News
"La qualificazione dei formatori per la sicurezza"
fonte puntosicuro.it / Formazione ed informazione
23/04/2012 -
Sono stati approvati lo scorso 18 aprile dalla Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso
il Ministero del lavoro i “
Criteri di qualificazione della figura del formatore
per la salute e sicurezza sul lavoro”, così come previsto dall’articolo 6,
comma 8, lett.m-bis del Decreto Legislativo
n. 81/2008.
Per approfondirne gli aspetti più significativi
PuntoSicuro ha intervistato il Dott.
Lorenzo Fantini, dirigente responsabile della Divisione Promozione della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e uno dei
principali referenti per l’attuazione del Testo
Unico di salute e sicurezza sul lavoro.
Sui lavori della Commissione, durati due anni, il
Dott. Fantini mette in evidenza come siano stati la sintesi di diverse
posizioni che hanno raggiunto alla fine un punto di convergenza: un esempio è un’ulteriore
previsione specifica destinata ai datori
di lavoro che non era prevista nella penultima stesura e che è stata inserita
successivamente per venire incontro alle esigenze delle piccole e medie imprese,
anche in relazione alla situazione economica attuale. La previsione specifica
che i
datori di lavoro possono svolgere attività formativa, nei soli riguardi
dei propri lavoratori e solo se in possesso dei requisiti per lo svolgimento
diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, con il solo
prerequisito del diploma di scuola secondaria di secondo grado senza il
possesso degli ulteriori requisiti definiti dal documento della Commissione.
Innanzitutto, il Dott. Fantini evidenzia come il
documento appena approvato dalla Commissione consultiva rappresenti il tassello
per completare gli Accordi del 21
dicembre sulla formazione dei lavoratori, che ricordiamo, si limitavano a
definire, come requisito
minimo per i docenti, un’esperienza professionale o di insegnamento almeno
triennale, previsione molto generale e che pone una serie di problemi di
attuazione. Volutamente gli accordi non definivano ulteriori requisiti proprio
in quanto i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute
e sicurezza sul lavoro erano in fase avanzata di definizione nell’ambito dei
lavori della Commissione consultiva.
Il nuovo documento approvato definisce quindi i requisiti
che devono essere in possesso dei formatori e che costituiranno per il datore
di lavoro il punto di riferimento per valutare la qualità dell’offerta formativa
e la congruenza con il quadro normativo.
Nel dettaglio, si tratta di una griglia di
requisiti minimi, che prevede innanzitutto un prerequisito che vale per tutti i
formatori (ad esclusione del datore di lavoro che effettua direttamente la
formazione ai propri lavoratori) è che consiste nel possesso di un diploma di
scuola secondaria di secondo grado.
Oltre a questo prerequisito sono previsti ulteriori
6
criteri di qualificazione: per essere considerato qualificato il
formatore-docente dovrà possedere il prerequisito ed almeno uno dei criteri elencati
nel documento.
Ciascun criterio è articolato in ulteriori
requisiti minimi per garantire la contemporanea presenza dei tre elementi
fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in
materia di salute e sicurezza sul lavoro:
conoscenza, esperienza e capacità
didattica. Non si tratta quindi di requisiti solo teorici ma c’è sempre la
combinazione all’interno dei criteri di un elemento teorico e di uno pratico, quindi
requisiti di studio uniti all’esperienza (salvo il caso del primo criterio che
prevede come sufficiente alla qualificazione la precedente esperienza come
docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, in quella che il
documento definisce come “area tematica oggetto della docenza” [1]).
La griglia considera perciò diverse tipologie di
studio, non solo nell’ambito della materia oggetto della docenza ma anche
nell’area della comunicazione e della didattica, mettendo quindi in evidenza la
capacità di essere docente. Comune a tutti i requisiti è infatti la necessità
di una precedente esperienza come docente esterno negli ultimi 3 anni per almeno
32 ore. È un passo importante e fondamentale, - sottolinea il Dott. Fantini - coinvolgerà
tutti i futuri formatori che dovranno quindi valutare la propria esperienza
pregressa e reperire una specifica documentazione che la comprovi,
documentazione che dovrà essere esibita ai datori di lavoro che richiederanno
l’attività di formazione.
