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"REACH, CLP e SDS: le ricadute sulla valutazione del rischio chimico"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza
24/04/2012 - Ci siamo soffermati nei giorni scorsi su alcune relazioni presentate
al 74° Congresso Nazionale SIMLII “
2011
- Dall’Unità d’Italia al Villaggio Globale. La Medicina del Lavoro di fronte
alla globalizzazione delle conoscenze, delle regole, del mercato”,
congresso che si è tenuto a Torino dal16 al 19 novembre 2011. Relazioni,
pubblicate sul numero di luglio/settembre 2011 del Giornale Italiano di Medicina
del Lavoro ed Ergonomia, con riferimento ai temi dell’industria
metalmeccanica e dei rischi
da rumore.
Il
congresso nazionale SIMLII si è tuttavia occupato anche di molte altre
tematiche e tipologie di rischi, ad esempio i
rischi da agenti chimici.
In
particolare un intervento - dal titolo “
Il nuovo scenario
normativo del rischio da agenti chimici alla luce dei regolamenti REACH, CLP e SDS”
e a cura di Ilaria Malerba (Federchimica, Direzione Centrale
Tecnico-Scientifica, Milano) - si sofferma sui vari regolamenti europei relativi
alle sostanze chimiche che hanno dirette ricadute sulla normativa che riguarda
la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e si interfacciano con la
valutazione del rischio chimico.
L’intervento
sottolinea che le imprese europee si stanno trovando di fronte “a un impegno
importante per affrontare le rilevanti scadenze che prevedono la contemporanea
entrata in vigore delle nuove disposizioni che riguardano la classificazione
ed etichettatura (C&L) delle sostanze, l’obbligo di adeguamento delle Schede
Dati di Sicurezza (SDS) così come emendate dal regolamento UE 453/2010 di
modifica dell’Allegato II del REACH, nonché, per le sostanze, la notifica della
classificazione ed etichettatura e la prima scadenza della registrazione ai
sensi del REACH”.
Poiché
queste novità porteranno necessariamente le imprese “ad affrontare con un nuovo
approccio le proprie attività connesse all’utilizzo di agenti chimici e a
rivedere le relative valutazioni dei rischi (VdR)”, il tema delle ricadute dei
Regolamenti REACH e CLP è stato affrontato dal Ministero del Lavoro tramite il
Comitato 9 della
Commissione Consultiva
Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
Sono
state al tal fine realizzate, con documento approvato il 20 aprile 2011, le Prime
indicazioni esplicative
in merito
alle implicazioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation
Authorisation Restriction of Chemicals - REACH), del Regolamento (CE) n.
1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del Regolamento (UE) n.
453/2010 (recante modifiche all’Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e
concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza), nell’ambito
della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
(Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, Capo I “Protezione da Agenti Chimici”
e Capo II “Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni”).
La
relatrice si sofferma sulle varie
modifiche
apportate dai regolamenti suddetti, ricordando, ad esempio, che il Regolamento
CLP va ad incidere, “anche se a volte in
maniera indiretta e non sempre immediata, su tutte le disposizioni normative
che si rifanno ai criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele”,
con la conseguente modifica delle relative
Schede Dati di Sicurezza (SDS), così come previsto dal regolamento
453/2010.
D’altronde
il Regolamento REACH rivoluziona
il sistema di gestione delle informazioni sulle sostanze e introduce
altrettanti importanti novità, novità che PuntoSicuro in questi anni ha
presentato tempestivamente attraverso numerosi articoli.
Ricordiamo
che il REACH prevede, per tutte le sostanze soggette a registrazione in
quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate all’anno per dichiarante, che sia
effettuata la
valutazione della sicurezza
chimica (CSA-Chemical Safety Assessment), “i cui risultati sono da
riportarsi in una
relazione sulla
sicurezza chimica (CSR-Chemical Safety Report). Il REACH prevede,
all’interno del suddetto CSA, anche la
valutazione
di rischio in ambiente di lavoro”.
Si
tratta di un “processo di valutazione complesso”che prevede, “in caso di
mancanza di dati specifici, l’utilizzo di modelli per predire la concentrazione
della sostanza in ambiente di lavoro, con la conseguente valutazione del
rischio specifico attraverso la comparazione con il livello di effetto
tossicologico”. E alla luce di queste e altre novità “per gli utilizzatori di
agenti chimici risulterà sempre più necessario riferirsi alle specifiche SDS
per effettuare le proprie valutazioni”.
