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"Chi sono gli organismi paritetici?"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
25/05/2012 - Con una Circolare
del 29 luglio 2011 il Ministero del Lavoro ha fornito importanti
chiarimenti in merito ai requisiti per poter essere identificati come
“organismi paritetici”.
Il D.Lgs. n.
81/2008 definisce sinteticamente all’art.2 questi soggetti e li individua in
quegli “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori
di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale”.
Il D.Lgs. n.
81/2008 è bene ricordare, assegna a questi soggetti compiti importanti (art.
51), quali quelli di: a) supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni
tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della
salute e sicurezza sul lavoro; b) svolgere e promuovere attività di formazione;
c) asseverare l’adozione ed efficace attuazione dei modelli organizzativi e
gestionali di cui all’art. 30 del Decreto stesso e di cui al D.Lgs. n.
231/2001; d) designare e comunicare alle aziende che non hanno nominato il
proprio Rls aziendale il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale; e) comunicare all’Inail i
nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi
paritetici e gli Rlst correlati.
Diventa quindi
necessario anche per le imprese capire quali soggetti possono agire in
conformità ai requisiti di legge.
La Circolare offre indicazioni rilevanti a riguardo e
indica quali elementi debbono essere considerati per definire un “organismo
paritetico” conforme al D.Lgs. n. 81/2008, ovvero:
1) essere espressione di associazioni
sindacali datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale;
2) essere organismi le cui associazioni
abbiano firmato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato
dall’azienda;
3) essere soggetto operante nel settore di
riferimento dell’azienda (es. edilizia) e “non in diverso settore”;
4) essere presente nel territorio di
riferimento e non in diverso contesto geografico.
Qualora si avessero
dubbi a riguardo del grado di rappresentatività delle associazioni promotrici degli organismi paritetici la Circolare suggerisce di
richiedere chiarimenti alla Direzione Generale della Tutela delle condizioni di
Lavoro (Div. III) presso il Ministero del Lavoro.
La questione appare
tanto più rilevante per due profili.
Il primo riguarda
la nomina degli Rlst per le aziende che
non hanno nominato l’Rls aziendale che, qualora avessero aderito ad una
organizzazione di rappresentanza promotrice di un organismo paritetico si
troverebbero ad essere destinatarie di designazione di un nominativo quale
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (con contestuale
versamento di un contributo per la sua formazione e impegno).
Il secondo profilo
rilevante concerne l’applicazione dell’art. 37 relativo agli obblighi
formativi. Infatti la norma rileva che la formazione obbligatoria dei dirigenti
e dei preposti può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici, ove
esistenti, inoltre prescrive che la formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti deve avvenire, in collaborazione
con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in
cui si svolge l’attività del datore di lavoro.
E’ bene infine
rammentare che le organizzazioni di rappresentanza sindacale dei lavoratori e
datori di lavoro possono quindi o dar vita a livello territoriale ad organismi
paritetici o fare salvi (con funzioni analoghe) gli organismi bilaterali o
partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali,
territoriali o aziendali previsti dall’art. 2 del D.Lgs. n. 276/2003 (Legge
Biagi).
I profili
problematici dal punto di vista giuridico sono soprattutto due:
1) l’adesione ad
una associazione di categoria implica automaticamente l’adesione all’organismo
paritetico da parte dell’azienda?. Mi pare a questa domanda non si possa dare
una risposta automatica. Sarà necessario verificare se l’azienda aderendo ad
una associazione di categoria abbia anche consegnato esplicitamente un potere
di rappresentanza a costituire per suo conto anche organismi paritetici. Andrà
quindi verificato se nelle clausole associative sottoscritte in occasione della
iscrizione vi sia indicato anche questo punto, altrimenti non sarà possibile
traslare in modo automatico l’adesione ad una associazione di categoria in una
adesione ad un organismo paritetico costituito dalla associazione alla quale si
è aderito.
2) il contratto
collettivo sottoscritto dalla associazione che ha dato vita all’organismo
paritetico deve essere applicato
all’interno dell’azienda quale elemento decisivo.
Ora è del tutto
evidente che non è così semplice trovare applicato un solo contratto collettivo
in una azienda e anzi non è improbabile trovare aziende che applicano contratti
collettivi altri da quelli dell’associazione alla quale hanno aderito. In
questi casi possiamo dire che è cogente il requisito? Se leggiamo quanto
afferma la Circolare
del Ministero del Lavoro assolutamente sì.
Da queste considerazioni si evince che l’applicazione del comma 12
dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 (.“La formazione dei lavoratori e quella dei
loro rappresentanti
deve avvenire,
in collaborazione con gli
organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si
svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può
comportare oneri economici a carico dei lavoratori”) diventa di assai ardua
applicazione.
Inoltre questo comporterebbe da parte dell’organo di vigilanza un
approfondimento ispettivo piuttosto complesso ovvero la verifica a quale
associazione l’azienda aderisce, la verifica se l’adesione all’associazione
implica quale clausola associativa anche la delega alla costituzione di
organismi di secondo grado; la verifica di quale contratto collettivo viene
applicato e la conformità di questo a quello sottoscritto dall’associazione
alla quale si è aderito. Un processo istruttorio senza il quale nessuna
sanzione per violazione dell’art. 37 comma 12 del D.lgs. n. 81/2008 può essere
comminata.
Questo implica
quindi un grado di attenzione delle aziende
affinché verifichino i loro vincoli di natura associativa e evitino di ottemperare ad obblighi non dovuti.
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