Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Giovedì, 3 Aprile 2025
News

"I quesiti sul decreto 81: la formazione in collaborazione ... "

fonte puntosicuro.it / Formazione ed informazione

18/04/2012 - Sulla formazione dei lavoratori e sull’istanza di collaborazione con gli organismi paritetici. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
Nell’accordo sulla formazione dei lavoratori vengono citati sia gli organismi paritetici che gli enti bilaterali ai quali rivolgere l’istanza di collaborazione. Tale obbligo va rivolto a entrambi i soggetti o basta a uno solo di essi? Sull’attestato inoltre deve esserci il timbro dell’ente bilaterale? Il coinvolgimento degli enti bilaterali e degli organismi paritetici  è obbligatorio e in caso di mancata richiesta di collaborazione è prevista una sanzione?

Risposta
Questo è un altro dei “pasticci” che ha creato la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome allorquando ha stilato l’Accordo relativo alla formazione dei lavoratori, Accordo raggiunto nella seduta del 21/12/2011, individuato con repertorio atti n. 221, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012. Il pasticcio si individua nel fatto che, a differenza di quanto indicato nell’ art. 37 comma 12 del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. correttivo n. 106/2009, con il quale il legislatore ha dato mandato alla stessa Conferenza di fissare sia la durata che i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori e secondo il quale:
 
“12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”
 
l’Accordo in una nota inserita nella premessa dello stesso ha indicato che:
 
“In coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D. Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli  enti  bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera  h),  del  D. Lgs.  10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e  agli organismi paritetici, così come definiti all'articolo  2,  comma  1,lettera ee), del D. Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel  territorio  che nel settore nel quale opera l'azienda.  In  mancanza,  il  datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta  riceva  riscontro  da  parte  dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico,  delle  relative  indicazioni
occorre  tener  conto  nella  pianificazione  e  realizzazione  delle attività  di  formazione,  anche  ove  tale  realizzazione  non  sia affidata agli enti bilaterali o agli  organismi  paritetici.  Ove  la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall' ente bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla  pianificazione e realizzazione delle attività di formazione”.
 
Quindi, come si può facilmente osservare facendo un confronto fra i due testi, la Conferenza Stato Regioni agli organismi paritetici espressamente indicati dal legislatore quali organismi ai quali rivolgere l’istanza di collaborazione ha affiancato con una “ e” (e non con una “ o”) gli enti bilaterali così come definiti dall’art. 2 del D. Lgs. 10/9/2003 n. 276 e s.m.i.. La confusione aumenta ancora di più se si osserva che nella stessa premessa dell’Accordo, allorquando si fa riferimento ad una eventuale risposta di tali organismi o enti, agli indirizzi dei quali il datore di lavoro è tenuto ad attenersi, i due organismi sono collegati, diversamente da quanto prima indicato, da una “o” e non da una “e” e ciò ad indicare che l’adempimento si deve ritenere soddisfatto se il datore di lavoro si attiene anche ad uno solo di essi e non ad entrambi. Ma questo è il meno se si pensa a come comportarsi se i due organismi, nel rispondere entrambi, forniscano, alla luce di quella che è la finalità per la quale è stato introdotto l’adempimento, degli indirizzi che possono pure non essere di eguale contenuto se non addirittura contrastanti fra di loro. Siamo davanti ad un altro rebus introdotto dall’ Accordo Stato Regioni la cui soluzione non può che essere suggerita dall’estensore dell’Accordo stesso con una opportuna modifica o quanto meno con un opportuno intervento di precisazione al fine di consentire all’utenza una puntuale applicazione dell’adempimento stesso.
 
Così stando le cose, anche se si è davanti ad una sorta di “licenza” che la Conferenza Stato Regioni si è presa nell’assolvere al compito assegnatole dal legislatore per essere andata al di là delle indicazioni fornite dallo stesso, al quesito formulato non si può che rispondere che, al momento, chi organizza un corso di formazione per i lavoratori, sia esso un centro di formazione o lo stesso datore di lavoro, è tenuto, per rispettare l’Accordo, ad indirizzare la propria istanza di collaborazione sia agli organismi paritetici che agli enti bilaterali sempre che gli stessi, così come esplicitamente indicato dal legislatore e dallo stesso Accordo, siano comunque presenti sia nel territorio provinciale che nel settore nel quale opera l’azienda.
 
Quindi ove la richiesta, come dice l’Accordo, non riceva riscontro dall’ente bilaterale o dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro può procedere autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione dei lavoratori. Si deve invece intendere che se uno o entrambi gli organismi forniscono una risposta contenente degli indirizzi il datore di lavoro si dovrà attenere agli stessi sperando che non siano contrastanti.
 
Ciò che risulta invece chiaro, con riferimento sempre al quesito, è che non viene richiesto dall’Accordo il timbro dell’organismo paritetico e dell’ente bilaterale sull’attestato rilasciato dall’organizzatore del corso di formazione in quanto ciò emerge dalla lettura delle indicazioni fornite in merito alla redazione dell’attestato dal punto 7 dell’Accordo medesimo. Secondo tale punto, infatti:
 
“Gli attestati di  frequenza  e  di  superamento  della  prova  di verifica vengono  rilasciati  direttamente  dagli  organizzatori  dei corsi in base a:
     - la frequenza del 90% delle ore di formazione previste al  punto 4 (lavoratori);
    -  la frequenza del 90% delle ore di  formazione  previste  ed  il superamento  della prova di verifica per i soggetti di cui ai punti  5 (preposti) e 6 (dirigenti).
Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:
    o Indicazione del soggetto organizzatore del corso;
    o Normativa di riferimento;
    o Dati anagrafici e profilo professionale del corsista;
    o Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione  del settore   di   riferimento   e   relativo   monte   ore   frequentato (l'indicazione del settore di appartenenza e' indispensabile ai  fini del riconoscimento dei crediti);
    o Periodo di svolgimento del corso;
    o Firma del soggetto organizzatore del corso”,
 
e quindi, come già detto, non è richiesto che sull’attestato vengano fornite indicazioni in merito all’organismo paritetico ed all’ente bilaterale al quale si è inviata l’istanza di collaborazione né tanto meno che sullo stesso venga apposto il loro timbro.
 
In merito infine ai provvedimenti che possono essere adottati dall’organo di vigilanza nel caso che il datore non abbia provveduto ad effettuare la richiesta di collaborazione prevista dal comma 12 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si fa presente che, pur rimanendo questo un adempimento esplicitamente richiesto dal legislatore, l’inottemperanza allo stesso non prevede sanzioni e quindi non può essere oggetto di prescrizione e di contravvenzione da parte dell’organo di vigilanza essendo tali provvedimenti riservati, ai sensi del D. Lgs. N. 758/1994, agli obblighi la cui violazione prevede la sanzione dell’arresto o dell’ammenda così come non si riscontra nel caso in esame.

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 1159 volte.

Pubblicità

© 2005-2025 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino