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"La qualificazione dei formatori per la sicurezza"

fonte puntosicuro.it / Formazione ed informazione

23/04/2012 -
Sono stati approvati lo scorso 18 aprile dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del lavoro i “ Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”, così come previsto dall’articolo 6, comma 8, lett.m-bis del Decreto Legislativo n. 81/2008.
 
Per approfondirne gli aspetti più significativi PuntoSicuro ha intervistato il Dott. Lorenzo Fantini, dirigente responsabile della Divisione Promozione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e uno dei principali referenti per l’attuazione del Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro.

Innanzitutto, il Dott. Fantini evidenzia come il documento appena approvato dalla Commissione consultiva rappresenti il tassello per completare gli Accordi del 21 dicembre sulla formazione dei lavoratori, che ricordiamo, si limitavano a definire, come requisito minimo per i docenti, un’esperienza professionale o di insegnamento almeno triennale, previsione molto generale e che pone una serie di problemi di attuazione. Volutamente gli accordi non definivano ulteriori requisiti proprio in quanto i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro erano in fase avanzata di definizione nell’ambito dei lavori della Commissione consultiva.
Il nuovo documento approvato definisce quindi i requisiti che devono essere in possesso dei formatori e che costituiranno per il datore di lavoro il punto di riferimento per valutare la qualità dell’offerta formativa e la congruenza con il quadro normativo.
 
Nel dettaglio, si tratta di una griglia di requisiti minimi, che prevede innanzitutto un prerequisito che vale per tutti i formatori (ad esclusione del datore di lavoro che effettua direttamente la formazione ai propri lavoratori) è che consiste nel possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.
 
Oltre a questo prerequisito sono previsti ulteriori 6 criteri di qualificazione: per essere considerato qualificato il formatore-docente dovrà possedere il prerequisito ed almeno uno dei criteri elencati nel documento.
 
Ciascun criterio è articolato in ulteriori requisiti minimi per garantire la contemporanea presenza dei tre elementi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacità didattica. Non si tratta quindi di requisiti solo teorici ma c’è sempre la combinazione all’interno dei criteri di un elemento teorico e di uno pratico, quindi requisiti di studio uniti all’esperienza (salvo il caso del primo criterio che prevede come sufficiente alla qualificazione la precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, in quella che il documento definisce come “area tematica oggetto della docenza” [1]).
 
La griglia considera perciò diverse tipologie di studio, non solo nell’ambito della materia oggetto della docenza ma anche nell’area della comunicazione e della didattica, mettendo quindi in evidenza la capacità di essere docente. Comune a tutti i requisiti è infatti la necessità di una precedente esperienza come docente esterno negli ultimi 3 anni per almeno 32 ore. È un passo importante e fondamentale, - sottolinea il Dott. Fantini - coinvolgerà tutti i futuri formatori che dovranno quindi valutare la propria esperienza pregressa e reperire una specifica documentazione che la comprovi, documentazione che dovrà essere esibita ai datori di lavoro che richiederanno l’attività di formazione.
 
Non è invece prevista l’istituzione di un albo dei formatori, sarà il docente e il datore di lavoro che dovranno dimostrare tramite la specifica documentazione se la formazione erogata è coerente con le disposizioni del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, all’organo di vigilanza o al giudice in caso di contestazione.
 
Sui lavori della Commissione, durati due anni, il Dott. Fantini mette in evidenza come siano stati la sintesi di diverse posizioni che hanno raggiunto alla fine un punto di convergenza: un esempio è un’ulteriore previsione specifica destinata ai datori di lavoro che non era prevista nella penultima stesura e che è stata inserita successivamente per venire incontro alle esigenze delle piccole e medie imprese, anche in relazione alla situazione economica attuale. La previsione specifica che i datori di lavoro possono svolgere attività formativa, nei soli riguardi dei propri lavoratori e solo se in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, con il solo prerequisito del diploma di scuola secondaria di secondo grado senza il possesso degli ulteriori requisiti definiti dal documento della Commissione.
Questa previsione è però transitoria – sottolinea il Dott. Fantini - per un periodo di 36 mesi (24 mesi dall’entrata in vigore dei criteri di qualificazione, che a loro volta entreranno in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione). Al termine di questo periodo, il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l’attività formativa dovrà dimostrare di essere in possesso di uno dei 6 criteri definiti dalla Commissione.
 
L’entrata in vigore dei criteri di qualificazione dei formatori dopo 12 mesi, continua il Dott. Fantini, è stato un ulteriore punto dibattuto a lungo nella Commissione per la consapevolezza che il nuovo sistema imporrà regole più stringenti a cui tutto il mondo della formazione sulla sicurezza sul lavoro dovrà adeguarsi.
 
Da parte del Ministero del lavoro non c’è invece ancora una decisione definitiva sullo strumento giuridico con il quale i criteri di qualificazione saranno recepiti (il dott. Fantini sottolinea come questa avverrà nel più breve tempo possibile): il Decreto Legislativo 81/2008 prevede i compiti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ma non ne definisce lo strumento giuridico di recepimento. Il Ministero sta quindi valutando se sottoporre i criteri di qualificazione a un accordo in sede di conferenza Stato-Regioni. È però allo studio anche l’ipotesi di approvazione con una specifica legge (con quindi tempi più lunghi di approvazione) se i criteri di qualificazioni dovessero essere intesi come destinati a un più ampio spettro della formazione e quindi non solo alla formazione definita dagli articoli 34 e 37 del Decreto Legislativo 81/2008 e dai relativi accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Il Dott. Fantini sottolinea però che l’impostazione su cui si sono espressi in modo concorde i componenti della Commissione è quella di limitare i criteri di qualificazione ai soli formatori per la salute e sicurezza sul lavoro, così come richiesti dagli articoli e dagli accordi appena citati. Il Dott. Fantini proporrà quindi agli uffici competenti del Ministero del Lavoro l’approvazione dei criteri di qualificazione tramite un accordo in sede di conferenza Stato-Regioni.
 
In questa ipotesi, è ipotizzabile un accordo in tempi rapidi, forse un mese, in considerazione della provenienza del documento dalla Commissione consultiva, sede già teatro di condivisione con i rappresentanti dei ministeri, delle regioni e delle province autonome (sulla scorta dell’esperienza recente, il Dott. Fantini non esclude però che vi possano essere in sede di Conferenza Stato-Regioni ulteriori contrattempi).
 
L’intervista di PuntoSicuro si conclude con un auspicio del Dott. Fantini: l’applicazione dei criteri di qualificazione dei formatori, unita all’applicazione degli accordi del 21 dicembre 2011 e a quello per l’utilizzo delle attrezzature del 22 febbraio 2012, accompagnata da una campagna ispettiva sulle distorsioni del panorama formativo – che il Dott. Fantini auspica – porteranno a selezionare quei soggetti formatori effettivamente capaci e in grado di erogare una formazione efficace che possa elevare i livelli di prevenzione e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mettendo invece fuori mercato quei soggetti che non sono in grado di garantirla.
 
 
Nota: in aggiunta ai temi trattati dal Dott. Fantini, aggiungiamo ulteriori due indicazioni per i formatori presenti nel documento approvato dalla Commissione consultiva: l’aggiornamento e la clausola di salvaguardia.

Ai fini dell’ aggiornamento, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento. Oppure il docente deve effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.
 
La clausola di salvaguardia prevede invece che i formatori non in possesso del prerequisito (diploma di scuola secondaria di secondo grado) alla data di pubblicazione dei criteri di qualificazione, possono svolgere l’attività qualora siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti dal documento.

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