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"Le novità per i professionisti della prevenzione incendi"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio
15/05/2012 - In relazione ai
procedimenti di
prevenzione incendi e al Decreto n.
151 del primo agosto 2011, un intervento al convegno “ Come
cambia la prevenzione incendi. Le nuove procedure introdotte dai decreti di
semplificazione”, organizzato da Confindustria
Vicenza, si sofferma sulle novità per i
professionisti della prevenzione incendi.
In
“
Responsabilità tecniche
e aggiornamento dei professionisti della prevenzione incendi” il Dott.
Ing. Marco Di Felice (Ordine Ingegneri della Provincia di Vicenza) si sofferma
sul Decreto del Ministero
dell’Interno del 5 agosto 2011 recante "Procedure e requisiti per
l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero
dell'Interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006
n.139".
Tale
decreto:
-
“modifica i
requisiti per l’iscrizione
agli elenchi dei ‘professionisti antincendio’;
-
introduce l’
aggiornamento obbligatorio
di 40 ore in 5 anni per i tecnici iscritti negli elenchi del Ministero
dell’Interno;
-
affida agli Ordini e Collegi professionali l’organizzazione dei
corsi di aggiornamento e la sospensione
dagli elenchi dei professionisti inadempienti”.
In
particolare “la validità dei corsi o seminari di aggiornamento è subordinata
alla trasmissione del programma” al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
Un
altro documento, una
circolare del 4
ottobre 2011, riporta le
prime
indicazioni relative alle modalità applicative del Decreto del 5 agosto
2011.
Ad
esempio “si precisa che le
nuove materie
da sviluppare nei corsi base devono avere una durata di almeno 30 ore su un
complessivo di almeno 120 ore:
-
procedure di prevenzione
incendi;
-
sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro;
-
valutazione del rischio e misure di sicurezza equivalenti;
-
approccio ingegneristico alla sicurezza
antincendio;
-
sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA);
-
attività a rischio di incidente rilevante”.
L’intervento
risponde poi alla domanda su chi siano gli
iscritti
agli elenchi del Ministero.
Se
il Decreto ministeriale 25 marzo 1985 individuava inizialmente come
professionisti iscrivibili negli elenchi del Ministero dell'Interno solo
professionisti dell’area tecnica e chimici, attualmente invece i
“professionisti antincendio” iscritti negli elenchi (dati ottobre 2011) sono:
-
ingegneri 50,49%;
-
architetti 20,79%;
-
geometri 15,45%;
-
periti industriali 10,82%;
-
agrotecnici 1,01%;
-
chimici 0,75%;
-
agronomi/forestali 0,36%;
-
periti agrari 0,32%.
Nel
documento agli atti relativo all’intervento, che vi invitiamo a visionare, sono
presenti anche i dati numerici reali e la percentuale di iscritti agli ordini.
Con
l’introduzione dell’aggiornamento obbligatorio, l’Ordine degli Ingegneri della
provincia di Vicenza prevede “una
riduzione
del numero di iscritti agli elenchi, che potrebbe anche dimezzarsi nei
prossimi 5 anni, per un effetto di ‘bonifica’ dovuto sia all’impegno derivante
dall’obbligo di formazione, sia soprattutto per effetto dell’evoluzione della
disciplina della prevenzione
incendi che diventa sempre più materia per specialisti”.
Infatti
– continua il relatore - “per i tecnici
chi si occupano solo saltuariamente di prevenzione incendi, diventa ormai
difficile ed impegnativo mantenersi aggiornati ed informati sull’evoluzione
tecnica e procedurale della materia, vista la consistente mole di produzione
legislativa e normativa. Le circostanze porteranno quindi ad una
scrematura degli elenchi, per auto
selezione degli addetti ai lavori”.
È
auspicabile che si arrivi anche ad una
maggiore
specializzazione dei “pochi rimasti” e dunque, come negli obiettivi del
legislatore, ad “un’elevazione del livello di qualifica e preparazione degli
addetti ai lavori”.
