- il piano di carico deve trovarsi al massimo a 150 cm al di sopra del suolo;
- il montaggio e il tipo della piattaforma devono essere tali che, a carico normale, il campo di visibilità del conducente resti sufficiente e i vari dispositivi regolamentari di illuminazione e di segnalazione luminosa possano continuare a svolgere la loro funzione;
- la piattaforma di carico dev’essere amovibile; essa deve essere fissata al trattore in modo da escludere il pericolo che se ne distacchi accidentalmente”.
La “direttiva 2009/144/CE del 30 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 30 gennaio 2010, n. L 27,riguarda taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote. Sono numerose le indicazioni tecniche che la norma detta in materia di omologazione dei parabrezza, dei collegamenti meccanici tra trattori e veicoli rimorchiati e carico verticale, di regolatore di velocità, e protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle ruote.
La norma stabilisce le prescrizioni concernenti l’attrezzatura, le modalità di presentazione di domanda di omologazione, i requisiti generali e le prove e conformità della produzione. Fornisce inoltre esempi di marchi di omologazione CE e le procedure cui attenersi riguardo comunicazione concernente l’omologazione CE, suo rifiuto, estensione e revoca.
La “direttiva della Commissione 8 settembre 2010, n. 2010/62/UE è relativa” ai trattori a ridotta altezza libera dal suolo e ha lo scopo di “modificare la direttiva 80/720/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote, la direttiva 2003/37/CE, la direttiva 2009/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote in modo da tener conto delle caratteristiche specifiche dei trattori a ridotta altezza libera dal suolo”.
Si evidenzia che le direttive 2009/60/CE e 2009/144/CE sono versioni codificate, per le quali non è prevista la trasposizione nell’ordinamento interno.
Al decreto sono allegate le “Disposizioni generali e prescrizioni relative alle prese di forza” e prototipo di scheda informativa a norma dell’allegato I della direttiva 2003/37/CE per quanto riguarda l’omologazione CE di un trattore in relazione alle prese di forza per trattori. La scheda contiene dati generali e dati relativi alla documentazione di omologazione.
Le disposizioni del decreto si applicano: categorie T1, T2, T3 per i nuovi tipi di veicoli dal 29 settembre 2011, per i veicoli nuovi dal 29 settembre 2012; T4.3 dal 29 settembre 2013 ai nuovi tipi di veicoli e dal 29 settembre 2016 ai veicoli nuovi.
Per le categorie T4.1, T4,2, T5, C, R, S si applicano:
“a) tre anni dopo l’entrata in vigore del decreto di recepimento dell’ultima direttiva CE particolare da adottare, per i nuovi tipi di veicoli;
b) sei anni dopo l’entrata in vigore del decreto di recepimento dell’ultima direttiva CE particolare da adottare, per tutti i veicoli messi in circolazione”.
Ovvero secondo quanto previsto dall’articolo 22, comma 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004 .
Per approfondire: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, D.M. 20 febbraio 2012
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