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"Estinzione del reato: il pagamento dell’oblazione oltre i trenta giorni"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
21/05/2012 - Si
rincorrono le sentenze della Corte di Cassazione sulla corretta applicazione
del D.
Lgs. 19/12/1994 n. 758 contenente
“Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro” anche
a più di diciassette anni dalla sua entrata in vigore. In questa sentenza
vengono ribadite le indicazioni già fornite dalla stessa Corte di Cassazione in
precedenti espressioni riguardanti le condizioni per la estinzione dei reati
contravvenzionali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del
lavoro di cui all’art. 24 del citato decreto legislativo. Secondo la suprema
Corte, infatti, la causa estintiva dei reati contravvenzionali in materia di
prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro non opera nel caso del
pagamento della ridotta oltre il termine dei trenta giorni
previsto dallo stesso articolo 24 in quanto tale termine, secondo la Corte
stessa, ha natura perentoria e non ordinatoria.
Il fatto e le
imputazioni
La
responsabile di una società, imputata del reato previsto dall’art. 24 del
D.P.R. n. 164 del 1956 in quanto il
ponteggio installato in un cantiere dalla stessa gestito era risultato,
all’altezza del secondo e terzo impalcato, mancante o incompleto di regolare parapetto
ed installato ad una distanza dalla muratura superiore a 20 cm. creando la
possibilità di caduta dei lavoratori verso il vuoto nonché del reato previsto
dall’art. 69 del D.P.R. n. 164 del 1956 in quanto la scala di collegamento tra
i piani dell'edificio era priva di parapetti, veniva tratta a giudizio e
condannata in quanto ritenuta colpevole alla pena di euro 1500 di ammenda.
Dall'escussione del teste, ufficiale di p.g. in servizio presso il dipartimento
di prevenzione della competente ASL, infatti, e dal verbale di ispezione già
acquisito al fascicolo del dibattimento era emerso che presso il cantiere della
ditta era in atto la realizzazione di un edificio a tre piani con allestimento
di un ponteggio
lungo tutte le parti perimetrali e che erano state verificate entrambe le
violazioni in contestazione in aperta violazione della normativa
antinfortunistica. Dall’ispettore della ASL erano state impartite le regolari
prescrizioni, risultate poi puntualmente adempiute, mentre il pagamento della
sanzione in misura ridotta era stato fatto ben oltre il termine di trenta
giorni dalla notifica del verbale di ammissione al pagamento in misura ridotta.
Il ricorso e le
decisioni della Corte di Cassazione
Avverso
la pronuncia del Tribunale l'imputata ha proposto ricorso per cassazione
lamentando che lo stesso non aveva fatto una corretta applicazione degli
articoli 21-24 del D. Lgs. n. 758/1994 per non aver ritenuti estinti i reati
nonostante la stessa avesse tempestivamente e correttamente adempiuto alla
prescrizione a lei impartita dall'organo di vigilanza in ordine all'adeguamento
dei parapetti delle impalcature e delle scale.
La
Corte di Cassazione ha però ritenuto infondato ed ha rigettato il ricorso in
quanto, pur dando atto, secondo quanto risultato dalla sentenza del Tribunale,
che era intervenuto il pagamento della somma a titolo di oblazione dopo
l'adempimento delle prescrizioni fatte dall'organo di vigilanza, non ha
ritenuto comunque che il pagamento stesso valesse a estinguere il reato perché
fatto dopo il termine di 30 giorni. La valutazione fatta dal Tribunale è
risultata, infatti, secondo la Sez. III corretta in quanto “il pagamento a titolo
di oblazione ha effetto estintivo del reato solo se effettuato nel prescritto
termine di 30 giorni dalla notifica delle prescrizioni dell'organo di
vigilanza. Spirato il termine per l'oblazione agevolata, non era comunque
preclusa alla ricorrente l'oblazione prevista dall'articolo 162 bis c.p., per
le contravvenzioni punite con pene alternative, oblazione alla quale la
ricorrente non ha chiesto di essere ammessa”. La Corte di Cassazione ha quindi
fatto presente che la stessa Corte in precedenza “ha già affermato che la
speciale causa estintiva dei reati contravvenzionali in materia di prevenzione
infortuni ed igiene del lavoro, contemplata dal Decreto Legislativo 19 dicembre
1994, n. 758, articolo 24, non opera nel caso in cui il pagamento della somma determinata
a titolo di oblazione amministrativa avvenga oltre il previsto termine di
giorni trenta, in quanto quest'ultimo ha natura perentoria e non ordinatoria”.
La
suprema Corte ha quindi concluso affermando che “per l'applicabilità
dell'oblazione prevista dall'articolo 162 bis codice penale v. Cass., Sez. 3,
24 ottobre 2007 - 29 novembre 2007, n. 44369 che ha precisato che in materia di
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, la facoltà concessa in generale
dall'articolo 162 bis cod. pen. di richiedere l'oblazione speciale non è
alternativa a quella introdotta dalla speciale disciplina di cui al Decreto
Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, articolo 24, comma 3, in quanto può
essere esercitata non soltanto quando non ricorrono le condizioni per l'esperimento
della procedura amministrativa prevista dal predetto decreto, ma anche quando
il contravventore ha ritenuto di non avvalersene”.
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