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"Accordi formazione: anticipazioni sulle future linee guida"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
29/05/2012 - Dell’ Accordo
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 - sulla
formazione di lavoratori, preposti e dirigenti - PuntoSicuro ha
messo in luce nei suoi articoli diversi aspetti. Abbiamo sottolineato l’importanza
di un passaggio che finalmente colma un pericoloso vuoto che negli anni passati
ha portato in diversi casi a confusione e superficialità, con pessime ricadute
sulla qualità della formazione erogata.
Tuttavia
PuntoSicuro ha anche raccolto, sempre in relazione agli Accordi, alcuni dubbi dei
lettori, ha messo in luce alcune evidenti lacune e
ambiguità, alcune mancanze di chiarezza.
Mancanze
che gli stessi estensori del testo hanno riconosciuto, tanto da portarli a
lavorare ad un documento di chiarimento dei punti più controversi.
I
chiarimenti, che prenderanno la forma di “
linee
guida”, sono molto attesi e potrebbero essere finalmente approvati e resi
pubblici nelle prossime settimane.
Per
avere qualche anticipazione sui contenuti di queste linee guida, sui motivi del
ritardo nell’approvazione e sui tempi previsti, intervistiamo il Dott.
Lorenzo Fantini, dirigente responsabile della Divisione Promozione della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e uno dei
principali referenti per l’attuazione del Testo Unico di salute e sicurezza sul
lavoro.
Ci può dare qualche
informazione sulle motivazioni e sul contenuto dei prossimi chiarimenti in
merito agli accordi sulla formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti...
Lorenzo Fantini: Il Ministero del
Lavoro con le Regioni da tempo si sta confrontando sui vari temi legati a elementi
che non sono chiari degli Accordi
del 21 dicembre per la formazione dei lavoratori. E siccome tutto il
sistema ci chiede chiarimenti e queste richieste sono particolarmente
ricorrenti, abbiamo elaborato un documento tecnico che però non è ancora
uscito. Un documento tecnico che è stato tuttavia già condiviso nel merito: lo
Stato e le Regioni sono d’accordo su
moltissimi temi.
E
non parliamo di un documento ristretto, ma di un documento di circa quindici
pagine, significativo riguardo ai chiarimenti dovuti, anche in relazione alle molte richieste che riceviamo su alcuni punti.
Il
documento era elaborato già da tempo, ma le Regioni ci hanno chiesto di farlo
passare in Conferenza Stato-Regioni e, siccome la Conferenza Stato Regioni è
sempre un incognita, nel passaggio in Conferenza c’è stata una richiesta di
chiarimenti da parte del Ministero della Salute che, in questo modo, ha
rinviato l’approvazione in sede di Conferenza.
Noi,
come Ministero del Lavoro , abbiamo parlato con il Ministero della Salute e ci
siamo chiariti rispetto alle linee guida e sono fiducioso che questi
chiarimenti e le modifiche attuate porteranno ad una veloce approvazione del
documento.
Quali erano le
tematiche sollevate dal Ministero della Salute?
L.F.: Erano chiarimenti
di natura tecnica, rispetto ad alcune loro perplessità. Non ci sono problemi...
Il Ministero ha fatto delle osservazioni e ci siamo chiariti sull’efficacia e
sull’opportunità di queste linee guida: un atto molto importante perché molto
richiesto dagli operatori della sicurezza.
In
realtà forse si poteva aver già fatto uscire un documento se si fosse adottata
una forma diversa, ma le Regioni ritengono che queste indicazioni vadano in
Conferenza... Io come Ministero avrei tranquillamente optato per una circolare.
In questo caso i chiarimenti sarebbero
già stati pubblicati...
L’importante,
tuttavia, è che escano indicazioni che siano coerenti per tutti. Indicazioni
che offrano una sorta di interpretazione autentica degli accordi di dicembre,
in modo tale che anche gli organi di vigilanza siano in qualche misura
indirizzati rispetto agli orientamenti.
Orientamenti
che usciranno , che saranno esposti e diffusi come “linee guida”.
E
come tutte le linee guida in Conferenza avranno una valenza di indirizzo anche
per l’attività di vigilanza...
Vediamo di
anticipare qualche “chiarimento” condiviso che ritiene significativo...
L.F.:Ce ne sono tanti.
Faccio un paio di esempi.
Il
primo è relativo al
riconoscimento dei
crediti formativi.
Questa
è una classica domanda che ci fanno: gli accordi come si devono intendere? Chi
ha fatto la formazione precedente agli accordi - attraverso dei corsi fatti da
soggetti che magari non sono soggetti formatori ai sensi degli accordi o con un
numero di ore o programmi diversi da quelli degli accordi – deve rifare la
formazione?
La
risposta a questa ultima domanda è no.
Vediamo
poi il caso di chi ha fatto una formazione con una disciplina anteriore
rispetto a quella degli accordi, che però era già prevista dall’articolo 37.
L’articolo 37, prima che fosse integrato dagli accordi, che cosa ci diceva? Che
cosa ci dice ancora? Ci dice che la formazione dei lavoratori, dei dirigenti e
dei preposti deve essere sufficiente ed adeguata...
