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"Qualificazione dei formatori: approvati i nuovi criteri"
fonte insic.it / Formazione ed informazione
20/04/2012 - La Commissione consultiva permanente nella
seduta del
18 aprile scorso,
ha approvato i "Criteri di qualificazione della figura del formatore
per la salute e la sicurezza sul lavoro" in attuazione dell’art. 6 comma
8 lettera m bis) del
D.Lgs. 81/2008.
Le nuove disposizioni, che verranno diffuse tramite circolare del ministero del Lavoro, prevedono un prerequisito e un ventaglio di 6 criteri individuati come livello base richiesto per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il prerequisito riguarda il livello minimo di istruzione richiesto, ovvero il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Le sei tipologie di criteri prevedono tutte la presenza contemporanea di tre elementi minimi fondamentali: istruzione/formazione, esperienza e specifiche competenze di carattere didattico. I diversi soggetti (esterni e interni all’azienda) potranno scegliere in quale delle 6 diverse tipologie collocare la propria figura di formatore/docente.
Eccezioni a tutto questo vengono fatte per il Datore di lavoro che effettui la formazione ai propri lavoratori. Per questa specifica categoria cade l’obbligo di rispettare il prerequisito ed è sufficiente che il DL sia in possesso - per un periodo di tre anni - dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi di cui all’art. 34 del D.Lgs. 81/2008, nel rispetto delle condizioni dell’Accordo Stato Regioni del 11 gennaio 2012.
Le nuove disposizioni, che verranno diffuse tramite circolare del ministero del Lavoro, prevedono un prerequisito e un ventaglio di 6 criteri individuati come livello base richiesto per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il prerequisito riguarda il livello minimo di istruzione richiesto, ovvero il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Le sei tipologie di criteri prevedono tutte la presenza contemporanea di tre elementi minimi fondamentali: istruzione/formazione, esperienza e specifiche competenze di carattere didattico. I diversi soggetti (esterni e interni all’azienda) potranno scegliere in quale delle 6 diverse tipologie collocare la propria figura di formatore/docente.
Eccezioni a tutto questo vengono fatte per il Datore di lavoro che effettui la formazione ai propri lavoratori. Per questa specifica categoria cade l’obbligo di rispettare il prerequisito ed è sufficiente che il DL sia in possesso - per un periodo di tre anni - dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi di cui all’art. 34 del D.Lgs. 81/2008, nel rispetto delle condizioni dell’Accordo Stato Regioni del 11 gennaio 2012.
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