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"DPR 151/2011: indirizzi applicativi e periodo transitorio"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
28/05/2012 - In questi mesi diversi ordini degli Ingegneri hanno organizzato
incontri e pubblicato sui loro siti materiale informativo relativo alla
prevenzione incendi con riferimento alle novità apportate dal Decreto n. 151 del primo agosto
2011 (regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi) e alle nuove procedure e requisiti dei
cosiddetti “professionisti antincendio” (Decreto del Ministero dell’Interno del
5 agosto 2011).
Ci
soffermiamo oggi in particolare su alcuni interventi di rappresentanti del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pistoia – pubblicati sul sito dell’ Ordine degli
Ingegneri della provincia di Pistoia – relativi ad un incontro su “
D.P.R. 01/08/2011 n°151 – Regolamento
recante semplificazione della disciplina dei provvedimenti relativi alla
prevenzione incendi” che si è tenuto il primo dicembre 2011.
L’intervento
“
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi
– DPR 1 agosto 2011, n. 151”, a cura di Raffaele Petrelli, analizza le
origini del nuovo regolamento ricordando, ad esempio, che la disciplina era
stata già sensibilmente modificata dal D.Lgs. 139/2006, con particolare
riferimento agli articoli 16, 19 e 20.
Dopo
aver dato indicazioni e dettagli sul DPR 151/2011 (nelle
slide sono presenti anche diversi esempi di modulistica), il relatore conclude
con alcune riflessioni, sottolineando, per esempio, che con il nuovo
regolamento “entra in gioco con maggiore peso la figura del professionista che
assevera”.
Veniamo
invece all’intervento “
Nuovo regolamento di
prevenzione incendi D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 – Indirizzi applicativi”,
a cura di Fabrizio Vestrucci: ne approfittiamo per affrontare alcuni aspetti
del regolamento non ancora approfonditi da PuntoSicuro.
Ad
esempio in relazione alla S.C.I.A. (Segnalazione certificata di inizio
attività), il relatore sottolinea l’
esclusione
dell’applicazione della segnalazione SCIA in presenza di una serie di
vincoli (ad esempio ambientali,
paesaggistici, relativi alla sicurezza pubblica, all’immigrazione,
all’amministrazione della Giustizia, ...) e in alcune
attività come:
-
attività di pubblico spettacolo e trattenimento;
-
attività di fabbricazione, deposito, vendita o trasporto polveri piriche o
qualsiasi altro esplosivo compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini,
ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti
esplodenti;
-
attività con impiego di gas tossici.
Questi
i documenti contenenti i
primi indirizzi
applicativi emanati dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili
del Fuoco e segnalati dall’intervento:
- nota prot. 4865/4101/23 del 05.10.2011;
- Lettera Circolare prot. 13061 del 06.10.2011;
- Lettera Circolare prot. 14005 del 26.10.2011;
- nota prot. 5238/4122/32Q1 del 24.10.2011;
- nota prot. 0016031 del 05.12.2011.
La
nota prot. 4865/4101/23 del 05.10.2011
è una nota informativa circa l’entrata in vigore del DPR 151/2011 e fornisce chiarimenti
e indicazioni su:
-
“contesti di inserimento della SCIA in ambito prevenzione
incendi;
-
garanzia dei criteri applicativi uniformi a tutela degli obiettivi di sicurezza
della vita umana, della tutela dell’ambiente e dei beni;
-
persegue obiettivi di snellimento e semplificazione
dei procedimenti nonché riduzione degli oneri amministrativi per le imprese
e i cittadini;
-
applicazione del principio di proporzionalità in relazione alle situazioni di
rischio delle singole attività;
-
raccordo con la normativa in materia di sportello
unico per le attività produttive di cui al DPR 07.10.2010 n° 160”.
La
Lettera Circolare prot. 13061 del
06.10.2011 riporta invece le prime indicazioni in merito alle “novità
introdotte dal nuovo regolamento:
-
rendere più snella e veloce l’azione amministrativa;
-
rendere più efficace l’opera di controllo dei Comandi provinciali Vigili del
Fuoco che hanno la possibilità di concentrare una parte rilevante delle
verifiche tecniche sulle attività con rischio di incendio più elevato;
- adempimenti connessi alla valutazione dei
progetti, differenziati in relazione alle esigenze di tutela degli interesse
pubblici, escludendo da tale onere le attività classificate nella categoria A,
disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi e che per la
loro standardizzazione non presentano particolare complessità;
- differenziate le modalità di effettuazione
dei controlli di prevenzione
incendi, in coerenza con i principi ispiratori dettati dall’art. 49 co. 4
quater , lett. a) e c) della legge 122/2010;
- introduzione della S.C.I.A. antincendi che,
in relazione a quanto previsto dal co. 2 dell’art. 16 del D.Lgs n° 139/2006,
produce gli stessi effetti giuridici dell’istanza per il rilascio del
certificato di prevenzione incendi”.
