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"Decreto 81 e decreto 231: reati, sanzioni e modelli organizzativi"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
03/05/2012 - È ormai evidente come il presente e il futuro della tutela della salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento agli obiettivi del Decreto legislativo 81/2008, deve e
dovrà legarsi sempre più all’adozione di idonei
sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL). E, in
relazione all’articolo 30 del Testo Unico, emerge inoltre sempre più
strettamente la correlazione tra SGSL e
modelli
organizzativi
esimenti e tra i
decreti 81/2008 e 231/2001.
Un
intervento ad una giornata di
studio e di aggiornamento che si è tenuta a Bologna il 22 novembre 2011,
promossa dalla Cgil Emilia Romagna, ci permette di raccontare, di
riassumere questa correlazione con particolare riferimento ai reati e all’ apparato
sanzionatorio dei due decreti.
Nell’intervento
“
Stato dell'arte dell'applicazione della legislazione: d.lgs
81/2008 e smi. Criticità della norma e armonizzazione con i sistemi di gestione
certificata. Ruolo della vigilanza istituzionale rispetto ai sistemi
certificati”, a cura del Dott. Giuseppe Monsterastelli (Assessorato
Sanità Regione Emilia Romagna), si ricorda che nel D.Lgs. 81/2008 (art.2) il
“modello di organizzazione e di gestione” è definito come
modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di
una politica aziendale per la salute e la sicurezza, ai sensi dell’art. 6 comma
1 lettera a) del D.Lgs 231/01, idoneo a prevenire i reati di cui agli artt. 589
e 590, terzo comma, del C.P. (lesioni gravi e gravissime, omicidio colposo),
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della
salute sul lavoro.
L’autore
riporta alcuni
aspetti rilevanti del decreto
legislativo 231/01:
-
“l’ente è responsabile dal punto di vista amministrativo per i
reati commessi nel suo interesse o a suo
vantaggio da apicali o da persone sottoposte alla direzione di un apicale;
-
le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità
giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica;
-
non si applicano allo stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti
pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo
costituzionale;
-
la responsabilità in sede penale degli enti si aggiunge a quella delle persone
fisiche che li rappresentano e che materialmente hanno realizzato l’illecito;
-
l’ente è responsabile per i reati commessi: nel suo interesse oppure a suo
vantaggio;
-
i 2 criteri sono cumulabili ma ne è sufficiente uno solo per delineare la
responsabilità dell’ente;
-
l’
interesse: è accertato dal giudice
penale con valutazione ex ante a prescindere degli esiti della condotta
delittuosa (ad esempio un indebito arricchimento prefigurato ma magari non
realizzato);
-
il
vantaggio: è accertato ex post
tenendo conto degli effetti favorevoli per l’ente scaturiti dalla condotta
(vantaggio obiettivamente conseguito con la commissione del reato seppure non
prospettato ex ante)”.
Dopo
aver indicato i reati che prevedono l’applicazione del D. Lgs 231/01 - tra cui
i reati di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, del C.P. (lesioni gravi e
gravissime, omicidio colposo), commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro – il relatore si
sofferma sul
sistema sanzionatorio del
D. Lgs 231/01.
Se
la
sanzione pecuniaria si applica
sempre, con un numero di quote che tiene conto di diversi fattori (gravità del
fatto, responsabilità dell’ente, attività svolta dall’ente per eliminare o
attenuare le conseguenze del fatto), il giudice può prevedere, nei casi di particolare
gravità, l'applicazione di
una o più
delle seguenti sanzioni in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, sempre
obbligatorie:
-
“la chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede commerciale;
-
la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
commissione dell'illecito;
-
la interdizione anche temporanea dall'esercizio dell'attività ed eventuale
nomina di altro soggetto per l'esercizio vicario della medesima quando la
prosecuzione dell'attività è necessaria per evitare pregiudizi ai terzi;
-
il divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione;
-
l’esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi,
ed eventuale revoca di quelli già concessi;
-
il divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi;
-
la pubblicazione della sentenza”.
La
relazione si sofferma poi su quanto avviene in caso di
omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime conseguenti a violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute
sul lavoro, con riferimento all’art. 25 septies del D. Lgs 281/01 e all’art.
300 del D. Lgs 81/08 (Modifiche al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231):
-
D.
Lgs 81/08, art. 300, co. 1: in relazione al delitto di cui all'art. 589 del
C.P. (omicidio colposo), commesso con violazione dell'art. 55, co. 2, del D.
Lgs 81/08, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Ad
esempio: € 260 per 1.000 è uguale a € 260.000 o € 1550 per 1000 è uguale a €
1.550.000. “L’oscillazione del valore della quota è decisa dal magistrato”.
Nel caso di condanna per il delitto di cui
al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co.