Non è invece prevista l’istituzione di un albo dei
formatori, sarà il docente e il datore di lavoro che dovranno dimostrare
tramite la specifica documentazione se la formazione
erogata è coerente con le disposizioni del Testo unico sulla sicurezza sul
lavoro, all’organo di vigilanza o al giudice in caso di contestazione.
Questa previsione è però transitoria – sottolinea
il Dott. Fantini - per un periodo di 36 mesi (24 mesi dall’entrata in vigore
dei criteri di qualificazione, che a loro volta entreranno in vigore 12 mesi
dopo la pubblicazione). Al termine di questo periodo, il datore di lavoro che
intenda svolgere direttamente l’attività formativa dovrà dimostrare di essere
in possesso di uno dei 6 criteri definiti dalla Commissione.
L’entrata in vigore dei criteri
di qualificazione dei formatori dopo 12 mesi, continua il Dott. Fantini, è
stato un ulteriore punto dibattuto a lungo nella Commissione per la
consapevolezza che il nuovo sistema imporrà regole più stringenti a cui tutto
il mondo della formazione sulla sicurezza sul lavoro dovrà adeguarsi.
Da parte del Ministero del lavoro non c’è invece
ancora una decisione definitiva sullo
strumento giuridico con il quale i
criteri di qualificazione saranno recepiti (il dott. Fantini sottolinea come
questa avverrà nel più breve tempo possibile): il Decreto Legislativo 81/2008
prevede i compiti della Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro ma non ne definisce lo strumento giuridico di recepimento.
Il Ministero sta quindi valutando se sottoporre i criteri di qualificazione a
un accordo in sede di conferenza Stato-Regioni. È però allo studio anche
l’ipotesi di approvazione con una specifica legge (con quindi tempi più lunghi
di approvazione) se i criteri di qualificazioni dovessero essere intesi come
destinati a un più ampio spettro della formazione e quindi non solo alla
formazione definita dagli articoli 34 e 37 del Decreto Legislativo 81/2008 e
dai relativi accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Il Dott. Fantini
sottolinea però che l’impostazione su cui si sono espressi in modo concorde i
componenti della Commissione è quella di limitare i criteri di qualificazione
ai soli formatori per la salute e sicurezza sul lavoro, così come richiesti
dagli articoli e dagli accordi appena citati. Il Dott. Fantini proporrà quindi agli
uffici competenti del Ministero del Lavoro l’approvazione dei criteri di
qualificazione tramite un accordo in sede di conferenza Stato-Regioni.
In questa ipotesi, è ipotizzabile un accordo in
tempi rapidi, forse un mese, in considerazione della provenienza del documento
dalla Commissione consultiva, sede già teatro di condivisione con i
rappresentanti dei ministeri, delle regioni e delle province autonome (sulla
scorta dell’esperienza recente, il Dott. Fantini non esclude però che vi
possano essere in sede di Conferenza Stato-Regioni ulteriori contrattempi).
L’intervista di PuntoSicuro si conclude con un auspicio
del Dott. Fantini: l’applicazione dei criteri di qualificazione dei formatori,
unita all’applicazione degli accordi del 21 dicembre 2011 e a quello per l’utilizzo
delle attrezzature del 22 febbraio 2012,
accompagnata da una campagna ispettiva sulle distorsioni del
panorama formativo – che il Dott. Fantini auspica – porteranno a
selezionare quei soggetti formatori effettivamente capaci e in grado di erogare
una formazione efficace che possa elevare i livelli di prevenzione e di tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mettendo invece fuori mercato
quei soggetti che non sono in grado di garantirla.
Nota: in aggiunta ai temi trattati dal Dott. Fantini,
aggiungiamo ulteriori due indicazioni per i formatori presenti nel documento
approvato dalla Commissione consultiva: l’aggiornamento e la clausola di
salvaguardia.
Ai fini dell’
aggiornamento, il
formatore-docente è
tenuto con cadenza triennale, alla frequenza, per almeno 24
ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di
aggiornamento. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di
aggiornamento. Oppure il docente deve effettuare un numero
minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.
La clausola di salvaguardia prevede invece che i
formatori non in possesso del prerequisito (diploma di scuola secondaria di
secondo grado) alla data di pubblicazione dei criteri di qualificazione,
possono svolgere l’attività qualora siano in grado di dimostrare di possedere
almeno uno dei criteri previsti dal documento.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1278 volte.
Pubblicità