A questo proposito ricordiamo che per i
procedimenti amministrativi comprendenti
più attività di cui all’allegato “I”, il “progetto da sottoporre a
valutazioni dovrà riferirsi alle sole attività B – C. La presenza di attività
tipo A dovrà comunque essere trattata negli elaborati progettuali per
attestarne la conformità ma non sarà oggetto di parere, al fine di valutarne
eventuali interferenze”.
Dopo
aver dato indicazioni relative al Nulla Osta di Fattibilità (NOF) e alle
verifiche in corso d’opera, l’intervento si sofferma sui
procedimenti nel periodo transitorio (art. 11 DPR 151/2011):
-
attività che in virtù della nuova
normativa, non risultano più soggette ai controlli di prevenzione incendi:
“il Comando comunica al titolare dell’attività che le stesse risultano non più
assoggettate ai controlli di prevenzione incendi – il rispetto delle norme
rimane sotto la loro completa responsabilità”;
-
attività per cui all’entrata in vigore
del nuovo regolamento, il titolare abbia presentato istanza di parere di
conformità ai sensi dell’art. 2 del DPR 37/1998 ed il Comando non abbia ancora
emesso parere: “il Comando concluderà il procedimento con l’emissione del
parere che avrà gli stessi effetti di quello rilasciato, per le attività in
categorie B e C ai sensi dell’art. 3 (valutazione dei progetti)”;
-
attività per cui il titolare ha
acquisito il parere di conformità di cui all’art. 2 del DPR 37/1998 e alla data
di entrata in vigore del nuovo regolamento non ha ancora completato l’opera:
“ai sensi dell’art. 11 co. 6, gli interessati devono espletare, prima di dare
inizio all’attività, gli adempimenti di cui all’art. 4 Co. 1,presentando la
S.C.I.A.- Il parere di conformità rilasciato ai sensi del DPR 37/1998, terrà
luogo alla valutazione del progetto ex art.3”;
-
attività in possesso del CPI ex art. 3
del DPR 37/1998 con scadenza dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento:
“ai sensi dell’art. 11 co. 5 del DPR 151/2011 alla scadenza del CPI il
responsabile dell’attività deve espletare gli adempimenti prescritti dall’art.
5 presentando l’attestazione di rinnovo periodico. Per le attività con CPI
scadenza una tantum e oggi individuate ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77
dell’allegato I, la presentazione è scaglionata”;
-
attività esistenti, in precedenza non
assoggettate ai controlli che a seguito del’entrata in vigore dal nuovo
regolamento, risultano ora comprese nell’allegato I: “le nuove attività
inserite nell’allegato I esistenti alla data di pubblicazione del nuovo
regolamento, dovranno espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla
data di entrata in vigore (06 Ottobre 2012)”.
Il
documento, che vi invitiamo a visionare, offre ulteriori indicazioni riguardo
al periodo transitorio per le attività per cui il titolare ha inoltrato la
richiesta di CPI ex art. 3 del DPR 37/1998 e alla data in entrata in vigore:
-
il titolare ha presentato la dichiarazione di inizio attività ai sensi
dell’art. 3 co. 5 del DPR 37/1998 all’atto della richiesta di CPI;
-
il titolare dell’attività non ha presentato la dichiarazione di conformità
(DIA) ai sensi dell’art. 3 co. 5 del DPR 37/1998 all’atto della richiesta del
CPI.
Con
riferimento agli
indirizzi applicativi
concludiamo ricordando che con la
nota
prot. 0016031 del 05.12.2011 è stata uniformata e standardizzata la
modulistica per:
-
“attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione
incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio -
Certificato di Prevenzione Incendi;
-
verbale di sopralluogo;
-
verbale di visita tecnica di Prevenzione Incendi”.
“ Il
nuovo regolamento di prevenzione incendi – DPR 1 agosto 2011, n. 151”, a
cura di Raffaele Petrelli - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Pistoia, intervento all’incontro su “D.P.R. 01/08/2011 n°151 – Regolamento
recante semplificazione della disciplina dei provvedimenti relativi alla
prevenzione incendi” (formato PDF, 1.36 MB).
“ Nuovo
regolamento di prevenzione incendi D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 – Indirizzi
applicativi”, a cura di Fabrizio Vestrucci - Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco di Pistoia, intervento all’incontro su “D.P.R. 01/08/2011 n°151 –
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei provvedimenti relativi
alla prevenzione incendi” (formato PDF, 1.52 MB).
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