2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;
-
D. Lgs 81/08, art. 300, co. 2:
salvo quanto previsto dal co. 1, in
relazione al delitto di cui all'art. 589 del C.P., commesso con violazione
delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione
pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel
caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni
interdittive di cui all'art. 9, co. 2, per una durata non inferiore a tre mesi
e non superiore ad un anno;
-
D. Lgs 81/08, art. 300, co. 3:
in relazione al delitto di cui all'art. 590,
3 co., del C.P. (lesioni personali) commesso con violazione delle norme sulla
tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in
misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al
precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9,
comma 2, per una durata non superiore a 6 mesi.
La
relazione si sofferma poi sulla
definizione
di lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.).
L’art.
590 indica che “se i fatti sono commessi con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre
mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni
gravissime è della reclusione da uno a tre anni (comma modificato dall'articolo
2, comma 2, legge n. 102 del 2006)”. Inoltre:
-
la lesione è considerata grave (art.
583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:
se
dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona
offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni
per un tempo superiore ai quaranta giorni; se il fatto produce l’indebolimento
permanente di un senso o di un organo;
-
la lesione è considerata gravissima
(art. 583 c.p., co. 2):
se dal fatto
deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un
senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile,
ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero
una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio
permanente del viso.
Dopo
aver riportato la definizione di omicidio
colposo (art. 589 c.p.), nonché il testo dell’art. 589 c.p. (Omicidio
colposo) e del 590 c.p. (Lesioni personali colpose), il relatore indica che “l'elemento
comune alle tre fattispecie di reato è la
colpa,
definita dall'art. 43 del c.p. ‘Elemento psicologico del reato’.
In
particolare il delitto è:
-
doloso,
o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il
risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza
del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria
azione od omissione;
-
preterintenzionale,
o oltre l’intenzione, quando dall’azione od
omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto
dall’agente;
-
colposo,
o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è
voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o
imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Dopo
questa lunga disquisizione su sanzioni e reati, la relazione si sofferma sul modello
di organizzazione e di gestione.
Un
modello di organizzazione e di gestione (MOG) per avere efficacia
esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui
al D. Lgs 231/01 “deve essere adottato dall’azienda ed efficacemente attuato,
assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi
giuridici previsti. In altre parole: la responsabilità
dell’ente viene esclusa se è dimostrato che sono stati adottati, prima
della commissione del fatto, ed efficacemente attuati modelli organizzativi, di
gestione e di controllo idonei a prevenire reati della specie in esame”.
Con
riferimento all’art. 30 D.Lgs 81/2008, deve essere assicurato un sistema
aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici previsti
finalizzato:
-
“al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a
attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
-
alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di
prevenzione e protezione conseguenti:
-
alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso,
gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
-
alle attività di sorveglianza sanitaria;
-
alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
-
alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle
istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
-
alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
-
alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure
adottate”.
La
relazione si sofferma poi sui commi 2,3,4,5,6 dell’art.30 del D.Lgs. 81/2008,
che indicano che il modello organizzativo
e gestionale deve prevedere:
-
idonei
sistemi di registrazione
dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al co. 1;
-
un'
articolazione di funzioni che
assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica,
valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un
sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel modello;
-
un idoneo
sistema di controllo
sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle
condizioni di idoneità delle misure adottate. “Il riesame e l'eventuale modifica
del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte
violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni
e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e
nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico”.
Inoltre
(comma 5) i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle
Linee guida UNI-INAIL o al British
Standard OHSAS 18001: 2007 si presumono
conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti
corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione
aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'art. 6.
E
(comma 5 – bis) la Commissione consultiva permanente per la salute e la
sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per l’adozione e la
efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza
nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del
Ministero del Lavoro.
Il
relatore si sofferma anche sul comma 6:
l’adozione
del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle
imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi
dell’art. 11.
Per
concludere si sottolinea che il MOG deve prevedere “un
organismo di controllo interno autonomo rispetto al vertice
aziendale dotato di effettivi poteri di vigilanza nei confronti delle varie
funzioni aziendali e dell’adeguatezza del modello organizzativo e di gestione. L’organismo
di controllo interno ed autonomo rispetto al vertice aziendale, non deve
coincidere con il SPPA, il cui responsabile, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett.
f), è designato dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il
servizio medesimo”.
“ Stato
dell'arte dell'applicazione della legislazione: d.lgs 81/2008 e smi. Criticità
della norma e armonizzazione con i sistemi di gestione certificata. Ruolo della
vigilanza istituzionale rispetto ai sistemi certificati”, Dott. Giuseppe
Monsterastelli - Assessorato Sanità Regione Emilia Romagna, intervento alla giornata
di studio e di aggiornamento del 22 novembre 2011, promossa dalla Cgil Emilia
Romagna (formato PDF, 801 kB).
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