Tutto
ciò anche in riferimento al fatto che dal 7 ottobre 2011 è in vigore il DPR
151/2011 sulla semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi “con
i seguenti
effetti e conseguenze:
-
introduzione dei nuovi elenchi di attività soggette;
-
nuovi procedimenti con riduzione del
carico di lavoro sui Comandi provinciali dei VVF;
-
nuova modulistica;
-
di contro,
trasferimento ai
professionisti di una consistente mole di responsabilità (SCIA,
asseverazioni), oltre a quelle già sostenute (CERT.REI, collaudi, ecc.)”.
Cambia
quindi il panorama delle
responsabilità
tecniche del professionista.
Se
il tecnico/consulente della prevenzione incendi aveva tradizionalmente
ricoperto un “ruolo di mediazione tra committente e istituzione (Comando VVF),
curando gli interessi dell’uno nel rispetto delle prescrizioni dell’altra, non
sempre con successo”, ora il tecnico cambia il ruolo e la posizione rispetto
agli altri soggetti coinvolti.
Il
“professionista diventa responsabile ‘ultimo’ del procedimento, con riferimento
alla SCIA e relative asseverazioni delle attività di categoria A e B. La
pratica di prevenzione incendi in categoria A e B viene chiusa dal tecnico,
salvo l’eventuale visita di controllo a campione da parte dei VVF. Visita di
controllo che però assumerà ora un ‘carattere ispettivo’ e non già di verifica
finale di corrispondenza tra progetto approvato ed attività avviata”.
Dunque
nel corso dell’iter della pratica “il professionista è indotto a rivestire il
doppio ruolo di:
-
consulente (presentazione della
richiesta di valutazione del progetto);
-
controllore (SCIA e asseverazione)”.
Se
prima del DPR 151/2011 poteva essere “comodo” presentare un progetto “talvolta
approssimativo o non completo, visto che poi arrivava la prescrizione del
Comando VVF che ‘sanava’ la non conformità” (ed era possibile “attribuire al
Comando la responsabilità di aver introdotto nel progetto dispositivi e
prescrizioni economicamente onerosi), ora sarà difficile “convincere il
committente ad adottare le misure di prevenzione e protezione che gli
prescriveremo, senza un confronto oggettivo ed autoritario da parte
dell’istituzione”.
Senza
dimenticare che “dalla sottoscrizione di un CERT-REI falso o errato deriva una
responsabilità penale individuale e
diretta del professionista, a prescindere dal fatto di avere ottenuto un parere
favorevole al progetto da parte dell’organo di vigilanza (Comando provinciale
VVF) ed a prescindere dal fatto che ne sia derivato un danno conseguente”.
In
relazione a tutte le ragioni elencate “ci saranno sempre meno tecnici (non
specialisti della prevenzione incendi) disposti a cimentarsi nella disciplina,
lasciando ai più esperti le responsabilità delle asseverazioni e certificazioni”.
A
fronte della necessaria qualificazione e preparazione dei tecnici che rimarranno, si chiede
tuttavia al mercato “di ristorare adeguatamente tanta professionalità e tali
assunzioni di responsabilità”.
Il
committente dovrà scegliere la sicurezza
antincendio “sulla base della fiducia, della qualità e della
professionalità del tecnico, non già con i criteri del puro risparmio o
dell’elusione delle regole del gioco”.
Non
si può risparmiare sull’incolumità dei lavoratori o sulla salvaguardia dei
beni: “
la sicurezza e la prevenzione
incendi sono investimenti a lungo termine, di cui non si vede il ritorno
economico immediato, ma che ‘aiutano’ nel tempo a non incorrere in rari ma
gravi episodi catastrofici per le vite, per i beni e per la continuità delle
attività produttive”.
“ Responsabilità
tecniche e aggiornamento dei professionisti della prevenzione incendi”, a
cura del Dott. Ing. Marco Di Felice, Ordine Ingegneri della Provincia di
Vicenza, intervento al convegno “Come cambia la prevenzione incendi. Le nuove
procedure introdotte dai decreti di semplificazione” (formato PDF, 404 kB).
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