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"Il Durc dalla cassa edile"
fonte Italia Oggi / Formazione ed informazione
03/05/2012 -
Il Durc è
un’esclusiva delle casse edili. Infatti, non può essere emesso da
organismi operativi al solo livello territoriale, non costituiti sulla
base di ccnl comparativamente più rappresentativi e non in possesso di
collegamento con la Cnce (che garantisce l’osservanza del principio di
reciprocità tra le diverse casse edili provinciali). A precisarlo è il
ministero del lavoro nella nota protocollo n. 8367 di ieri, in risposta
alle richieste di chiarimenti in merito ai criteri di individuazione
delle casse edili ai fini della verifica della legittimazione al
rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Enti bilaterali. Il
ministero ribadisce, prima di tutto, che ai fini della costituzione di
un ente bilaterale (qual è una cassa edile) legittimato allo svolgimento
dell’attività certificativa, la fonte normativa di riferimento è
l’articolo 2, lettera h, del dlgs n. 276/2003 (riforma Biagi), il quale
individua tali organismi come quelli «costituiti a iniziativa di una o
più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative»; nonché il dm 24 ottobre 2007, attuativo della
legge n. 296/2006, il quale specifica che il requisito della maggiore
rappresentatività comparata deve essere posseduto da ciascuna
organizzazione, sia datoriale sia sindacale, che concorre alla
costituzione della cassa edile (articolo 2, comma 2).
Principio di reciprocità.
In secondo luogo, aggiunge il ministero, le casse abilitate sono quelle
che osservano il cosiddetto principio di reciprocità in base al quale,
al fine di armonizzare le dichiarazioni di regolarità contributiva
rilasciate dalle diverse casse edili operanti sul territorio nazionale,
si ha un reciproco riconoscimento dei versamenti operati presso ciascuna
di esse. Si tratta, precisa il ministero, di un requisito
imprescindibile poiché il dlgs n. 163/2006 stabilisce che «le casse
edili che non applicano la reciprocità con altre case edili regolarmente
costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di
regolarità contributiva» (articolo 252, comma 5). Tale principio, spiega
il ministero, è oggi assicurato attraverso la cooperazione telematica
con la commissione nazionale paritetica per le casse edili (Cnce).
L’esclusiva delle casse edili.
In conclusione, il ministero spiega che il possesso dei predetti
requisiti è «elemento di carattere costitutivo ai fini della possibilità
per le casse di svolgere gli adempimenti certificativi» legati alla
regolarità contributiva (Durc). Ne deriva che gli organismi che non ne
sono in possesso, perché operanti al solo livello territoriale, non
costituiti da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
comparativamente più rappresentative e non in possesso del requisito
della reciprocità assicurato dal collegamento con la Cnce, «non possono
definirsi casse edili ai sensi del dlgs n. 276/2003 e, conseguentemente,
non possono rilasciare il Durc». Pertanto, eventuali attestazioni di
regolarità rilasciate da tali casse devono considerarsi giuridicamente
inefficaci a tutti gli effetti di legge.
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