Ricordando
che lo “strumento privilegiato e più completo per trasferire e ricavare
informazioni sulla pericolosità di sostanze e di miscele, nonché per la
valutazione e la gestione del rischio chimico e cancerogeno negli ambienti di
lavoro”, è la Scheda
Dati di Sicurezza unitamente all’
etichetta
di pericolo riportata su contenitori e su impianti, la relazione presenta i
principali elementi da tenere in
considerazione per una corretta valutazione del rischio da Agenti Chimici,
così come enunciati dalle “Indicazioni”:
-
definizione e individuazione delle figure
coinvolte (come definite dai Regolamenti REACH e CLP): “nonostante
l’intento delle “Indicazioni” di creare un parallelismo tra le figure previste
sia da REACH e CLP sia dal
D.Lgs. 81/2008, le applicazioni delle diverse normative rimangono indipendenti
con differenti obiettivi e obblighi e, quindi, non necessariamente il Datore di
Lavoro previsto dal TU Sicurezza coincide con l’Entità legale definita dai due
Regolamenti (è dunque necessario effettuare valutazioni caso per caso in
funzione della propria Organizzazione aziendale)”. Si ricorda inoltre che il Datore
di Lavoro ha il “compito di mettere in atto tutte le azioni finalizzate a
garantire il trasferimento delle nuove informazioni, derivanti
dall’applicazione dei Regolamenti utili alla prevenzione dei rischi e alla
sicurezza dei lavoratori”;
-
terminologia che si deve adeguare a
quella dei Regolamenti (ad esempio il termine “preparati” è sostituito da
“miscele”);
-
nuove prescrizioni per la stesura delle
SDS e nuovi criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele
pericolose: “le modifiche di alcuni criteri di classificazione (per esempio
per la tossicità acuta) non permette spesso la conversione diretta dalle
“vecchie” alle nuove classificazioni. Ciò comporta una difficoltà soprattutto
nelle normative a valle di definire i nuovi campi di applicazione delle
stesse”;
-
nuovo sistema di etichettatura: “verranno
introdotti non solo importanti cambiamenti concernenti i criteri di
classificazione delle sostanze e delle miscele, ma anche la riformulazione
delle etichette di pericolo, nelle quali muteranno gli attuali pittogrammi e
indicazioni di pericolo, le frasi di rischio ‘R’ e i consigli di prudenza ‘S’”.
In particolare per le miscele “verranno introdotti criteri di classificazione
più restrittivi rispetto a quelli attuali definiti dalle Dir. 67/548/CEE e
99/45/CE”. E si può dunque ipotizzare per il futuro che, “anche solo con la
procedura di conversione delle classificazioni nelle nuove categorie previste
dal CLP - ma ancora di più quando saranno rese disponibili nuove informazioni
sulle sostanze grazie alla registrazione secondo il REACH - potrebbe
verificarsi un aumento degli agenti chimici soggetti a VdR e a sorveglianza
sanitaria”;
-
coesistenza di etichettatura su
imballaggi diversi dello stesso prodotto secondo il Regolamento CLP e
secondo la vecchia normativa fino al 1° giugno 2015, data di definitiva
abrogazione del D.Lgs. n. 52/1997 e del D.Lgs. n. 65/2003;
-
eventuale aggiornamento della
valutazione del rischio chimico da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e
mutageni negli ambienti di lavoro “nei casi in cui le informazioni inerenti
le proprietà delle sostanze siano state modificate o aggiornate dalle nuove
norme. La VdR è da ritenersi ancora valida nei casi di non variazione della
classificazione di pericolo degli agenti in parola e in assenza di variazioni delle
condizioni operative di lavoro”;
-
aggiornamento, da parte del Datore di
Lavoro, della formazione e dell’informazione, “relativamente ai nuovi
criteri di classificazione,
etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose e
alle nuove misure di prevenzione e protezione da adottare”;
-
classificazione di agenti chimici
pericolosi e cancerogeni e/o mutageni ai fini della sorveglianza sanitaria
che “deve essere attivata per i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi
per la salute rispondenti, in base alla Dir. 67/548/CEE, ai criteri per la
classificazione non solo, come già previsto dal D.Lgs. 81/2008, come molto
tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo
produttivo, ma anche corrosivi, cancerogeni di categoria 3 e mutageni di
categoria 3, o alle corrispondenti categorie così come previste dal Regolamento
CLP e che sarà a completo regime il 1° giugno 2015”;
-
aggiornamento della segnaletica di
sicurezza in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal Regolamento CLP come
previsto nell’allegato XXVI del D.Lgs. 81/2008.
“ Il
nuovo scenario normativo del rischio da agenti chimici alla luce dei
regolamenti REACH, CLP e SDS”, a cura di Ilaria Malerba (Federchimica,
Direzione Centrale Tecnico-Scientifica, Milano), relazione al 74° Congresso
Nazionale SIMLII “2011 - Dall’Unità d’Italia al Villaggio Globale . La Medicina
del Lavoro di fronte alla globalizzazione delle conoscenze, delle regole, del
mercato”, pubblicata in Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia,
Volume XXXIII n°3, luglio/settembre 2011 (formato PDF, 51 kB).
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