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"I quesiti sul decreto 81: la formazione in collaborazione ... "
fonte puntosicuro.it / Formazione ed informazione
18/04/2012 - Sulla
formazione dei lavoratori e sull’istanza di collaborazione con gli organismi
paritetici. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
Nell’accordo sulla
formazione dei lavoratori vengono citati sia gli organismi
paritetici che gli enti bilaterali ai quali rivolgere l’istanza di
collaborazione. Tale obbligo va rivolto a entrambi i soggetti o basta a uno
solo di essi? Sull’attestato inoltre deve esserci il timbro dell’ente
bilaterale? Il coinvolgimento degli enti bilaterali e degli organismi
paritetici è obbligatorio e in caso di
mancata richiesta di collaborazione è prevista una sanzione?
Risposta
Questo è un altro
dei “pasticci” che ha creato la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome allorquando ha stilato l’Accordo relativo
alla formazione dei lavoratori, Accordo
raggiunto nella seduta del 21/12/2011, individuato con repertorio atti n. 221,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il
26/1/2012. Il pasticcio si individua nel fatto che, a differenza di quanto
indicato nell’ art. 37 comma 12 del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato
dal D. Lgs. correttivo n. 106/2009, con il quale il legislatore ha dato mandato
alla stessa Conferenza di fissare sia la durata che i contenuti minimi e le
modalità della formazione dei
lavoratori e secondo il quale:
“12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve
avvenire,
in collaborazione con gli organismi paritetici, ove
presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di
lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici
a carico dei lavoratori”
l’Accordo
in una nota inserita nella premessa dello stesso ha indicato che:
“In coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37,
comma 12, del D. Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati
previa richiesta di collaborazione agli
enti bilaterali, quali definiti all'articolo
2, comma 1, lettera h), del D.
Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modifiche e integrazioni
e agli organismi paritetici, così come definiti
all'articolo 2, comma
1,lettera ee), del D. Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio
che nel settore nel quale opera l'azienda. In
mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione
e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva
riscontro da parte
dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle
relative indicazioni
occorre tener conto
nella pianificazione e
realizzazione delle attività di
formazione, anche ove
tale realizzazione non
sia affidata agli enti bilaterali o agli
organismi paritetici. Ove la
richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'
ente bilaterale o dall'organismo
paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro
procede autonomamente alla
pianificazione e realizzazione delle attività di formazione”.
Quindi,
come si può facilmente osservare facendo un confronto fra i due testi, la
Conferenza Stato Regioni agli organismi
paritetici espressamente indicati dal legislatore quali organismi ai quali
rivolgere l’istanza di collaborazione ha affiancato con una “
e” (e non con una “
o”) gli enti bilaterali così come definiti dall’art. 2 del D. Lgs.
10/9/2003 n. 276 e s.m.i.. La confusione aumenta ancora di più se si osserva
che nella stessa premessa dell’Accordo, allorquando si fa riferimento ad una
eventuale risposta di tali organismi o enti, agli indirizzi dei quali il datore
di lavoro è tenuto ad attenersi, i due organismi sono collegati, diversamente
da quanto prima indicato, da una “o” e non da una “e” e ciò ad indicare che l’adempimento
si deve ritenere soddisfatto se il datore di lavoro si attiene anche ad uno
solo di essi e non ad entrambi. Ma questo è il meno se si pensa a come
comportarsi se i due organismi, nel rispondere entrambi, forniscano, alla luce
di quella che è la finalità per la quale è stato introdotto l’adempimento,
degli indirizzi che possono pure non essere di eguale contenuto se non
addirittura contrastanti fra di loro. Siamo davanti ad un altro rebus
introdotto dall’ Accordo Stato
Regioni la cui soluzione non può che essere suggerita dall’estensore dell’Accordo
stesso con una opportuna modifica o quanto meno con un opportuno intervento di
precisazione al fine di consentire all’utenza una puntuale applicazione
dell’adempimento stesso.
Così
stando le cose, anche se si è davanti ad una sorta di “licenza” che la
Conferenza Stato Regioni si è presa nell’assolvere al compito assegnatole dal
legislatore per essere andata al di là delle indicazioni fornite dallo stesso,
al quesito formulato non si può che rispondere che, al momento, chi organizza
un corso di formazione
per i lavoratori, sia esso un centro di formazione o lo stesso datore di
lavoro, è tenuto, per rispettare l’Accordo, ad indirizzare la propria istanza
di collaborazione sia agli organismi paritetici che agli enti bilaterali sempre
che gli stessi, così come esplicitamente indicato dal legislatore e dallo
stesso Accordo, siano comunque presenti sia nel territorio provinciale che nel
settore nel quale opera l’azienda.
Quindi
ove la richiesta, come dice l’Accordo, non riceva riscontro dall’ente
bilaterale
o dall’organismo
paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro può
procedere autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di
formazione dei lavoratori. Si deve invece intendere che se uno o entrambi gli
organismi forniscono una risposta contenente degli indirizzi il datore di
lavoro si dovrà attenere agli stessi sperando che non siano contrastanti.
Ciò
che risulta invece chiaro, con riferimento sempre al quesito, è che
non viene
richiesto dall’Accordo il timbro dell’organismo paritetico e dell’ente
bilaterale sull’attestato rilasciato dall’organizzatore del corso di formazione
in quanto ciò emerge dalla lettura delle indicazioni fornite in merito alla
redazione dell’attestato dal punto 7 dell’Accordo medesimo. Secondo tale punto,
infatti:
“Gli attestati di frequenza
e di superamento
della prova di verifica vengono rilasciati
direttamente dagli organizzatori
dei corsi in base a:
- la frequenza del 90% delle ore di formazione
previste al punto 4 (lavoratori);
- la frequenza del 90% delle ore di formazione
previste ed il superamento della prova di verifica per i soggetti di cui
ai punti 5 (preposti) e 6 (dirigenti).
Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi
comuni:
o Indicazione
del soggetto organizzatore del corso;
o Normativa di
riferimento;
o Dati
anagrafici e profilo professionale del corsista;
o Specifica
della tipologia di corso seguito con indicazione del settore
di riferimento e
relativo monte ore
frequentato (l'indicazione del settore di appartenenza e' indispensabile
ai fini del riconoscimento dei crediti);
o Periodo di
svolgimento del corso;
o Firma del
soggetto organizzatore del corso”,
e
quindi, come già detto, non è richiesto che sull’attestato vengano fornite indicazioni
in merito all’organismo paritetico ed all’ente bilaterale al quale si è inviata
l’istanza di collaborazione né tanto meno che sullo stesso venga apposto il
loro timbro.
In
merito infine ai provvedimenti che possono essere adottati dall’organo di
vigilanza nel caso che il datore non abbia provveduto ad effettuare la
richiesta di collaborazione prevista dal comma 12 dell’art. 37 del D. Lgs. n.
81/2008 e s.m.i. si fa presente che, pur rimanendo questo un adempimento
esplicitamente richiesto dal legislatore,
l’inottemperanza allo stesso non
prevede sanzioni e quindi non può essere oggetto di prescrizione e di contravvenzione
da parte dell’organo di vigilanza essendo tali provvedimenti riservati, ai
sensi del D. Lgs. N.
758/1994, agli obblighi la cui violazione prevede la sanzione dell’arresto
o dell’ammenda così come non si riscontra nel caso in esame.
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