Quindi
prima degli accordi come si faceva a fare la formazione dei lavoratori? Si
rispettava il principio di legge, ora questo principio di legge ha un suo
dettaglio...
Ma
chi aveva fatto la formazione, ad esempio a novembre del 2011, non perde questa
formazione perché sono in vigore gli accordi di dicembre. Gli è invece
riconosciuto un credito formativo. Ovviamente deve dimostrare la formazione. In
realtà non è che prima degli accordi non si dovesse dimostrare di aver fatto il
corso di formazione. Io devo avere un progetto formativo, devo avere un docente
che è in grado di fare il docente, devo avere la verifica delle firme e,
secondo me, devo avere anche la verifica finale di apprendimento. Se ho tutti
questi elementi i miei lavoratori, ma anche i miei dirigenti e i miei preposti,
sono formati e devo fare solo l’aggiornamento.
Queste
è una cosa che abbiamo chiarito, perché non era evidentemente molto chiara
negli accordi...
Passiamo al secondo
elemento, al secondo esempio che ci può anticipare...
L.F.: In realtà di
elementi rilevanti ce ne sono tanti. Ci sono ad esempio tre pagine sulla
collaborazione con gli organismi paritetici.
Noi
ci poniamo in continuità con la precedente circolare del Ministero del luglio
dell’anno scorso, ma chiariamo anche alcuni elementi.
E’
stato necessario chiarirli perché purtroppo qualcuno continua a utilizzare gli
organismi paritetici, continua a farli nascere in maniera finta utilizzandoli
come veicolo per una formazione non coerente con il Testo Unico.
Quindi
siamo stati sostanzialmente costretti a scrivere queste tre pagine.
Ad
esempio per ribadire il concetto che non tutti gli organismi
paritetici sono soggetti ai quali il datore di lavoro si deve rivolgere per
chiedere la collaborazione per attività di formazione, ma solo quegli organismi
paritetici che hanno le caratteristiche descritte dal Testo Unico. Cioè che
devono essere costituiti sia da organizzazioni di datori di lavoro, sia
organizzazioni sindacali che siano comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale. Se quindi le sigle non sono esistenti, come capita molto
spesso, evidentemente mancano i requisiti di legge.
E
ci soffermiamo anche su come individuare i requisiti degli organismi
paritetici.
Le
organizzazioni sindacali firmatari del contratto applicato dall’azienda, vanno
bene. Le altre no.
Poi
in futuro avremo anche un gruppo di lavoro – che faremo in accordo con le parti
sociali – che costituirà all’interno del Sistema Informativo
Nazionale per la Prevenzione (SINP) un’
anagrafe
degli organismi paritetici.
A
quel punto tutti potranno sapere quali sono gli organismi paritetici...
Ovviamente
sarà un’anagrafe indicativa e non è tassativa, perché stiamo parlando sempre di
organizzazioni sindacali. E poiché
l’articolo 39 della Costituzione (relativo
alle organizzazioni sindacali, ndr) non è stato attuato, non possiamo fare un
elenco cogente di associazioni sindacali e datoriali... Ma possiamo avere un
elenco indicativo.
Tutto
ciò è importante perché - come abbiamo chiarito anche nella circolare - gli
organismi paritetici devono avere non solo le caratteristiche di
rappresentatività, ma devono anche essere presenti nel territorio e nel
settore. Se ci sono tutti e tre questi elementi scatta l’obbligo di
collaborazione con l’organismo paritetico.
Obbligo
che però - e anche questo lo abbiamo scritto nella circolare - non significa
che io devo fare necessariamente la formazione con gli organismi paritetici.
Io
devo chiedere la loro collaborazione perché mi possono aiutare.
Se
mi convincono, mi faccio aiutare. Se non mi convincono io vado avanti con la
mia formazione, dando tuttavia conto del fatto del perché io non ho seguito le indicazione dell’organismo
paritetico. Sempre a condizione che l’organismo sia però nel mio settore e nel
mio territorio.
Se
ad esempio io faccio edilizia, non mi devo necessariamente rivolgere ad
un
organismo paritetico di un settore del Commercio. E viceversa. E in più,
se lavoro a Roma, non ha senso che mi debba rivolgere ad un organismo
paritetico
di Torino.
Altri temi trattati
nelle linee guida?
L.F.: Abbiamo
sviluppato circa cinque, sei macrotemi. Posso anticiparne qualcuno.
Ad
esempio: l’entrata in vigore degli accordi, quindi la sua efficacia giuridica;
come si combina questa formazione con la formazione ai sensi dei Titoli
speciali del Testo Unico; l’aggiornamento (come si fa, quali sono i tempi,
...); la formazione e-learning; la collaborazione, come abbiamo visto, con gli
organismi paritetici.
E,
per finire, ci sarà anche un parte relativa all’aggiornamento per gli RSPP, con
riferimento al riconoscimento dei crediti, alla scadenza dei termini per
l’aggiornamento, ...
Dunque
è un documento abbastanza corposo, chi ora si sta sbloccando.
Ormai
le modifiche al documento volute dal Ministero della salute sono state fatte.
L’abbiamo
mandato alla Conferenza Stato-Regioni, nella speranza che queste linee guida
vengano approvate presto.
Una
prossima riunione buona, anche se molto “affollata”, sarà il 31 maggio.
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