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"Una nuova disciplina per le verifiche di macchine ed apparecchi"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
25/05/2012 - Con riferimento al Decreto dell’11 aprile 2011 relativo alla disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del Decreto legislativo 81/2008, la Provincia Autonoma di Bolzano ha approvato il
Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n.7 “Macchine, impianti ed apparecchi soggetti a verifiche periodiche”.
Il decreto, pubblicato in B.U. il 20 marzo e quindi entrato in vigore il 4 aprile 2012, introduce per la Provincia di Bolzano la
nuova disciplina per le verifiche di macchine ed apparecchi.
Una disciplina che è resa necessaria a fronte della suddetta
regolamentazione nazionale che è entrata in vigore, per effetto del rinvio del Decreto interministeriale del 20 gennaio 2012, il 23 maggio 2012.
Una disciplina che, come sottolinea l’assessore provinciale Roberto
Bizzo, ha cercato di “semplificare al massimo” le misure contenute.
Vediamo alcuni delle attrezzature, dei
macchinari sottoposti a verifica, con riferimento a quelli elencati nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008:
- ascensori, gru ed altri apparecchi di sollevamento a motore;
- impianti elettrici;
- idroestrattori;
- scale aeree ad inclinazione variabile, ponti sviluppabili su carro e ponti sospesi muniti di argano;
- apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro;
- altre attrezzature soggette a verifica in virtù delle norme sulla sicurezza del lavoro.
In particolare le verifiche periodiche dei macchinari
indicati potranno essere eseguite da officine autorizzate o dal
Ministero del lavoro o da liberi professionisti con precisi requisiti ed
esperienza professionale iscritti nell’elenco provinciale degli esperti
della sicurezza.
Vediamo nel dettaglio quanto riportato all’articolo 5 del Decreto
del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n.7 in relazione ai
soggetti verificatori.
La verifica periodica “è eseguita:
- dai soggetti abilitati dai competenti ministeri;
- da persone laureate in ingegneria o con diploma di perito
industriale ed iscritte al relativo ordine o collegio professionale, che
abbiano acquisito nelle specifiche attività tecnico-professionali
un’esperienza almeno biennale se in possesso di laurea magistrale o
specialistica ovvero di laurea del vecchio ordinamento, un’esperienza
almeno triennale se in possesso di laurea e almeno quinquennale se
diplomate;
- da persone iscritte nell’elenco provinciale degli esperti della
sicurezza di cui alla legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, e
successive modifiche, che documentino un’esperienza di almeno dieci anni
nell’attività di verifica e che abbiano frequentato un idoneo corso di
formazione professionale. L’esperienza professionale decennale e
l’idoneità del corso di formazione professionale sono accertati dal
direttore o dalla direttrice della Ripartizione provinciale Lavoro”.
Inoltre (comma 2) “le persone in possesso del diploma di perito
industriale e quelle iscritte nell’elenco provinciale degli esperti
della sicurezza non possono effettuare la verifica degli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina o piattaforma guidata verticalmente”.
Ricordando che i verificatori già riconosciuti dai competenti
ministeri come soggetti abilitati non devono possedere ulteriori
requisiti, questi sono invece gli
ulteriori requisiti richiesti (art. 6) agli altri soggetti verificatori:
- “iscrizione alla Camera di commercio per attività di verifica ovvero iscrizione all’ordine o collegio professionale;
- iscrizione nell’elenco provinciale degli esperti della sicurezza
di cui alla legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, e successive
modifiche;
- conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, certificata
dall’accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A da parte di
un ente di accreditamento riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, o
adeguatamente documentata;
- implementazione di una procedura operativa per l’iter tecnico ed
amministrativo delle verifiche e il rilascio delle attestazioni di
verifica;
- polizza assicurativa per responsabilità civile derivante
dall’attività di verifica con massimale non inferiore a 5 milioni di
euro per anno e a 3 milioni di euro per sinistro;
- piena conoscenza delle norme tecniche di riferimento”.
Qualche cenno alla
procedura di verifica (articolo
4), che deve rispettare le norme tecniche UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e,
ove siano necessarie prove di laboratorio, le norme UNI CEI EN ISO/IEC
17025.
In particolare durante la verifica periodica la persona che la esegue “provvede a:
- identificare l'attrezzatura di lavoro, l’impianto o l’insieme in
base alla relativa documentazione, controllandone la rispondenza ai dati
riportati nelle istruzioni per l'uso, rilevare il nome del costruttore,
il tipo e numero di fabbrica dell'apparecchio o impianto, l’anno di
costruzione, l’eventuale numero di matricola assegnato per le verifiche
periodiche, e prendere visione della seguente documentazione:
dichiarazione CE di conformità; dichiarazione di corretta installazione,
ove prescritta per legge; tabelle/diagrammi di portata, di capacità, di
pressione o di velocità, ove previsti; diagramma delle aree di lavoro,
ove previsto; istruzioni per l'uso;
- accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro o
dell’impianto sia tra quelle previste nelle istruzioni per l'uso del
fabbricante;
- verificare la regolare tenuta del registro di controllo, ove
previsto dalle disposizioni di recepimento delle direttive pertinenti
dell’Unione europea o, negli altri casi, delle registrazioni di cui
all'articolo 71, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- controllare lo stato di conservazione dell’attrezzatura o dell’impianto;
- effettuare le prove di stabilità, di corretta installazione e di
funzionamento dell'attrezzatura di lavoro, dell’impianto o degli
insiemi, di efficienza dei dispositivi di sicurezza e verificare la
corretta sequenza dei cicli di lavoro;
- verificare visivamente e strumentalmente l’integrità della
macchina, dell’attrezzatura o dell’impianto o complesso secondo le
modalità stabilite dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari
o tecniche, ovvero prescritte dal fabbricante, anche a macchina o
impianto smontato ovvero con visita interna, se prevista”.
Come sottolineato da Helmuth Sinn, direttore della Ripartizione
lavoro della Provincia, uno degli aspetti importanti della nuova
disciplina è l’
indipendenza dei verificatori: le strumentazioni aziendali non possono essere più controllate dal personale interno dell’azienda.
Solo per gli impianti di pressione e generatori a vapore le
verifiche potranno continuare ad essere eseguite come in passato, in
mancanza ad oggi di verificatori privati.
Ricordiamo infine che gli impianti d’ascensore e montacarichi
potranno essere sottoposti a verifica esclusivamente da ingegneri dei
cosiddetti “organismi notificati”, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modifiche.
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